Art. 6. All'atto della vaccinazione, i suini debbono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia ed il numero del comune nel cui territorio ha sede l'allevamento.
La marcatura deve essere effettuata a cura dei proprietari degli animali sotto la vigilanza del veterinario vaccinatore al quale e' fatto obbligo di custodire la relativa attrezzatura.
Il veterinario vaccinatore, subito dopo l'intervento vaccinale, provvede ad annotare la data, la categoria ed il numero dei suini vaccinati nell'apposito registro di carico e scarico, previsto per ogni allevamento di suini dall'ultimo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 nelle premesse citato.
I riproduttori sottoposti a rivaccinazione devono essere contrassegnati inoltre con il numero formato dalle due ultime cifre dell'anno in cui la rivaccinazione e' stata effettuata.
La marcatura deve essere effettuata a cura dei proprietari degli animali sotto la vigilanza del veterinario vaccinatore al quale e' fatto obbligo di custodire la relativa attrezzatura.
Il veterinario vaccinatore, subito dopo l'intervento vaccinale, provvede ad annotare la data, la categoria ed il numero dei suini vaccinati nell'apposito registro di carico e scarico, previsto per ogni allevamento di suini dall'ultimo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 nelle premesse citato.
I riproduttori sottoposti a rivaccinazione devono essere contrassegnati inoltre con il numero formato dalle due ultime cifre dell'anno in cui la rivaccinazione e' stata effettuata.