Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 8513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8513 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale amm.re. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- della comunicazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del Prefetto di Avellino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. AN SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È contestata, nel presente giudizio, la legittimità della comunicazione antimafia n. -OMISSIS- del Prefetto di Avellino, avente a oggetto la società ricorrente e fondata sulla posizione di -OMISSIS-, amministratore unico e socio di maggioranza della società, segnalato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e condannato per lo stesso reato a -OMISSIS- con sentenza della Corte di Appello -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS- ( recte -OMISSIS-).
2. – L’Autorità prefettizia, ad avviso della ricorrente, avrebbe articolato un giudizio prognostico inferenziale viziato, anzitutto, da errore di fatto, atteso che la cit. sentenza di condanna per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sarebbe divenuta irrevocabile il -OMISSIS- (-OMISSIS-, come erroneamente riferito dalla Prefettura); la prognosi infiltrativa, sotto altro profilo, sarebbe sguarnita di idonea motivazione in punto di concretezza e attualità del quadro indiziario concernente il pericolo di condizionamento mafioso, con conseguente illegittimità del provvedimento interdittivo.
3. – Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Interno ha contro-dedotto ai rilievi svolti in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto per infondatezza.
4. – Con ordinanza n. 225 del 30/1/2025 la Sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare; il Consiglio di Stato (Sezione III) ha confermato la misura interinale con ordinanza n. 1109 del 24/3/2025.
5. – All’udienza pubblica del 8/10/2025, in vista della quale la ricorrente e il Ministero hanno scambiato memorie e documentazione, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio della Prefettura, formulata “ al fine di consentire la definizione del procedimento di riesame ”, considerata l’eccezionalità dei casi in cui è possibile disporre il rinvio dell’udienza (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.) laddove, di contro, l’attività di riesame in esito al remand cautelare costituisce una eventualità correlata al fisiologico dispiegarsi del processo amministrativo.
7. – Nel merito, il ricorso è fondato e nerita di essere accolto.
8. – Vanno qui confermate le ragioni del decidere già emerse in sede di summaria cognitio interinale, tanto in primo quanto in secondo grado, incentrate, in sostanza, sul deficit motivazionale e, a monte, istruttorio, che affligge l’impugnato provvedimento interdittivo.
8.1. – Il provvedimento impugnato, pur incentrandosi su condanna penale, rientrante tra i delitti spia di cui all’art. 84, co 4 lett. a) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risulta sfornito di profili argomentativi sulla persistente “ attualità del pericolo ”, a fronte di una condanna per vero risalente nel tempo (-OMISSIS- come risulta dal certificato del casellario giudiziale -OMISSIS-, allegato in atti); in casi siffatti, come chiarito dalla giurisprudenza, l’Amministrazione non può prescindere da un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’adozione dell’informativa ad effetto interdittivo (Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2024, n. 552).
8.2. – Il vizio dell’atto gravato consiste, dunque, nel fatto di essersi arrestato ad una ricognizione di dati formali e di non avere accompagnato ad essi una valutazione discrezionale e di merito delle circostanze storiche e fattuali che valgono a connotare il contesto nel quale si trova a operare l’ente. La giurisprudenza che si condivide assume che per la valida emissione di una informazione antimafia, la quale non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per delitti-spia, il Prefetto deve necessariamente tenere in conto - ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità - l’emissione (o il sopravvenire) di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall’articolo 84, comma 4, lettera a ), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; deve, però, nel contempo - ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità - effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5043).
9. – L’odierna interdittiva appare fondarsi su un presupposto erroneo con specifico riguardo alla data della sentenza di condanna penale riportata dal ricorrente; si palesa, inoltre, in più punti lacunosa posto che -OMISSIS-, con le ordinanze del -OMISSIS- del Magistrato di sorveglianza -OMISSIS- e con quella del -OMISSIS- del Magistrato di sorveglianza -OMISSIS-, ottenne la riduzione della pena per liberazione anticipata (art. 54 della legge n. 354/1975), aspetti che non sembrano essere stati tenuti in rilievo nell’istruttoria alla base del provvedimento impugnato.
9.1. – In quest’ultimo, inoltre, non è precisato quali siano i legami familiari di -OMISSIS- con soggetti affiliati alle organizzazioni criminali mafiose né i collegamenti con imprese già colpite da interdittiva e nemmeno si contesta l’assunzione di dipendenti legati al mondo delle predette organizzazioni criminali.
10. – Di qui la fondatezza del dedotto deficit motivazionale del gravato provvedimento, che per tale ragione merita di essere annullato facendo salva, tuttavia, la successiva attività provvedimentale dell’Autorità prefettizia, nell’esplicazione delle prerogative decisionali che l’ordinamento le riconosce.
11. – Le spese di giudizio, attesa la delicatezza e sensibilità della materia controversa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salva la successiva attività provvedimentale della P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AN SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SO | VI NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.