Art. 6. (Imposta sui servizi). 1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalita' di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve altresi' determinare:
a) il riordino dei tributi speciali;
b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.
3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.
4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attivita' artistiche dilettantistiche, nonche' al sostegno delle attivita' artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve altresi' determinare:
a) il riordino dei tributi speciali;
b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.
3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.
4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attivita' artistiche dilettantistiche, nonche' al sostegno delle attivita' artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.