Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2462 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott. Arianna Carimati Giudice
Dott. Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2462/2024, promossa con ricorso depositato il 22/11/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI MARCO con domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
INTERVENTUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via provvisoria: Confermare lo stato di separazione di fatto dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
NEL MERITO: Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e , ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza agli Uffici dello Parte_1 CP_1
Stato Civile competente. Successivamente, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. e previa remissione della causa a ruolo, decorsi i termini di cui alla L 6.05.2015 n. 55 e passata in giudicato la sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Pt_1
[...] CP_1 matrimonio del Comune di Varese al n. 97, parte I–- Anno 2009;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 22/11/2024, Parte_1 conveniva in giudizio il coniuge esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio civile con il signor , in Varese in data 11/12/2009 come CP_1 da atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese al n. 97, parte I- Anno 2009;
• dall'unione non erano nati figli;
• l'unione coniugale era definitivamente venuta meno e non può essere ricostruita, tanto che i coniugi vivono già da anni di fatto separati e hanno intrapreso nuovi ed autonomi percorsi di vita;
il resistente, successivamente alla separazione di fatto, si è reso “irreperibile” e dal 30/01/2021 è stato “cancellato” dai registri anagrafici dell'ultima residenza nel Comune di Varese, per “irreperibilità”.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge e successivamente chiedeva di procedere con la pronuncia di scioglimento del CP_1 matrimonio civile.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 09/12/2024 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nessuno si costituiva in giudizio per del quale all'udienza del 18/03/2025 CP_1 veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice, espletato l'interrogatorio libero dell'unica parte costituita, impossibilitato ad esperire un tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa alla medesima udienza, rimettendo la causa in decisione al Collegio.
* * * * * *
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito – pur in presenza di elementi di internazionalità (il resistente è albanese) - ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre
2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza delle parti. La competenza del giudice italiano sussiste sulla base dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del citato Regolamento CE n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risieda ancora” (lett. a), ii).
La natura delle doglianze mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione di parte resistente all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio stante la sua mancata costituzione, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Poiché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
- dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in Varese in data 11/12/2009 come da
[...] CP_1 atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese al n. 97, parte
I- Anno 2009;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Varese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (atto n. 97, parte I-
Anno 2009);
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Elena Fumagalli.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.