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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/12/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 954/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 954 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Barbara Indovina e dall'Avv. Andrea Edgardo Ginosa
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco De Minicis e dall'Avv. Simona Cardinali
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 324/2023, pubblicata il 21.04.2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Dell'appellante, come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 14.04.2025: “…- in via principale, respingere le domande formulate in primo grado dalla Sig.ra perché infondate in fatto e in diritto e, CP_1 per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione a favore CP_1 dell'appellante dell'importo di Euro 27.000,00 oltre interessi e le spese di lite liquidate dal giudice di prime cure;
- in subordine, nel denegato caso in cui il commento pubblicato dalla Sig.ra sulla bacheca Facebook della Parte_1
Sig.ra venisse ritenuto diffamatorio, qualificare la diffamazione CP_1 come di lieve entità con conseguente quantificazione dell'importo da risarcire nella somma di euro 1000,00, ovvero nel differente importo che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione a CP_1 favore dell'appellante dell'importo pari alla differenza tra quanto dalla stessa versato in esecuzione della sentenza di primo grado e tale importo rideterminato;
- In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1- Vero che il post pubblicato su Facebook dalla GN il giugno 2015 è stato in CP_1 modo unanime ritenuto diretto alla GN 2- Vero che la GN Parte_1
a seguito del post pubblicato dalla GN il 25 giugno 2015, ha Parte_1 CP_1 esposto alla redazione del Fatto il proprio dispiacere chiedendo un intervento formale nei confronti della GN 3- Vero che anche lei in quanto allora CP_1 direttore del Fatto Quotidiano era rimasto dispiaciuto e amareggiato del post pubblicato dalla GN nei confronti della collega 4- Vero che in CP_1 Parte_1 quell'occasione incaricava un redattore del giornale per contattare la GN per evidenziare l'inopportunità del commento e chiederne la rimozione? 5- CP_1
Vero che a partire dal 2015 il rapporto di collaborazione tra il Fatto Quotidiano e la GN si era via via incrinato, fino a sciogliersi definitivamente nel CP_1
2020 con un accordo stragiudiziale? 6- Vero che la GN si è sempre Parte_1 astenuta da esprimere giudizi e/o critiche nei confronti della GN sia CP_1 nella sede del Fatto Quotidiano, sia pubblicamente? 7- Vero che a seguito dei numerosi post pubblicati dalla GN nei confronti della GN CP_1 Parte_1 quest'ultima le ha confidato di essersi sentita offesa e amareggiata? Testimoni:
Sig. direttore de “Il Fatto Quotidiano” c/o Testimone_1 Controparte_2
pagina 2 di 17 via Sant'Erasmo 2, Roma. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
Dell'appellata, come da note scritte depositate il 18.04.2025: ”….. contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
Sentenza n. 324/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Fermo in data
21.04.2023 RG 1240/2021 in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza appellata n. 324/2023 pubbl. il 21.04.2023 Tribunale di
Fermo con integrale rigetto di tutte le domande avanzate in via principale e in via subordinata, ivi compresa la domanda di restituzione della somma di euro
27.000,00 oltre interessi e spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo - pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 diretta a ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla pubblicazione di un post, in data 7.8.2020, da parte della convenuta, sulla pagina Facebook dell'attrice (avente il seguente contenuto: “I licenziati livorosi, che triste categoria. Peggio però sono quelli che fingono di non capire una battuta e strumentalizzano il femminismo e la solidarietà femminile per attaccare qualcuno.
(La che è parecchio più intelligente di te l'ha capita senz'altro). Peggio Per_1 ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi e sputano veleno su ex colleghi. fatti una vita”) – ha ritenuto il CP_1 carattere diffamatorio dello scritto, perché idoneo a ledere la reputazione professionale e personale della e, esclusa l'esimente del diritto di critica e CP_1 la provocazione di cui all'art. 599 comma 2 c.p., ha ritenuto le espressioni diffamatorie di media gravità ed ha liquidato il danno in complessivi €. 27.000,00, in base ai parametri elaborati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano;
ha quindi condannato la convenuta a versare detta somma alla parte attrice, oltre pagina 3 di 17 interessi legali, e a rifondere alla stessa le spese di lite, in base al principio della soccombenza, ordinando la pubblicazione, per estratto, della sentenza a spese della convenuta medesima.
II) Ha proposto appello che, riepilogata la vicenda, anche Parte_1 processuale, ha contestato la decisione sia in ordine al contenuto diffamatorio dello scritto, ravvisato dal primo giudice, sia in merito alla quantificazione del danno e ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria o, in subordine, la riduzione dell'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danni alla somma di €. 1.000,00, trattandosi di fatto di lieve entità, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata.
III) Si è costituita che ha contestato integralmente l'appello CP_1 chiedendone la reiezione, con conseguente conferma della decisione del
Tribunale.
IV) Preso atto delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante censura la sentenza impugnata affidandosi a due motivi, volti a contestare - il primo - il contenuto diffamatorio del commento di cui si tratta e
- il secondo – la quantificazione del danno.
1.1) In particolare, con il primo motivo, lamenta l'”Erronea qualificazione delle espressioni contenute nel commento Facebook pubblicato da Parte_1 come diffamatorie alla luce dei fatti e delle risultanze istruttorie”, contestando le seguenti argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata:
- la contrariamente a quanto asserito nel commento in discussione, non CP_1 sarebbe stata licenziata da “Il Fatto Quotidiano” e non avrebbe maturato alcun livore per l'interruzione del rapporto con il giornale;
pagina 4 di 17 - l'espressione “Peggio ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi …” sarebbe diretta “…a comunicare al pubblico che … fosse venuta meno … ai basilari doveri deontologici CP_1 che dovrebbero governare la professione del giornalista, insinuando che la stessa fosse solita sottomettere al denaro la propria libertà di pensiero e di coscienza, ossia affermazioni diffamatorie, in quanto chiaramente dirette ad offendere e screditare la reputazione professionale e personale dell'attrice e non diversamente interpretabili”.
1.2) Ad avviso della appellante tali argomentazioni sono infondate, non corrette e non condivisibili, atteso che, con riferimento al termine “licenziamento”:
- detta espressione non ha di per sé alcun connotato negativo od offensivo, potendo dipendere anche da motivazioni estranee alla condotta del lavoratore che, nel caso di specie, non è stato possibile accertare, stante la mancata produzione dell'accordo intercorso tra la e Il Fatto Quotidiano, relativo CP_1 alla cessazione del rapporto professionale;
- le risultanze istruttorie evidenziano un quadro differente rispetto a quello rappresentato dalla e fatto acriticamente proprio dal giudice di primo CP_1 grado, tenuto conto delle deposizioni del teste , il quale ha Testimone_1 evidenziato una interruzione del rapporto di lavoro che, secondo l'appellante,
“non può essere qualificata come licenziamento solo dal punto di vista tecnico, ma che di tale provvedimento possiede, evidentemente, la sostanza”;
-il primo giudice si è quindi limitato a recepire il dato formale e letterale dell'assenza di un provvedimento di licenziamento, senza tenere in considerazione quanto affermato dal teste e come quelle affermazioni, unitamente all'incontestato deterioramento dei rapporti personali tra la giornalista e la redazione, abbiano potuto ingenerare nell'odierna appellante la percezione di un allontanamento della su iniziativa del quotidiano e, quindi, la convinzione CP_1 che l'interruzione del rapporto tra il quotidiano e la fosse sostanzialmente CP_1 assimilabile ad un licenziamento;
pagina 5 di 17 - di conseguenza, quanto affermato, sul punto, nel commento in questione ha un contenuto di verità, quantomeno putativa, sicché deve trovare applicazione la relativa scriminante.
1.3) Quanto invece all'aggettivo “livorosi” esso esprime, secondo l'appellante, una semplice opinione personale, giustificata dai commenti pubblicati dalla CP_1 su Facebook a partire dal mese di agosto del 2020 dai quali emergerebbe l'acredine nei confronti del giornale (“povero “mio” ex giornale”, costretto “…a scrivere di per collezionare like e ascolti. Cartina al tornasole CP_3 dell'informazione ridotta al gossip di basso livello”), della stessa appellante (la quale avrebbe “…perso un'occasione per tacere visto che comunque deve esprimere sempre sentenze con un moralismo pret a porter che è davvero stucchevole. È ora di smetterla. Ormai i giornalisti sono quanti più like hai, quanti agenti che ti sponsorizzano. Ritorniamo un po' alle origini, a fare ognuno il nostro mestiere”) e di altri membri della redazione, come il direttore e il Testimone_1 giornalista (doc. 9,10,11 del fascicolo di primo grado). CP_4
1.4) In merito alla qualificazione, ritenuta diffamatoria, della espressione
“Peggio ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi”, l'appellante evidenzia che il commento è stato esaminato solo in parte, omettendo di considerarne la parte finale che lo contestualizza e lo rende veritiero.
A tale riguardo l'appellante osserva che il commento recitava “…Peggio ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi e sputano veleno su ex colleghi” e, quindi, se letto integralmente, evidenziava che la si sarebbe limitata a criticare duramente la esclusivamente Parte_1 CP_1 per lo specifico fatto di aver iniziato a “sputare veleno su ex colleghi” – circostanza desumibile dai documenti prodotti (n. 5,6,8,9,10,11) - soltanto dopo aver interrotto la collaborazione con Il Fatto Quotidiano, senza che da ciò possa discendere un giudizio complessivo sulla persona o sull'attività professionale della appellata.
pagina 6 di 17 In definitiva, posto che non ricorre diffamazione allorquando i fatti narrati corrispondano alla realtà, il commento in parola - sebbene aspro e critico - riferendosi a fatti veri, non può essere qualificato, secondo la prospettazione dell'appellante, come diffamatorio.
2) L'appellata ribadisce la natura diffamatoria del commento di CP_1 cui si discute, fonte di pregiudizi, tenuto conto della notorietà delle parti e della diffusione che il testo ha avuto (atteso che esso è stato ripreso ed ampliato da uno dei siti di informazione più letti in Italia, Dagospia) e, contestando le doglianze articolate dall'appellante sul punto, rileva:
- che il teste ha espressamente negato la circostanza del Testimone_1 licenziamento e che dalle deposizioni rese dai testimoni sono emersi elementi che escludono tale circostanza e, invece, dimostrano la intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
di conseguenza, quanto affermato dall'appellante rispetto ad un presunto licenziamento, non ha alcun contenuto di verità, nemmeno putativa (elemento, peraltro, eventualmente invocabile solo nel campo del giornalismo d'inchiesta e non relativamente ad un commento pubblicato su Facebook);
-l'aggettivo “livorosi”, accostato al termine “licenziamento”, che secondo la tesi dell'appellante rappresenterebbe una sua mera opinione personale, è stato – secondo l'appellata – utilizzato, invece, solo per aggredire la CP_1 rappresentata agli occhi del suo pubblico come una licenziata livorosa, malevola, subdola e astiosa;
lavorando per “Il Fatto Quotidiano”, sapeva benissimo che non vi Testimone_2 era stato alcun licenziamento e che “tanto meno la poteva essere CP_1 rabbiosamente invidiosa a causa di ciò”.
Inoltre, con riferimento alla difesa dell'appellante secondo cui il commento sarebbe stato esaminato solo parzialmente e senza considerare l'ultima parte
(“sputa veleno su ex colleghi”) né il contesto che dovrebbe evidenziare i presupposti per configurare la provocazione, l'appellata osserva che tutti i commenti valorizzati dalla appellante non contengono alcun “veleno”, tanto più
pagina 7 di 17 su “ex colleghi” e sono stati scritti (ad eccezione di uno, il documento n.5 allegato dalla controparte) dopo il post diffamatorio della Parte_1
L'appellata insiste nel fatto che la natura diffamatoria del commento per cui è causa è evidente poiché moltissimi follower e i lettori hanno avuto notizia di una giornalista licenziata dallo stesso giornale che aveva fondato, mandata via e, per questo, invidiosa e livorosa e hanno pensato a chissà quali mancanze personali o professionali alla stessa addebitabili.
Il reato – prosegue l'appellata - è, dunque, perfetto nella sua struttura oggettiva e soggettiva atteso che i termini usati sono stati eccessivi e sovrabbondanti in rapporto al concetto da esprimere e soprattutto erano volti ad aggredire direttamente la nella sua integrità morale, personale, lavorativa CP_1
e professionale, attribuendole i comportamenti peggiori per un giornalista perché caratterizzati da codardia (zitta finché pagata), cattiveria (sputa veleno su ex colleghi) e rancore (licenziata livorosa); la ha quindi, secondo la Parte_1 CP_1 voluto scrivere falsità per screditare la agli occhi di tutti, senza alcuna CP_1 correttezza del linguaggio, peraltro dispregiativo e strafottente ( fatti una CP_1 vita).
3.) Le doglianze articolate con il primo motivo di gravame - che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
3.1) Va in primo luogo rilevato che dalle deposizioni rese dai testimoni sentiti nel giudizio di primo grado (v. verbale di udienza del 23.6.2022) si evince che il rapporto di lavoro tra e “Il Fatto Quotidiano” è stato risolto CP_1 consensualmente e che le parti hanno concordato un patto di riservatezza che prevedeva elargizioni economiche in favore della da parte del datore di CP_1 lavoro.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste (all'epoca Tes_3
Amministratore Delegato del giornale) la quale ha inoltre dichiarato che i componenti del CDA non avevano discusso di un eventuale licenziamento della e ha negato di aver riferito alla odierna appellante che la giornalista CP_1 sarebbe stata licenziata;
anche il testimone (direttore del CP_1 Tes_1
pagina 8 di 17 giornale), pur rilevando di non aver letto l'accordo (“non ho letto l'accordo perché mi faceva impazzire l'idea che il giornale dovesse anche "elargire" denaro”), ha confermato che la non è stata licenziata da Il Fatto CP_1
Quotidiano (“la Sig.ra è stata licenziata dal giornale? non è CP_1 vero”) e ha dichiarato che egli l'avrebbe licenziata e che, tuttavia, si era optato per una risoluzione consensuale, come riferito dal medesimo alla (“lei ha Parte_1 riferito alla Sig.ra che la giornalista sarebbe stata Parte_1 CP_1 licenziata dal giornale? come ho già detto, ho riferito a lei e ad altri che io l'avrei licenziata, ma per una serie di ragioni si è optato per una risoluzione consensuale”).
3.2) Sulla base delle risultanze istruttorie non sono ravvisabili concreti elementi per sostenere che, nella specie, si sarebbe trattato – sostanzialmente – di un licenziamento, come sostenuto dall'appellante, avendo entrambi i testimoni escluso tale circostanza: né il progressivo deterioramento dei rapporti fra il
Direttore “e parte della redazione e la sig.ra (al quale ha fatto Tes_1 CP_1 riferimento il testimone citato) e quanto dichiarato dal medesimo in merito alla circostanza che egli avrebbe licenziato la giornalista possono aver indotto la odierna appellante a credere che la era stata, in realtà, licenziata, CP_1 tenuto conto che lo stesso testimone ha precisato di aver chiarito (anche) alla che si era optato per la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo. Parte_1
Per le considerazioni svolte quanto riportato nel commento rispetto al licenziamento della non rappresenta la verità obiettiva, neppure CP_1
“putativa”, come invece ritenuto dalla appellante.
3.3) D'altra parte non è condivisibile l'assunto difensivo di quest'ultima basato sul fatto che il termine “licenziamento” non ha in sé un connotato negativo, poiché assumono rilievo i motivi che ne sono alla base, ascrivibili non solo a condotte del lavoratore (licenziamento disciplinare e per giustificato motivo soggettivo), ma anche alle esigenze della attività produttiva (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
A tale riguardo va infatti osservato che l'esercizio del diritto di critica deve
“essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche pagina 9 di 17 dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti” (Cass. civ. n. 21651/2023).
Nella specie il commento in esame è stato scritto utilizzando un termine che, proprio perché riferibile a differenti situazioni ricollegabili ai diversi motivi del
“licenziamento”, è idoneo ad alterare la percezione di quanto effettivamente accaduto, tenuto conto che le distinzioni valorizzate dall'appellante, per la loro natura tecnico-giuridica, potrebbero non essere colte da tutti i lettori, quantomeno da coloro che non hanno specifiche conoscenze nel settore.
Inoltre il termine utilizzato che, in sé, non implica alcun riferimento alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro basato su un accordo tra le parti
(come avvenuto nella realtà) e che, invece, risulta non univoco e potenzialmente fuorviante, assume una connotazione negativa alla luce delle altre espressioni indirizzate alla ell'ambito dello stesso commento. CP_1
Dalla lettura dello scritto emerge infatti la situazione di una lavoratrice
“mandata via” che rientra nella categoria dei “licenziati livorosi” - espressioni che rafforzano il concetto dell'intervenuto licenziamento derivante da una iniziativa unilaterale del datore di lavoro e confermano quindi una situazione non corrispondente alla realtà - alla quale sono attribuiti comportamenti caratterizzati da rancore per quanto subito (“livorosi”) che, inoltre, denotano una persona codarda (perché “zitta finché pagata”) e malvagia (perché “sputa veleno su ex colleghi”).
Il commento in questione, complessivamente valutato, ha pertanto carattere diffamatorio, essendo stata - sostanzialmente ed ingiustamente – attribuita alla una condotta di asservimento, in spregio ai principali doveri ed obblighi CP_1 del giornalista, venuta meno al momento della scelta - unilaterale e non corrispondente al vero – del datore di lavoro di procedere con un provvedimento dal carattere punitivo tipico, quale è quello del licenziamento.
Nel commento in esame sono stati quindi utilizzati termini ed espressioni che non riproducono la situazione effettivamente verificatasi, che risultano eccessivi - in quanto descrivono la appellata come una persona disposta a porre in essere condotte sicuramente sconvenienti agli occhi dei lettori - e che, pertanto,
pagina 10 di 17 appaiono diretti a ledere la integrità morale, personale e professionale della finalità ravvisabile anche nella espressione finale del commento CP_1
(“ fatti una vita”) che esprime un concetto che esula da quanto in CP_1 precedenza riferito.
3.4) Né può ritenersi fondato quanto dedotto dall'appellante in ordine al fatto che il commento in esame rappresenterebbe una risposta alla condotta della la quale, subito dopo la interruzione della collaborazione con Il Fatto CP_1
Quotidiano, avrebbe iniziato a pubblicare una serie di commenti critici, per non dire “velenosi” sulla asserita deriva presa dal “suo giornale”, senza lesinare invettive nei confronti della odierna appellante e del direttore , Testimone_1 ponendo così in essere la condotta stigmatizzata nel commento pubblicato il
7.8.2020.
Invero non è contestato tra le parti il fatto che il post di cui si discute è stato pubblicato sulla bacheca della in risposta ad un commento di quest'ultima CP_1
(doc. n. 5 allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale) avente il seguente contenuto: “!Su Libero, il prestigioso economista, Controparte_5
“M'annoia…” colpita e affondata” Su Il FQ “…la povera Per_2 Parte_1
(neo compagna di B), chiusa in villa con lui, deve essersi fatta due Persona_3 palle così grandi che ora si fidanzerà con ”. Satira convergente da Persona_4
“Novella 3000”. Trionfo dell'eleganza! Povero il “mio” ex giornale!”).
Ciò premesso si osserva che mentre la critica esposta dalla con tale CP_1 commento è volta a contestare l'orientamento del giornale, il post della Parte_1 si è spinto oltre la pura e semplice risposta a detta critica, poiché è diretto alla persona della e, come si è detto, ha insinuato che quest'ultima era stata CP_1 licenziata - e aveva conseguentemente maturato rancore - dal presso CP_6 il quale aveva lavorato per anni e non aveva espresso le proprie opinioni finché aveva ricevuto lo stipendio, per poi mutare il proprio atteggiamento solo dopo la cessazione del rapporto di collaborazione.
In altri termini il post pubblicato dalla odierna appellante non esamina né commenta, nel merito, quello della - la quale aveva rilevato una “satira CP_1 convergente da Novella 3000” - e quindi non è collegato a quanto affermato dalla pagina 11 di 17 appellata, ma è diretto esclusivamente alla persona della e si caratterizza CP_1 per la volontà di denigrarla.
Ne consegue che il commento della non può giustificare il contenuto del CP_1 post in esame, così come non possono rappresentare una “provocazione” gli altri commenti valorizzati dall'appellante, trattandosi di scritti successivi a quello di cui si discute in questa sede, come del resto si evince dalle argomentazioni difensive della stessa la quale ha rilevato che, dopo il commento dalla Parte_1 stessa pubblicato il 7.8.2020, la ha alimentato ulteriormente la polemica CP_1 pubblicando scritti offensivi nei confronti della stessa del direttore Parte_1
e di altri collaboratori della testata giornalistica;
né possono assumere Tes_1 rilievo in questa sede alcuni commenti indicati dall'appellante (alla stessa rivolti, di cui è stato evidenziato il contenuto offensivo), pubblicati a giugno del 2015 - pochi giorni dopo l'inizio della collaborazione della con Il Fatto Parte_1
Quotidiano – poiché il considerevole lasso di tempo trascorso tra l'epoca alla quale risalgono detti messaggi e quello di cui di discute (7.8.2020) induce ad escludere il rapporto causale tra la reazione e il fatto ingiusto subito, necessario ai fini del riconoscimento della eventuale esimente della provocazione.
3.5) Per le considerazioni svolte si ritiene che il primo motivo di appello debba essere respinto.
4.) Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata assumendo l'”Erronea qualificazione della diffamazione come di “media gravità” secondo i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano e conseguente erronea quantificazione del danno da risarcire nell'importo di Euro 27.000,00” e dunque chiedendo, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, una diversa qualificazione del livello di gravità della ritenuta diffamazione e, conseguentemente, la riduzione della somma dovuta.
4.1) A tal fine lamenta che gli unici parametri presi in considerazione dal giudice sono stati l'oggettiva portata offensiva della notizia, apoditticamente definita grave, e la sua diffusione, peraltro considerata unicamente per negare la circostanza che sarebbe stata la stessa ad amplificarne la diffusione CP_1 avendone ella la piena disponibilità, trattandosi di un commento pubblicato sulla pagina 12 di 17 bacheca Facebook della stessa che quindi avrebbe potuto cancellare il CP_1 messaggio.
Tale circostanza e il ritardo nella proposizione dell'azione (dopo quasi un anno dal fatto) determinano, secondo l'appellante, un vizio della pronuncia impugnata atteso che con questa viene negato qualsiasi apporto causale da parte dello stesso soggetto diffamato nella produzione dell'asserito danno di cui viene chiesto il risarcimento.
4.2) Inoltre, nessuno degli altri parametri indicati dalle Tabelle Milanesi è stato valutato dal primo giudice poiché nulla è stato argomentato in ordine ai seguenti aspetti:
-eventuali ricadute negative sulla reputazione professionale e privata della né peraltro erano stati dedotti a tale proposito profili concreti di danno); CP_1
-eventuale reiterazione delle offese, circostanza che pacificamente non si è verificata;
-effettiva diffusività e portata diffamatoria del commento che ha avuto una modestissima risonanza su Facebook, come dimostrato dall'esiguo numero di commenti e reazioni (in totale 37);
- condotta provocatoria della che, per prima, ha pubblicato un post dal CP_1 chiaro tenore diffamatorio;
- commento pubblicato dall'appellante subito dopo l'annunzio della di CP_1 volerla citare in giudizio per diffamazione e da intendersi quale immediata e pronta rettifica di quanto precedentemente affermato (“ continua a CP_1 parlare di diffamazione, vedo. Facciamo così: lei e il Fatto vi siete lasciati con reciproca soddisfazione.”).
4.3) Pertanto, ad avviso dell'appellante, la somma liquidata dal primo giudice è eccessiva e non trova giustificazione, anche alla luce di altri precedenti giurisprudenziali, sotto il profilo delle (assenti) motivazioni addotte per la quantificazione né sotto il profilo della oggettiva minor gravità della diffamazione di cui si tratta.
5.) La appellata sottolinea, invece, che la liquidazione del danno è in linea con i criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano avuto pagina 13 di 17 riguardo all'oggettiva portata offensiva della notizia, alle ricadute negative sulla reputazione in ambito privato, professionale e sociale, al ruolo, alla notorietà dell' e alla attività svolta dalla diffamata (che era, all'epoca dei fatti, CP_1 ospite fissa e consulente della trasmissione televisiva “Non è l'Arena” mentre, in passato, ha collaborato con mensili quali “Epoca” e “Panorama” e quotidiani come
“Sette”, “Corriere della Sera”, “Repubblica” e “L'Unità” oltre ad assumere il ruolo di capo-servizio inviato de “Il Fatto Quotidiano”; ella inoltre ha subito un atto intimidatorio da parte dello stragista di e, Controparte_7 pertanto, abbisogna di un alto livello di credibilità), nonché alla diffusione della notizia sul territorio nazionale, al mezzo con cui il commento è stato diffuso
(Facebook quale social media potenzialmente in grado di raggiungere un ampio pubblico) e alla intensità del dolo, tutti elementi che, complessivamente valutati, denotano che il caso concreto rientra nella “diffamazione di media gravità”, così come ritenuto dal giudice di primo grado.
6.) Il secondo motivo di appello è fondato e va quindi accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
6.1) Invero va premesso che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale del persona offesa (tra le altre, Cass. civ. n. 9068/2024).
6.2) Alla luce di tali principii, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che nella specie il pregiudizio subito dalla appellata sia configurabile in considerazione delle circostanze allegate - e non contestate - in relazione alla potenziale diffusività del mezzo adoperato per veicolare il messaggio diffamatorio, pubblicato su una bacheca Facebook, e all'inserimento in un determinato contesto sociale e professionale della giornalista la quale, oltre ad assumere il CP_1 ruolo di capo-servizio inviato de “Il Fatto Quotidiano”, di ospite e consulente in pagina 14 di 17 una trasmissione televisiva, ha collaborato con diversi giornali, mensili e quotidiani, aventi rilevanza nazionale.
6.3) Ai fini della liquidazione, necessariamente equitativa, del danno, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano (v. tabelle aggiornate a giugno 2024), si osserva che l'unicità dell'episodio diffamatorio e le modalità della condotta posta in essere dalla appellante, la quale ha pubblicato il commento sulla bacheca
Facebook della stessa garantendo in tal modo il controllo e la possibilità CP_1 di provvedere alla cancellazione del messaggio da parte della medesima, inducono ad inquadrare la fattispecie in esame tra le diffamazioni di “tenue gravità”; alla luce degli ulteriori parametri di riferimento previsti dalle citate tabelle e, in particolare, della notorietà della diffamata (ricollegabile alle pregresse esperienze lavorative sopra indicate), della rilevanza delle offese attribuite alla stessa sul piano personale e professionale e dell'elemento psicologico si ritiene congrua la somma complessiva di €. 10.000,00, compresi rivalutazione ed interessi fino alla data odierna.
Le circostanze dedotte dalla appellata in merito alla successiva pubblicazione della notizia sul sito “Dagospia” (in cui risultano riportati, non solo il commento della ma anche quelli, precedente e successivo, della e Parte_1 CP_1 all'elevato numero dei follower non appaiono decisive per ravvisare una maggiore gravità della diffamazione e né tali da giustificare la liquidazione di una somma superiore, in mancanza di allegazioni dalle quali poter desumere che il commento così come pubblicato dalla nella bacheca Facebook della Parte_1
- con modalità, come si è detto, idonee a limitare la circolazione dello CP_1 scritto - abbia determinato, in concreto, ripercussioni negative nel contesto professionale o a livello personale della appellata, circostanza che, in base a quanto emerso, si ritiene di escludere nel caso di specie, tenuto conto che il post in questione ha ricevuto un numero non elevato di interazioni totali (37, come evidenziato dalla appellante e non contestato dalla appellata) e che la stessa ha condiviso e ripubblicato detto post in data 10.8.2020 (v. doc. n. 8 CP_1 allegato da parte convenuta, odierna appellante).
pagina 15 di 17 7.) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata dall'appellante, in quanto ininfluente.
Per le considerazioni svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata la somma dovuta a titolo di risarcimento danni va rideterminata, in valori attuali, in complessivi €. 10.000,00: ne consegue, in accoglimento della domanda della appellante, la restituzione della maggior somma eventualmente versata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
8.) L'accoglimento parziale del gravame, con conseguente riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese di entrambi i gradi: infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n.
9064).
Ciò premesso, si ritiene di liquidare le spese – nella misura indicata in dispositivo - sulla base dei valori dello scaglione corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di danni non patrimoniali, disponendone la compensazione al
50% - in ragione dell'accertamento di un danno risarcibile nettamente inferiore rispetto al petitum originario (€. 30.000,00) - e ponendo la quota residua a carico della convenuta-appellante, tenuta comunque al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
324/2023, pubblicata il 21.04.2023, del Tribunale di Fermo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
pagina 16 di 17 condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 10.000,00; dispone la restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza, in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½, spese che si liquidano – per l'intero – quanto al procedimento di primo grado in complessivi €. 4.500,00 per compenso professionale ed €. 624,18 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP dovuti per legge e, quanto al presente giudizio, in complessivi €. 3.500,00 per compenso professionale ed €. 200,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA
e CAP dovuti per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 954 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Barbara Indovina e dall'Avv. Andrea Edgardo Ginosa
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco De Minicis e dall'Avv. Simona Cardinali
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 324/2023, pubblicata il 21.04.2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Dell'appellante, come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 14.04.2025: “…- in via principale, respingere le domande formulate in primo grado dalla Sig.ra perché infondate in fatto e in diritto e, CP_1 per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione a favore CP_1 dell'appellante dell'importo di Euro 27.000,00 oltre interessi e le spese di lite liquidate dal giudice di prime cure;
- in subordine, nel denegato caso in cui il commento pubblicato dalla Sig.ra sulla bacheca Facebook della Parte_1
Sig.ra venisse ritenuto diffamatorio, qualificare la diffamazione CP_1 come di lieve entità con conseguente quantificazione dell'importo da risarcire nella somma di euro 1000,00, ovvero nel differente importo che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione a CP_1 favore dell'appellante dell'importo pari alla differenza tra quanto dalla stessa versato in esecuzione della sentenza di primo grado e tale importo rideterminato;
- In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1- Vero che il post pubblicato su Facebook dalla GN il giugno 2015 è stato in CP_1 modo unanime ritenuto diretto alla GN 2- Vero che la GN Parte_1
a seguito del post pubblicato dalla GN il 25 giugno 2015, ha Parte_1 CP_1 esposto alla redazione del Fatto il proprio dispiacere chiedendo un intervento formale nei confronti della GN 3- Vero che anche lei in quanto allora CP_1 direttore del Fatto Quotidiano era rimasto dispiaciuto e amareggiato del post pubblicato dalla GN nei confronti della collega 4- Vero che in CP_1 Parte_1 quell'occasione incaricava un redattore del giornale per contattare la GN per evidenziare l'inopportunità del commento e chiederne la rimozione? 5- CP_1
Vero che a partire dal 2015 il rapporto di collaborazione tra il Fatto Quotidiano e la GN si era via via incrinato, fino a sciogliersi definitivamente nel CP_1
2020 con un accordo stragiudiziale? 6- Vero che la GN si è sempre Parte_1 astenuta da esprimere giudizi e/o critiche nei confronti della GN sia CP_1 nella sede del Fatto Quotidiano, sia pubblicamente? 7- Vero che a seguito dei numerosi post pubblicati dalla GN nei confronti della GN CP_1 Parte_1 quest'ultima le ha confidato di essersi sentita offesa e amareggiata? Testimoni:
Sig. direttore de “Il Fatto Quotidiano” c/o Testimone_1 Controparte_2
pagina 2 di 17 via Sant'Erasmo 2, Roma. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
Dell'appellata, come da note scritte depositate il 18.04.2025: ”….. contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
Sentenza n. 324/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Fermo in data
21.04.2023 RG 1240/2021 in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza appellata n. 324/2023 pubbl. il 21.04.2023 Tribunale di
Fermo con integrale rigetto di tutte le domande avanzate in via principale e in via subordinata, ivi compresa la domanda di restituzione della somma di euro
27.000,00 oltre interessi e spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo - pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 diretta a ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla pubblicazione di un post, in data 7.8.2020, da parte della convenuta, sulla pagina Facebook dell'attrice (avente il seguente contenuto: “I licenziati livorosi, che triste categoria. Peggio però sono quelli che fingono di non capire una battuta e strumentalizzano il femminismo e la solidarietà femminile per attaccare qualcuno.
(La che è parecchio più intelligente di te l'ha capita senz'altro). Peggio Per_1 ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi e sputano veleno su ex colleghi. fatti una vita”) – ha ritenuto il CP_1 carattere diffamatorio dello scritto, perché idoneo a ledere la reputazione professionale e personale della e, esclusa l'esimente del diritto di critica e CP_1 la provocazione di cui all'art. 599 comma 2 c.p., ha ritenuto le espressioni diffamatorie di media gravità ed ha liquidato il danno in complessivi €. 27.000,00, in base ai parametri elaborati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano;
ha quindi condannato la convenuta a versare detta somma alla parte attrice, oltre pagina 3 di 17 interessi legali, e a rifondere alla stessa le spese di lite, in base al principio della soccombenza, ordinando la pubblicazione, per estratto, della sentenza a spese della convenuta medesima.
II) Ha proposto appello che, riepilogata la vicenda, anche Parte_1 processuale, ha contestato la decisione sia in ordine al contenuto diffamatorio dello scritto, ravvisato dal primo giudice, sia in merito alla quantificazione del danno e ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria o, in subordine, la riduzione dell'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danni alla somma di €. 1.000,00, trattandosi di fatto di lieve entità, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata.
III) Si è costituita che ha contestato integralmente l'appello CP_1 chiedendone la reiezione, con conseguente conferma della decisione del
Tribunale.
IV) Preso atto delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante censura la sentenza impugnata affidandosi a due motivi, volti a contestare - il primo - il contenuto diffamatorio del commento di cui si tratta e
- il secondo – la quantificazione del danno.
1.1) In particolare, con il primo motivo, lamenta l'”Erronea qualificazione delle espressioni contenute nel commento Facebook pubblicato da Parte_1 come diffamatorie alla luce dei fatti e delle risultanze istruttorie”, contestando le seguenti argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata:
- la contrariamente a quanto asserito nel commento in discussione, non CP_1 sarebbe stata licenziata da “Il Fatto Quotidiano” e non avrebbe maturato alcun livore per l'interruzione del rapporto con il giornale;
pagina 4 di 17 - l'espressione “Peggio ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi …” sarebbe diretta “…a comunicare al pubblico che … fosse venuta meno … ai basilari doveri deontologici CP_1 che dovrebbero governare la professione del giornalista, insinuando che la stessa fosse solita sottomettere al denaro la propria libertà di pensiero e di coscienza, ossia affermazioni diffamatorie, in quanto chiaramente dirette ad offendere e screditare la reputazione professionale e personale dell'attrice e non diversamente interpretabili”.
1.2) Ad avviso della appellante tali argomentazioni sono infondate, non corrette e non condivisibili, atteso che, con riferimento al termine “licenziamento”:
- detta espressione non ha di per sé alcun connotato negativo od offensivo, potendo dipendere anche da motivazioni estranee alla condotta del lavoratore che, nel caso di specie, non è stato possibile accertare, stante la mancata produzione dell'accordo intercorso tra la e Il Fatto Quotidiano, relativo CP_1 alla cessazione del rapporto professionale;
- le risultanze istruttorie evidenziano un quadro differente rispetto a quello rappresentato dalla e fatto acriticamente proprio dal giudice di primo CP_1 grado, tenuto conto delle deposizioni del teste , il quale ha Testimone_1 evidenziato una interruzione del rapporto di lavoro che, secondo l'appellante,
“non può essere qualificata come licenziamento solo dal punto di vista tecnico, ma che di tale provvedimento possiede, evidentemente, la sostanza”;
-il primo giudice si è quindi limitato a recepire il dato formale e letterale dell'assenza di un provvedimento di licenziamento, senza tenere in considerazione quanto affermato dal teste e come quelle affermazioni, unitamente all'incontestato deterioramento dei rapporti personali tra la giornalista e la redazione, abbiano potuto ingenerare nell'odierna appellante la percezione di un allontanamento della su iniziativa del quotidiano e, quindi, la convinzione CP_1 che l'interruzione del rapporto tra il quotidiano e la fosse sostanzialmente CP_1 assimilabile ad un licenziamento;
pagina 5 di 17 - di conseguenza, quanto affermato, sul punto, nel commento in questione ha un contenuto di verità, quantomeno putativa, sicché deve trovare applicazione la relativa scriminante.
1.3) Quanto invece all'aggettivo “livorosi” esso esprime, secondo l'appellante, una semplice opinione personale, giustificata dai commenti pubblicati dalla CP_1 su Facebook a partire dal mese di agosto del 2020 dai quali emergerebbe l'acredine nei confronti del giornale (“povero “mio” ex giornale”, costretto “…a scrivere di per collezionare like e ascolti. Cartina al tornasole CP_3 dell'informazione ridotta al gossip di basso livello”), della stessa appellante (la quale avrebbe “…perso un'occasione per tacere visto che comunque deve esprimere sempre sentenze con un moralismo pret a porter che è davvero stucchevole. È ora di smetterla. Ormai i giornalisti sono quanti più like hai, quanti agenti che ti sponsorizzano. Ritorniamo un po' alle origini, a fare ognuno il nostro mestiere”) e di altri membri della redazione, come il direttore e il Testimone_1 giornalista (doc. 9,10,11 del fascicolo di primo grado). CP_4
1.4) In merito alla qualificazione, ritenuta diffamatoria, della espressione
“Peggio ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi”, l'appellante evidenzia che il commento è stato esaminato solo in parte, omettendo di considerarne la parte finale che lo contestualizza e lo rende veritiero.
A tale riguardo l'appellante osserva che il commento recitava “…Peggio ancora sono quelli che se ne stanno zitti finché prendono il loro stipendio in un giornale, poi quando vengono mandati via si scoprono improvvisamente coraggiosi e sputano veleno su ex colleghi” e, quindi, se letto integralmente, evidenziava che la si sarebbe limitata a criticare duramente la esclusivamente Parte_1 CP_1 per lo specifico fatto di aver iniziato a “sputare veleno su ex colleghi” – circostanza desumibile dai documenti prodotti (n. 5,6,8,9,10,11) - soltanto dopo aver interrotto la collaborazione con Il Fatto Quotidiano, senza che da ciò possa discendere un giudizio complessivo sulla persona o sull'attività professionale della appellata.
pagina 6 di 17 In definitiva, posto che non ricorre diffamazione allorquando i fatti narrati corrispondano alla realtà, il commento in parola - sebbene aspro e critico - riferendosi a fatti veri, non può essere qualificato, secondo la prospettazione dell'appellante, come diffamatorio.
2) L'appellata ribadisce la natura diffamatoria del commento di CP_1 cui si discute, fonte di pregiudizi, tenuto conto della notorietà delle parti e della diffusione che il testo ha avuto (atteso che esso è stato ripreso ed ampliato da uno dei siti di informazione più letti in Italia, Dagospia) e, contestando le doglianze articolate dall'appellante sul punto, rileva:
- che il teste ha espressamente negato la circostanza del Testimone_1 licenziamento e che dalle deposizioni rese dai testimoni sono emersi elementi che escludono tale circostanza e, invece, dimostrano la intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
di conseguenza, quanto affermato dall'appellante rispetto ad un presunto licenziamento, non ha alcun contenuto di verità, nemmeno putativa (elemento, peraltro, eventualmente invocabile solo nel campo del giornalismo d'inchiesta e non relativamente ad un commento pubblicato su Facebook);
-l'aggettivo “livorosi”, accostato al termine “licenziamento”, che secondo la tesi dell'appellante rappresenterebbe una sua mera opinione personale, è stato – secondo l'appellata – utilizzato, invece, solo per aggredire la CP_1 rappresentata agli occhi del suo pubblico come una licenziata livorosa, malevola, subdola e astiosa;
lavorando per “Il Fatto Quotidiano”, sapeva benissimo che non vi Testimone_2 era stato alcun licenziamento e che “tanto meno la poteva essere CP_1 rabbiosamente invidiosa a causa di ciò”.
Inoltre, con riferimento alla difesa dell'appellante secondo cui il commento sarebbe stato esaminato solo parzialmente e senza considerare l'ultima parte
(“sputa veleno su ex colleghi”) né il contesto che dovrebbe evidenziare i presupposti per configurare la provocazione, l'appellata osserva che tutti i commenti valorizzati dalla appellante non contengono alcun “veleno”, tanto più
pagina 7 di 17 su “ex colleghi” e sono stati scritti (ad eccezione di uno, il documento n.5 allegato dalla controparte) dopo il post diffamatorio della Parte_1
L'appellata insiste nel fatto che la natura diffamatoria del commento per cui è causa è evidente poiché moltissimi follower e i lettori hanno avuto notizia di una giornalista licenziata dallo stesso giornale che aveva fondato, mandata via e, per questo, invidiosa e livorosa e hanno pensato a chissà quali mancanze personali o professionali alla stessa addebitabili.
Il reato – prosegue l'appellata - è, dunque, perfetto nella sua struttura oggettiva e soggettiva atteso che i termini usati sono stati eccessivi e sovrabbondanti in rapporto al concetto da esprimere e soprattutto erano volti ad aggredire direttamente la nella sua integrità morale, personale, lavorativa CP_1
e professionale, attribuendole i comportamenti peggiori per un giornalista perché caratterizzati da codardia (zitta finché pagata), cattiveria (sputa veleno su ex colleghi) e rancore (licenziata livorosa); la ha quindi, secondo la Parte_1 CP_1 voluto scrivere falsità per screditare la agli occhi di tutti, senza alcuna CP_1 correttezza del linguaggio, peraltro dispregiativo e strafottente ( fatti una CP_1 vita).
3.) Le doglianze articolate con il primo motivo di gravame - che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
3.1) Va in primo luogo rilevato che dalle deposizioni rese dai testimoni sentiti nel giudizio di primo grado (v. verbale di udienza del 23.6.2022) si evince che il rapporto di lavoro tra e “Il Fatto Quotidiano” è stato risolto CP_1 consensualmente e che le parti hanno concordato un patto di riservatezza che prevedeva elargizioni economiche in favore della da parte del datore di CP_1 lavoro.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste (all'epoca Tes_3
Amministratore Delegato del giornale) la quale ha inoltre dichiarato che i componenti del CDA non avevano discusso di un eventuale licenziamento della e ha negato di aver riferito alla odierna appellante che la giornalista CP_1 sarebbe stata licenziata;
anche il testimone (direttore del CP_1 Tes_1
pagina 8 di 17 giornale), pur rilevando di non aver letto l'accordo (“non ho letto l'accordo perché mi faceva impazzire l'idea che il giornale dovesse anche "elargire" denaro”), ha confermato che la non è stata licenziata da Il Fatto CP_1
Quotidiano (“la Sig.ra è stata licenziata dal giornale? non è CP_1 vero”) e ha dichiarato che egli l'avrebbe licenziata e che, tuttavia, si era optato per una risoluzione consensuale, come riferito dal medesimo alla (“lei ha Parte_1 riferito alla Sig.ra che la giornalista sarebbe stata Parte_1 CP_1 licenziata dal giornale? come ho già detto, ho riferito a lei e ad altri che io l'avrei licenziata, ma per una serie di ragioni si è optato per una risoluzione consensuale”).
3.2) Sulla base delle risultanze istruttorie non sono ravvisabili concreti elementi per sostenere che, nella specie, si sarebbe trattato – sostanzialmente – di un licenziamento, come sostenuto dall'appellante, avendo entrambi i testimoni escluso tale circostanza: né il progressivo deterioramento dei rapporti fra il
Direttore “e parte della redazione e la sig.ra (al quale ha fatto Tes_1 CP_1 riferimento il testimone citato) e quanto dichiarato dal medesimo in merito alla circostanza che egli avrebbe licenziato la giornalista possono aver indotto la odierna appellante a credere che la era stata, in realtà, licenziata, CP_1 tenuto conto che lo stesso testimone ha precisato di aver chiarito (anche) alla che si era optato per la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo. Parte_1
Per le considerazioni svolte quanto riportato nel commento rispetto al licenziamento della non rappresenta la verità obiettiva, neppure CP_1
“putativa”, come invece ritenuto dalla appellante.
3.3) D'altra parte non è condivisibile l'assunto difensivo di quest'ultima basato sul fatto che il termine “licenziamento” non ha in sé un connotato negativo, poiché assumono rilievo i motivi che ne sono alla base, ascrivibili non solo a condotte del lavoratore (licenziamento disciplinare e per giustificato motivo soggettivo), ma anche alle esigenze della attività produttiva (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
A tale riguardo va infatti osservato che l'esercizio del diritto di critica deve
“essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche pagina 9 di 17 dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti” (Cass. civ. n. 21651/2023).
Nella specie il commento in esame è stato scritto utilizzando un termine che, proprio perché riferibile a differenti situazioni ricollegabili ai diversi motivi del
“licenziamento”, è idoneo ad alterare la percezione di quanto effettivamente accaduto, tenuto conto che le distinzioni valorizzate dall'appellante, per la loro natura tecnico-giuridica, potrebbero non essere colte da tutti i lettori, quantomeno da coloro che non hanno specifiche conoscenze nel settore.
Inoltre il termine utilizzato che, in sé, non implica alcun riferimento alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro basato su un accordo tra le parti
(come avvenuto nella realtà) e che, invece, risulta non univoco e potenzialmente fuorviante, assume una connotazione negativa alla luce delle altre espressioni indirizzate alla ell'ambito dello stesso commento. CP_1
Dalla lettura dello scritto emerge infatti la situazione di una lavoratrice
“mandata via” che rientra nella categoria dei “licenziati livorosi” - espressioni che rafforzano il concetto dell'intervenuto licenziamento derivante da una iniziativa unilaterale del datore di lavoro e confermano quindi una situazione non corrispondente alla realtà - alla quale sono attribuiti comportamenti caratterizzati da rancore per quanto subito (“livorosi”) che, inoltre, denotano una persona codarda (perché “zitta finché pagata”) e malvagia (perché “sputa veleno su ex colleghi”).
Il commento in questione, complessivamente valutato, ha pertanto carattere diffamatorio, essendo stata - sostanzialmente ed ingiustamente – attribuita alla una condotta di asservimento, in spregio ai principali doveri ed obblighi CP_1 del giornalista, venuta meno al momento della scelta - unilaterale e non corrispondente al vero – del datore di lavoro di procedere con un provvedimento dal carattere punitivo tipico, quale è quello del licenziamento.
Nel commento in esame sono stati quindi utilizzati termini ed espressioni che non riproducono la situazione effettivamente verificatasi, che risultano eccessivi - in quanto descrivono la appellata come una persona disposta a porre in essere condotte sicuramente sconvenienti agli occhi dei lettori - e che, pertanto,
pagina 10 di 17 appaiono diretti a ledere la integrità morale, personale e professionale della finalità ravvisabile anche nella espressione finale del commento CP_1
(“ fatti una vita”) che esprime un concetto che esula da quanto in CP_1 precedenza riferito.
3.4) Né può ritenersi fondato quanto dedotto dall'appellante in ordine al fatto che il commento in esame rappresenterebbe una risposta alla condotta della la quale, subito dopo la interruzione della collaborazione con Il Fatto CP_1
Quotidiano, avrebbe iniziato a pubblicare una serie di commenti critici, per non dire “velenosi” sulla asserita deriva presa dal “suo giornale”, senza lesinare invettive nei confronti della odierna appellante e del direttore , Testimone_1 ponendo così in essere la condotta stigmatizzata nel commento pubblicato il
7.8.2020.
Invero non è contestato tra le parti il fatto che il post di cui si discute è stato pubblicato sulla bacheca della in risposta ad un commento di quest'ultima CP_1
(doc. n. 5 allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale) avente il seguente contenuto: “!Su Libero, il prestigioso economista, Controparte_5
“M'annoia…” colpita e affondata” Su Il FQ “…la povera Per_2 Parte_1
(neo compagna di B), chiusa in villa con lui, deve essersi fatta due Persona_3 palle così grandi che ora si fidanzerà con ”. Satira convergente da Persona_4
“Novella 3000”. Trionfo dell'eleganza! Povero il “mio” ex giornale!”).
Ciò premesso si osserva che mentre la critica esposta dalla con tale CP_1 commento è volta a contestare l'orientamento del giornale, il post della Parte_1 si è spinto oltre la pura e semplice risposta a detta critica, poiché è diretto alla persona della e, come si è detto, ha insinuato che quest'ultima era stata CP_1 licenziata - e aveva conseguentemente maturato rancore - dal presso CP_6 il quale aveva lavorato per anni e non aveva espresso le proprie opinioni finché aveva ricevuto lo stipendio, per poi mutare il proprio atteggiamento solo dopo la cessazione del rapporto di collaborazione.
In altri termini il post pubblicato dalla odierna appellante non esamina né commenta, nel merito, quello della - la quale aveva rilevato una “satira CP_1 convergente da Novella 3000” - e quindi non è collegato a quanto affermato dalla pagina 11 di 17 appellata, ma è diretto esclusivamente alla persona della e si caratterizza CP_1 per la volontà di denigrarla.
Ne consegue che il commento della non può giustificare il contenuto del CP_1 post in esame, così come non possono rappresentare una “provocazione” gli altri commenti valorizzati dall'appellante, trattandosi di scritti successivi a quello di cui si discute in questa sede, come del resto si evince dalle argomentazioni difensive della stessa la quale ha rilevato che, dopo il commento dalla Parte_1 stessa pubblicato il 7.8.2020, la ha alimentato ulteriormente la polemica CP_1 pubblicando scritti offensivi nei confronti della stessa del direttore Parte_1
e di altri collaboratori della testata giornalistica;
né possono assumere Tes_1 rilievo in questa sede alcuni commenti indicati dall'appellante (alla stessa rivolti, di cui è stato evidenziato il contenuto offensivo), pubblicati a giugno del 2015 - pochi giorni dopo l'inizio della collaborazione della con Il Fatto Parte_1
Quotidiano – poiché il considerevole lasso di tempo trascorso tra l'epoca alla quale risalgono detti messaggi e quello di cui di discute (7.8.2020) induce ad escludere il rapporto causale tra la reazione e il fatto ingiusto subito, necessario ai fini del riconoscimento della eventuale esimente della provocazione.
3.5) Per le considerazioni svolte si ritiene che il primo motivo di appello debba essere respinto.
4.) Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata assumendo l'”Erronea qualificazione della diffamazione come di “media gravità” secondo i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano e conseguente erronea quantificazione del danno da risarcire nell'importo di Euro 27.000,00” e dunque chiedendo, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, una diversa qualificazione del livello di gravità della ritenuta diffamazione e, conseguentemente, la riduzione della somma dovuta.
4.1) A tal fine lamenta che gli unici parametri presi in considerazione dal giudice sono stati l'oggettiva portata offensiva della notizia, apoditticamente definita grave, e la sua diffusione, peraltro considerata unicamente per negare la circostanza che sarebbe stata la stessa ad amplificarne la diffusione CP_1 avendone ella la piena disponibilità, trattandosi di un commento pubblicato sulla pagina 12 di 17 bacheca Facebook della stessa che quindi avrebbe potuto cancellare il CP_1 messaggio.
Tale circostanza e il ritardo nella proposizione dell'azione (dopo quasi un anno dal fatto) determinano, secondo l'appellante, un vizio della pronuncia impugnata atteso che con questa viene negato qualsiasi apporto causale da parte dello stesso soggetto diffamato nella produzione dell'asserito danno di cui viene chiesto il risarcimento.
4.2) Inoltre, nessuno degli altri parametri indicati dalle Tabelle Milanesi è stato valutato dal primo giudice poiché nulla è stato argomentato in ordine ai seguenti aspetti:
-eventuali ricadute negative sulla reputazione professionale e privata della né peraltro erano stati dedotti a tale proposito profili concreti di danno); CP_1
-eventuale reiterazione delle offese, circostanza che pacificamente non si è verificata;
-effettiva diffusività e portata diffamatoria del commento che ha avuto una modestissima risonanza su Facebook, come dimostrato dall'esiguo numero di commenti e reazioni (in totale 37);
- condotta provocatoria della che, per prima, ha pubblicato un post dal CP_1 chiaro tenore diffamatorio;
- commento pubblicato dall'appellante subito dopo l'annunzio della di CP_1 volerla citare in giudizio per diffamazione e da intendersi quale immediata e pronta rettifica di quanto precedentemente affermato (“ continua a CP_1 parlare di diffamazione, vedo. Facciamo così: lei e il Fatto vi siete lasciati con reciproca soddisfazione.”).
4.3) Pertanto, ad avviso dell'appellante, la somma liquidata dal primo giudice è eccessiva e non trova giustificazione, anche alla luce di altri precedenti giurisprudenziali, sotto il profilo delle (assenti) motivazioni addotte per la quantificazione né sotto il profilo della oggettiva minor gravità della diffamazione di cui si tratta.
5.) La appellata sottolinea, invece, che la liquidazione del danno è in linea con i criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano avuto pagina 13 di 17 riguardo all'oggettiva portata offensiva della notizia, alle ricadute negative sulla reputazione in ambito privato, professionale e sociale, al ruolo, alla notorietà dell' e alla attività svolta dalla diffamata (che era, all'epoca dei fatti, CP_1 ospite fissa e consulente della trasmissione televisiva “Non è l'Arena” mentre, in passato, ha collaborato con mensili quali “Epoca” e “Panorama” e quotidiani come
“Sette”, “Corriere della Sera”, “Repubblica” e “L'Unità” oltre ad assumere il ruolo di capo-servizio inviato de “Il Fatto Quotidiano”; ella inoltre ha subito un atto intimidatorio da parte dello stragista di e, Controparte_7 pertanto, abbisogna di un alto livello di credibilità), nonché alla diffusione della notizia sul territorio nazionale, al mezzo con cui il commento è stato diffuso
(Facebook quale social media potenzialmente in grado di raggiungere un ampio pubblico) e alla intensità del dolo, tutti elementi che, complessivamente valutati, denotano che il caso concreto rientra nella “diffamazione di media gravità”, così come ritenuto dal giudice di primo grado.
6.) Il secondo motivo di appello è fondato e va quindi accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
6.1) Invero va premesso che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale del persona offesa (tra le altre, Cass. civ. n. 9068/2024).
6.2) Alla luce di tali principii, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che nella specie il pregiudizio subito dalla appellata sia configurabile in considerazione delle circostanze allegate - e non contestate - in relazione alla potenziale diffusività del mezzo adoperato per veicolare il messaggio diffamatorio, pubblicato su una bacheca Facebook, e all'inserimento in un determinato contesto sociale e professionale della giornalista la quale, oltre ad assumere il CP_1 ruolo di capo-servizio inviato de “Il Fatto Quotidiano”, di ospite e consulente in pagina 14 di 17 una trasmissione televisiva, ha collaborato con diversi giornali, mensili e quotidiani, aventi rilevanza nazionale.
6.3) Ai fini della liquidazione, necessariamente equitativa, del danno, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano (v. tabelle aggiornate a giugno 2024), si osserva che l'unicità dell'episodio diffamatorio e le modalità della condotta posta in essere dalla appellante, la quale ha pubblicato il commento sulla bacheca
Facebook della stessa garantendo in tal modo il controllo e la possibilità CP_1 di provvedere alla cancellazione del messaggio da parte della medesima, inducono ad inquadrare la fattispecie in esame tra le diffamazioni di “tenue gravità”; alla luce degli ulteriori parametri di riferimento previsti dalle citate tabelle e, in particolare, della notorietà della diffamata (ricollegabile alle pregresse esperienze lavorative sopra indicate), della rilevanza delle offese attribuite alla stessa sul piano personale e professionale e dell'elemento psicologico si ritiene congrua la somma complessiva di €. 10.000,00, compresi rivalutazione ed interessi fino alla data odierna.
Le circostanze dedotte dalla appellata in merito alla successiva pubblicazione della notizia sul sito “Dagospia” (in cui risultano riportati, non solo il commento della ma anche quelli, precedente e successivo, della e Parte_1 CP_1 all'elevato numero dei follower non appaiono decisive per ravvisare una maggiore gravità della diffamazione e né tali da giustificare la liquidazione di una somma superiore, in mancanza di allegazioni dalle quali poter desumere che il commento così come pubblicato dalla nella bacheca Facebook della Parte_1
- con modalità, come si è detto, idonee a limitare la circolazione dello CP_1 scritto - abbia determinato, in concreto, ripercussioni negative nel contesto professionale o a livello personale della appellata, circostanza che, in base a quanto emerso, si ritiene di escludere nel caso di specie, tenuto conto che il post in questione ha ricevuto un numero non elevato di interazioni totali (37, come evidenziato dalla appellante e non contestato dalla appellata) e che la stessa ha condiviso e ripubblicato detto post in data 10.8.2020 (v. doc. n. 8 CP_1 allegato da parte convenuta, odierna appellante).
pagina 15 di 17 7.) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata dall'appellante, in quanto ininfluente.
Per le considerazioni svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata la somma dovuta a titolo di risarcimento danni va rideterminata, in valori attuali, in complessivi €. 10.000,00: ne consegue, in accoglimento della domanda della appellante, la restituzione della maggior somma eventualmente versata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
8.) L'accoglimento parziale del gravame, con conseguente riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese di entrambi i gradi: infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n.
9064).
Ciò premesso, si ritiene di liquidare le spese – nella misura indicata in dispositivo - sulla base dei valori dello scaglione corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di danni non patrimoniali, disponendone la compensazione al
50% - in ragione dell'accertamento di un danno risarcibile nettamente inferiore rispetto al petitum originario (€. 30.000,00) - e ponendo la quota residua a carico della convenuta-appellante, tenuta comunque al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
324/2023, pubblicata il 21.04.2023, del Tribunale di Fermo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
pagina 16 di 17 condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 10.000,00; dispone la restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza, in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½, spese che si liquidano – per l'intero – quanto al procedimento di primo grado in complessivi €. 4.500,00 per compenso professionale ed €. 624,18 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP dovuti per legge e, quanto al presente giudizio, in complessivi €. 3.500,00 per compenso professionale ed €. 200,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA
e CAP dovuti per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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