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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 255/2022 RG promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in La _1 CodiceFiscale_1 Maddalena presso lo studio dell'Avv. Giacomo Serra che la rappresenta e difende dallo in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(CF ), elettivamente domiciliato in La Maddalena CO C.F._2 presso lo studio del' avv.to Antonietta Carcassa che lo rappresenta, congiuntamente disgiuntamente, all' avv.to Daniela Bonacina, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata nonché contro
( ), elettivamente domiciliato presso la persona Controparte_2 CodiceFiscale_3 e nello studio dell'avv.to Roberto Sirena che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione ed appello incidentale appellato/appellante incidentale All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, _1 respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata
n. 139/2022, pubblicata in data 15/04/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa M. Francesca Scala così dichiarare:
1) Rigettare integralmente le domande avanzate da nei confronti di CO _1
in quanto la medesima risulta assolutamente priva di legittimazione passiva e pertanto
[...] dichiarare le domande infondate sia in fatto che in diritto, atteso che il titolare dello studio nonché datore di lavoro di era il Dott. unico responsabile dei lamentati _1 Controparte_2 ammanchi e conseguentemente confermare la condanna a carico del Dott. . Controparte_2
2) Con l'integrale vittoria di spese, e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge. Nell'interesse dell'appellato “Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria CO istanza, rigettare l'appello proposto, atteso la sua inammissibilità e, comunque infondatezza, con conferma dell'impugnata sentenza ed il favore delle spese di questo grado”. Nell'interesse dell'appellato/appellante incidentale : affinché “l'On.le Corte Controparte_2
d'Appello adita, contrariis rejectis:
1) rigetti, per i motivi in espositiva, l'appello così come proposto dalla Sig.ra in _1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) accolga l'appello incidentale e per conseguenza riformi la sentenza n. 139/2022 emessa in data 15 aprile 2022 dal Tribunale di Tempio Pausania nella parte in cui condanna in solido il Sig.
[...] con la Sig.ra alla refusione della somma di €. 33.020,08 al Sig. P_ _1 CP escludendo da qualsiasi responsabilità il Si.
[...] Controparte_2
3) rifonda le spese e le competenze del presente grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 14 giugno 2016, esponeva che: CO
- dal 1994 al 2012 aveva affidato la cura della sua posizione fiscale relativa alla sua attività di tatuatore allo Studio del commercialista dott. in La Maddalena;
Controparte_2
- in particolare, lo studio sulla base della documentazione fornitagli dall'istante _1
(elenco dei corrispettivi e delle fatture di spesa), aveva provveduto a determinare il debito
IVA, a redigere le dichiarazioni dei redditi con calcolo delle relative imposte e a trasmettere al medesimo gli importi da versare all'erario; CP
- aveva sempre provveduto personalmente a versare all'erario gli importi CO dovuti, quando, nel corso del 2009, su indicazione dello stesso studio, si era deciso a delegare anche quest'ultima incombenza, rilasciando i suoi assegni di conto corrente, di importo pari alle somme indicategli dallo studio, e però pretesi in bianco nel nome del portatore;
- più specificatamente nello studio lavorava anche , sorella del titolare dello _1 studio e dal 2009 in poi era stata proprio questa a gestire i rapporti con il ricorrente, e ciò, in via esclusiva, laddove, prima del 2009, la stessa era presente solo in caso di assenza o indisponibilità del fratello;
- nel settembre 2012, l'istante, recatosi nello studio, aveva appreso che , per _1 dissapori con il fratello, era andata via ed era in procinto di aprire un altro studio, mentre il successivo novembre, recatosi un'altra volta presso lo studio per conoscere quanto _1 dovuto a titolo di tasse e imposta (anticipi 2012), il dott. gli aveva comunicato che _1 non vi era alcun pagamento da fare, giacchè la sua dichiarazione del 2011 non conteneva alcun debito nei confronti dell'erario;
- insospettito dal fatto che gli introiti relativi all'attività da lui svolta erano sempre stati superiori alle spese e di avere, quanto meno dal 2009, rilasciato a gli assegni chiesti _1
a copertura delle somme dovute al fisco, aveva esperito delle indagini presso gli uffici e le banche coinvolte, l'esito delle quali aveva evidenziato che dal 2009 al 2012 alcuna somma di quelle recate negli assegni consegnati alla era stata versata all'Erario, mentre gli stessi _1 assegni di euro 11.720,99 del 2009, di euro 6.573,53 del 2010, di euro 10.082 del 2011 e di euro 6.242 del 2012 erano stati presentati all'incasso da quale beneficiaria _1 diretta delle somme, ed una sola volta dal fratello, a seguito di girata e firma;
- ancora, era emerso che le dichiarazioni fiscali redatte dallo Studio e trasmesse da questo avevano attestato la mancanza di posizione debitoria da parte dell'istante.
- più specificatamente lo studio e, per esso, , aveva predisposto ed inoltrato _1 ai compenti uffici atti non corrispondenti alla posizione fiscale dell'istante ed aveva inoltre incamerato le somme devolute per i pagamenti delle tasse.
Pertanto, conveniva in giudizio e affiché il CO _1 Controparte_2
Tribunale di Tempio Pausania dichiarasse che il medesimo attore aveva diritto a vedersi restituire le somme illegittimamente incamerate e, pertanto, condannasse i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 34.628,65 oltre interessi dalla data di ciascun versamento fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale chiedeva il rigetto _1 della domanda avversa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'unico responsabile delle vicende dedotte doveva ritenersi , titolare dello studio. Controparte_2
In particolare, deduceva di essere stata solo una dipendente del fratello per cui _1 ogni attività da lei svolta nello studio era stabilita ed ordinata da : infatti era il dott. Controparte_2
soggiungeva la convenuta, ad indicarle come compilare le dichiarazioni, essendo il solo ad _1 averne le competenze necessarie ed essendo l'unico abilitato, così come era il solo ad impartire tutte le direttive di studio compresa quella di farle incassare direttamente gli assegni consegnati dai clienti. Dichiarava inoltre che corrispondeva a verità che ella avesse incassato i diversi assegni consegnati dall' ma ciò era avvenuto a seguito di autorizzazione del fratello, anche perché in precedenza, CP la medesima, dietro insistenza del fratello, aveva prestato allo stesso la somma di 55.000,00 mediante l'accollo di due prestiti personali la cui restituzione aveva determinato un esborso di euro 72.000,00 compresi gli interessi. Ancora, sempre la convenuta deduceva che, pur dipendente dello studio, la medesima non era stata mai assunta regolarmente e i pagamenti dei suoi stipendi veniva effettuato mediante la consegna di assegni o contanti versati allo studio, essendo questa sempre rimasta all'oscuro del fatto che, poi, il fratello non avesse provveduto ai pagamenti per conto dei clienti. Sicchè nessuna responsabilità le poteva essere imputata. Con sentenza n. 139/2022 il Tribunale di Tempio Pausania, nella contumacia di , Controparte_2 istruita la causa con CTU diretta ad accertare se nel periodo dedotto (16/03/2009 al 20/08/2012) risultassero o meno addebitati gli importi corrispondenti ai singoli assegni, nonché prova orale e referente documentale, accoglieva la domanda di e condannava i germani CO _1 in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 33.020,08, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento all'effettivo soddisfo.
Premetteva il giudicante che parte attrice provava sia documentalmente che oralmente l'incarico professionale conferito allo studio di . Controparte_2
I testi escussi – affermava il tribunale - confermavano che era la convenuta a ricevere i clienti e a fare il conto delle tasse e che l'unico abilitato a trasmettere i dati all'agenzia delle entrate era il dott.
[...]
P_
Proseguiva il giudicante, rilevando che , pur avendo affermato e ribadito in sede _1 di interrogatorio formale di essere solo una dipendente dello studio e che la sua attività era limitata alla registrazione delle fatture, non forniva in realtà alcuna prova in merito al dedotto rapporto di lavoro dipendente intercorrente con il fratello. Il tribunale evidenziava altresì che dalla CTU espletata era emerso che i convenuti avevano _1 incassato gli assegni emessi dall' al fine di far fronte alle imposte dovute e che l'assegno di CP importo pari a euro 955,00 era stato incassato da , mentre i restanti 20 assegni (pari a Controparte_2 euro 33.673,65) erano stati incassati da e che sempre dal cassetto fiscale _1 dell'attore erano risultati addebitati ulteriori importi per un totale di euro 2.162,62, inviati da
[...]
e relativi al mese di dicembre 2012, fuori quindi dal periodo dedotto. P_ Sicchè il tribunale soggiungeva che l' offriva la prova che entrambi i convenuti avevano CP incassato gli assegni e che aveva comunque ammesso di averli incassati seppur _1 su ordine del fratello, mentre nulla era provato in ordine a tale ultima circostanza e agli ulteriori fatti impeditivi meramente dedotti. Concludeva il tribunale affermando che i convenuti si erano arricchiti senza una giusta causa a danno dell'attore e che, quindi, erano tenuti nei limiti dell'arricchimento ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale e che il fatto dannoso era imputabile ai medesimi convenuti.
Pertanto, il giudice di prime cure condannava i fratelli e in solido fra loro, _1 Controparte_2 al pagamento, in favore di , della somma di euro 33.020,08 (34.628,65 versati meno CO euro 1.608,57 addebitati) per il periodo 16/03/2009 al 20/08/2012, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento all' effettivo soddisfo.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la predetta _1 sentenza, lamentando con un unico ed articolato motivo di impugnazione l'errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, nonché l'insufficienza della motivazione, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice di primo grado tenuto conto delle dichiarazioni della teste nonostante che questa avesse riferito circostanze che non riguardavano lo Testimone_1 studio , ma erano in realtà riferite alla società Edil Mare, che non aveva nulla a che Controparte_2 fare con;
ii) per non avere il tribunale bene valutato le dichiarazioni rese dalla teste CO
, la quale nel corso delle deposizione si era contraddetta, dichiarando che sempre Tes_2
elaborava le dichiarazioni al computer solo dopo che le aveva _1 Controparte_2 viste;
iii) per non avere il tribunale valutato la dichiarazione della teste , la quale Testimone_3 aveva precisato che il dott. era solito visionare tutte le dichiarazioni e che era l'unico Controparte_2 abilitato alla trasmissione dei dati all'erario, il che era indice del fatto che il dott. esercitava _1 il suo potere di controllo sull'operato della dipendente;
iv) per avere il tribunale _1 affermato la mancanza di prova in ordine alla natura di lavoro dipendente, nonostante le prove espletate indicassero il contrario;
v) per non avere il giudice di prime cure tenuto nel debito conto che lo stesso CTU incaricato aveva affermato che tutte le dichiarazioni erano state trasmesse all'erario da e che quindi quest'ultimo, titolare di studio, doveva rispondere dell'operato dei propri Controparte_2 dipendenti ai sensi dell'art. 2049 c.c.; vi) per non avere il giudice di primo grado attribuito rilevanza ai fini della decisione della documentazione versata da comprovante la _1 circostanza che questa aveva un credito nei confronti del fratello, credito rappresentato da un assegno di euro 25.000,00 a firma di ed intestato ad con dimostrazione _1 Controparte_2 dell'avvenuto incasso da parte di questi, nonché l'estratto conto bancario della _1 dal quale si evinceva l'erogazione di un prestito alla stessa e tre giorni dopo il bonifico di euro 30.000,00 a favore di vii) per avere il giudice affermato che era Controparte_2 _1 verosimilmente una fiscalista, senza tenere nel dovuto conto che tale competenza non esclude per chi rivesta tale qualifica di essere assunto alle dipendenze di uno studio di commercialista.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , il quale ha replicato alle Controparte_3 doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello. Si è costituito altresì , rimasto contumace in primo grado, deducendo che i germani Controparte_2 dirigevano con parità di posizioni lo studio di consulenza e di non avere mai autorizzato la _1 sorella ad incassare gli assegni emessi dall' CP
ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha Controparte_2 domandato la riforma della sentenza impugnata solo nella parte in cui era disposta la sua condanna, in solido con la sorella , al pagamento della somma di euro 33.020,08, in favore _1 di con esclusione quindi di ogni sua responsabilità sulla appropriazione delle CO somme consegnate dall'attore e destinate al pagamento delle imposte.
All'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di valutare compiutamente i motivi di doglianza articolati dall'appellante , _1 occorre esaminare la CTU e le dichiarazioni dei testi escussi sulle circostanze di causa.
Come già accennato in punto di svolgimento del processo di primo grado, il giudice di prime cure aveva disposto c.t.u. al fine di accertare, mediante la ricostruzione contabile dei movimenti finanziari relativi agli assegni depositati in rapporto alla dichiarazione dei redditi e IVA presentate, se nel periodo in questione risultassero o meno addebitati gli importi corrispondenti ai singoli assegni con riferimento al periodo 16.3.2009/20.8.2012.
Il CTU, dott. eseguiva gli accertamenti dovuti, sulla base della documentazione in atti e Per_1 attraverso ricerche effettuate nel cassetto fiscale del contribuente all'esito delle quali CP riscontrava che gli assegni bancari consegnati ai germani erano 21, evidenziando in _1 particolare che: “…nel periodo dal 16/03/2009 al 20/08/2012 ha consegnato a CO
e nr.21 “assegni bancari” per un importo complessivo di € Controparte_2 _1
34.628,65 da destinarsi a copertura di Mod.F24 intestati ad , di cui il primo di € CO 955,00 “incassato” da ed i restanti nr.20 “assegni bancari” per€ 33.673,65,00 Controparte_2
“incassati” da ” e che “nell'apposito riquadro del modello dedicato alla _1 presentazione telematica, è indicato chiaramente che tali dichiarazioni sono state sia predisposte (cod. 2) che trasmesse dall'«Intermediario Abilitato – C.F. », ossia il Dr. C.F._4
e che in quanto in corrispondenza del periodo “gennaio 2009 - agosto 2012”, dal Controparte_2
“cassetto fiscale” di sono stati estrapolati ad opera del CTU, nr.15 “Mod.F24” CO per un importo complessivo di € 2.167,01 inviati dall'«Intermediario Abilitato – C.F.
», ossia il Dr. ”. C.F._4 Persona_2
Avuto riguardo alla prova orale, emergeva quanto segue. La teste segretaria della società Edil Mare, cliente dello studio Testimone_1 _1 confermava le circostanze dedotte nella prova orale e cioè che riceveva
_1 autonomamente i clienti e si occupava in via esclusiva di determinare sulla base della documentazione che le veniva fornita l'importo dovuto, provvedendo altresì al pagamento delle tasse per conto dei clienti. In particolare, la teste precisava che la contattava autonomamente, in
_1 quanto segretaria della Edil Mare, cliente dello studio per chiederle i documenti fiscali, e poi
_1 calcolava il dovuto ossia l'importo spettante all'erario. Aggiungeva la teste che dal 2012 aveva appreso che la se ne era andata dallo studio del fratello e aveva aperto uno studio suo.
_1
Anche la teste confermava il capitolo di prova, precisando che ne era a conoscenza Tes_2 perché lavorava nella stessa stanza con (“per un periodo lei riceveva i clienti e _1 faceva il conto delle tasse ADR Le situazioni prima le vedeva il dott. poi le passava a Controparte_2 che le elaborava al computer” Le situazioni preciso che erano le situazioni _1 contabili dei clienti”. La teste riferiva solo per il periodo fino al 2007 perché successivamente era andata via dallo studio.
impiegata dello studio fino al 2010, dichiarava che i clienti venivano Testimone_3 _1 ricevuti sia da che dal fratello: Mi risulta che il sig. venisse ricevuto dal _1 CP
Dott. . Preciso che le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IVA e la Controparte_2 determinazione dell'importo dovuto all'erario erano elaborate dalla Sig.ra _1
Preciso altresi che il dott. era solito visionare tutte le dichiarazioni, nello specifico Controparte_2 non so se quella del sig. sia stata visionata A.D.R. Sulla trasmissione dei dati all'erario CP sicuramente lui era abilitato però materialmente chi la faceva tra e non P_ _1 lo so. Confermava la teste che provvedeva sulla base della documentazione _1 fornitagli dai clienti, a determinare il debito IVA, a redigere la dichiarazione dei redditi con il calcolo dell'imposta, a richiedere le somme da versare all'erario. Tanto premesso, l'appello è infondato. Osserva il Collegio che la deposizione della teste bene poteva contribuire alla Testimone_1 formazione del convincimento del giudice di prime cure, considerato che la stessa deponeva in relazione ai rapporti tra i clienti dello studio ed i due fratelli professionisti ed in particolare _1 in ordine all'autonomia o meno di entrambi nella gestione delle pratiche. E come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi non era possibile inferire in capo a la sussistenza di un rapporto di _1 lavoro di natura dipendente. Non emergeva infatti né dai documenti né all'esito della prova orale quel vincolo di soggezione normalmente intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore subordinato che rende quest'ultimo subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del primo.
Non risultava che la fosse tenuta a seguire un orario di lavoro o che la sua attività fosse _1 soggetta ad un assiduo controllo da parte del fratello o che dovesse giustificare le sue assenze. Né è indicativo il fatto, come sostenuto dall'appellante, che visionasse le dichiarazioni Controparte_2
o le spedisse in quanto abilitato dall'agenzia delle Entrate, rientrando tale modulo organizzativo nell'ambito di una cogestione dell'attività, e quindi nell'ambito di una collaborazione in cui la divisione dei compiti, oltre che labile, appariva funzionalmente deputata all'autonomia delle posizioni. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui……. In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante…….” (cfr. Cass. n. 1555/2020). Ne consegue che del tutto correttamente il tribunale escludeva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i convenuti, non potendo rilevare che solo aveva l'abilitazione per Controparte_2 tramettere i dati all'erario o che visionava le dichiarazioni, essendo questi elementi di per sé soli non dirimenti al fine di qualificare il rapporto tra i germani come lavoro subordinato, semmai indicativi di un rapporto di collaborazione.
Per il resto la CTU, lungi dal costituire un punto di riferimento ai fini del discrimine tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo, laddove evidenziava che le dichiarazioni reddituali apparivano come redatte e trasmesse da , accertava inequivocabilmente che, in relazione al periodo Controparte_2 marzo 2009/agosto 2012, aveva consegnato n. 21 assegni a e/o CO _1
a e che tali assegni erano stati consegnati in bianco, senza indicazione del beneficiario Controparte_2
e che erano risultati essere stati incassati - a parte quello contrassegnato dal n. 0078356962-08 del 16/03/2009 di euro € 955,00, incamerato da - da sebbene fossero Controparte_2 _1 destinati al pagamento delle tasse relative all'attività svolta dall' CP
È quindi evidente l'attività di distrazione del danaro ricevuto per determinati scopi posta in essere da
. _1
Il fatto evidentemente illecito non può trovare giustificazione nè nella riferita necessità della convenuta di ottenere stipendi o compensi arretrati da parte del fratello né nella vicenda relativa al mutuo concesso allo stesso, considerato anche che, come già in precedenza affermato, non vi sono elementi che possano indurre a concludere che la non conoscesse la ragione sottostante alla _1 consegna degli assegni in bianco o che potesse serenamente confidare sul fatto che il fratello avrebbe comunque provveduto al pagamento delle tasse per conto dell' CP
Anche l'appello incidentale proposto da è infondato. Controparte_2
In particolare, l'appellante incidentale si è doluto del fatto che il tribunale condannava lo stesso, in solido con la sorella, alla restituzione, in favore di , della somma di euro 33.020,08, CO nonostante solo e unicamente avesse beneficiato delle somme a questa _1 consegnate per averle versate nel suo conto personale.
In realtà il coinvolgimento di nella vicenda emerge sotto vari profili, sia perché era Controparte_2 colui che inviava le dichiarazioni Irpef e Iva all'agenzia delle entrate, come accertato dal CTU, sia perché lo stesso aveva incassato uno degli assegni firmati dall'attore di importo pari a euro 955,00 di cui non risulta via stata restituzione, sia perché, come sopra evidenziato, le parti gestivano insieme lo studio professionale e le relative pratiche.
Del resto, risulta dalle deduzioni di e dalla documentazione allegata (disposizioni
_1 di mediante assegno di euro 25.000,00 e successivo bonifico di euro 30,000,00
_1 sempre disposto da in favore del fratello docc.1 e 2) che i due congiunti erano
_1 legati da ulteriori rapporti di dare/avere (compensi/onorari arretrati secondo la sorella) e tale circostanza giustifica la ragione per cui gli assegni erano in gran parte incassati da
_1
[...]
Infine, è appena il caso di evidenziare che è rimasto incontestato quanto dedotto dall'attore sul fatto che fino al 2009 l' eniva seguito ai fini dei suoi adempimenti fiscali direttamente da CP P_
, provvedendo egli stesso al pagamento delle imposte, mentre, successivamente su richiesta
[...] dello studio, l' aveva conferito direttamente allo studio la delega al pagamento presso CP l'Agenzia delle Entrate con la consegna di assegni in bianco di importo pari alle somme che di volta in volta lo studio indicava come dovute all'erario. Del tutto correttamente, pertanto, il tribunale condannava i convenuti in solido fra loro.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 50.000,00 - seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di e in solido fra _1 Controparte_2 loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da _1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 139/2022;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in favore di _1 Controparte_2 CP
, delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto
[...] dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso in Sassari in data 11 marzo 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 255/2022 RG promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in La _1 CodiceFiscale_1 Maddalena presso lo studio dell'Avv. Giacomo Serra che la rappresenta e difende dallo in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(CF ), elettivamente domiciliato in La Maddalena CO C.F._2 presso lo studio del' avv.to Antonietta Carcassa che lo rappresenta, congiuntamente disgiuntamente, all' avv.to Daniela Bonacina, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata nonché contro
( ), elettivamente domiciliato presso la persona Controparte_2 CodiceFiscale_3 e nello studio dell'avv.to Roberto Sirena che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione ed appello incidentale appellato/appellante incidentale All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, _1 respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata
n. 139/2022, pubblicata in data 15/04/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa M. Francesca Scala così dichiarare:
1) Rigettare integralmente le domande avanzate da nei confronti di CO _1
in quanto la medesima risulta assolutamente priva di legittimazione passiva e pertanto
[...] dichiarare le domande infondate sia in fatto che in diritto, atteso che il titolare dello studio nonché datore di lavoro di era il Dott. unico responsabile dei lamentati _1 Controparte_2 ammanchi e conseguentemente confermare la condanna a carico del Dott. . Controparte_2
2) Con l'integrale vittoria di spese, e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge. Nell'interesse dell'appellato “Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria CO istanza, rigettare l'appello proposto, atteso la sua inammissibilità e, comunque infondatezza, con conferma dell'impugnata sentenza ed il favore delle spese di questo grado”. Nell'interesse dell'appellato/appellante incidentale : affinché “l'On.le Corte Controparte_2
d'Appello adita, contrariis rejectis:
1) rigetti, per i motivi in espositiva, l'appello così come proposto dalla Sig.ra in _1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) accolga l'appello incidentale e per conseguenza riformi la sentenza n. 139/2022 emessa in data 15 aprile 2022 dal Tribunale di Tempio Pausania nella parte in cui condanna in solido il Sig.
[...] con la Sig.ra alla refusione della somma di €. 33.020,08 al Sig. P_ _1 CP escludendo da qualsiasi responsabilità il Si.
[...] Controparte_2
3) rifonda le spese e le competenze del presente grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 14 giugno 2016, esponeva che: CO
- dal 1994 al 2012 aveva affidato la cura della sua posizione fiscale relativa alla sua attività di tatuatore allo Studio del commercialista dott. in La Maddalena;
Controparte_2
- in particolare, lo studio sulla base della documentazione fornitagli dall'istante _1
(elenco dei corrispettivi e delle fatture di spesa), aveva provveduto a determinare il debito
IVA, a redigere le dichiarazioni dei redditi con calcolo delle relative imposte e a trasmettere al medesimo gli importi da versare all'erario; CP
- aveva sempre provveduto personalmente a versare all'erario gli importi CO dovuti, quando, nel corso del 2009, su indicazione dello stesso studio, si era deciso a delegare anche quest'ultima incombenza, rilasciando i suoi assegni di conto corrente, di importo pari alle somme indicategli dallo studio, e però pretesi in bianco nel nome del portatore;
- più specificatamente nello studio lavorava anche , sorella del titolare dello _1 studio e dal 2009 in poi era stata proprio questa a gestire i rapporti con il ricorrente, e ciò, in via esclusiva, laddove, prima del 2009, la stessa era presente solo in caso di assenza o indisponibilità del fratello;
- nel settembre 2012, l'istante, recatosi nello studio, aveva appreso che , per _1 dissapori con il fratello, era andata via ed era in procinto di aprire un altro studio, mentre il successivo novembre, recatosi un'altra volta presso lo studio per conoscere quanto _1 dovuto a titolo di tasse e imposta (anticipi 2012), il dott. gli aveva comunicato che _1 non vi era alcun pagamento da fare, giacchè la sua dichiarazione del 2011 non conteneva alcun debito nei confronti dell'erario;
- insospettito dal fatto che gli introiti relativi all'attività da lui svolta erano sempre stati superiori alle spese e di avere, quanto meno dal 2009, rilasciato a gli assegni chiesti _1
a copertura delle somme dovute al fisco, aveva esperito delle indagini presso gli uffici e le banche coinvolte, l'esito delle quali aveva evidenziato che dal 2009 al 2012 alcuna somma di quelle recate negli assegni consegnati alla era stata versata all'Erario, mentre gli stessi _1 assegni di euro 11.720,99 del 2009, di euro 6.573,53 del 2010, di euro 10.082 del 2011 e di euro 6.242 del 2012 erano stati presentati all'incasso da quale beneficiaria _1 diretta delle somme, ed una sola volta dal fratello, a seguito di girata e firma;
- ancora, era emerso che le dichiarazioni fiscali redatte dallo Studio e trasmesse da questo avevano attestato la mancanza di posizione debitoria da parte dell'istante.
- più specificatamente lo studio e, per esso, , aveva predisposto ed inoltrato _1 ai compenti uffici atti non corrispondenti alla posizione fiscale dell'istante ed aveva inoltre incamerato le somme devolute per i pagamenti delle tasse.
Pertanto, conveniva in giudizio e affiché il CO _1 Controparte_2
Tribunale di Tempio Pausania dichiarasse che il medesimo attore aveva diritto a vedersi restituire le somme illegittimamente incamerate e, pertanto, condannasse i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 34.628,65 oltre interessi dalla data di ciascun versamento fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale chiedeva il rigetto _1 della domanda avversa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'unico responsabile delle vicende dedotte doveva ritenersi , titolare dello studio. Controparte_2
In particolare, deduceva di essere stata solo una dipendente del fratello per cui _1 ogni attività da lei svolta nello studio era stabilita ed ordinata da : infatti era il dott. Controparte_2
soggiungeva la convenuta, ad indicarle come compilare le dichiarazioni, essendo il solo ad _1 averne le competenze necessarie ed essendo l'unico abilitato, così come era il solo ad impartire tutte le direttive di studio compresa quella di farle incassare direttamente gli assegni consegnati dai clienti. Dichiarava inoltre che corrispondeva a verità che ella avesse incassato i diversi assegni consegnati dall' ma ciò era avvenuto a seguito di autorizzazione del fratello, anche perché in precedenza, CP la medesima, dietro insistenza del fratello, aveva prestato allo stesso la somma di 55.000,00 mediante l'accollo di due prestiti personali la cui restituzione aveva determinato un esborso di euro 72.000,00 compresi gli interessi. Ancora, sempre la convenuta deduceva che, pur dipendente dello studio, la medesima non era stata mai assunta regolarmente e i pagamenti dei suoi stipendi veniva effettuato mediante la consegna di assegni o contanti versati allo studio, essendo questa sempre rimasta all'oscuro del fatto che, poi, il fratello non avesse provveduto ai pagamenti per conto dei clienti. Sicchè nessuna responsabilità le poteva essere imputata. Con sentenza n. 139/2022 il Tribunale di Tempio Pausania, nella contumacia di , Controparte_2 istruita la causa con CTU diretta ad accertare se nel periodo dedotto (16/03/2009 al 20/08/2012) risultassero o meno addebitati gli importi corrispondenti ai singoli assegni, nonché prova orale e referente documentale, accoglieva la domanda di e condannava i germani CO _1 in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 33.020,08, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento all'effettivo soddisfo.
Premetteva il giudicante che parte attrice provava sia documentalmente che oralmente l'incarico professionale conferito allo studio di . Controparte_2
I testi escussi – affermava il tribunale - confermavano che era la convenuta a ricevere i clienti e a fare il conto delle tasse e che l'unico abilitato a trasmettere i dati all'agenzia delle entrate era il dott.
[...]
P_
Proseguiva il giudicante, rilevando che , pur avendo affermato e ribadito in sede _1 di interrogatorio formale di essere solo una dipendente dello studio e che la sua attività era limitata alla registrazione delle fatture, non forniva in realtà alcuna prova in merito al dedotto rapporto di lavoro dipendente intercorrente con il fratello. Il tribunale evidenziava altresì che dalla CTU espletata era emerso che i convenuti avevano _1 incassato gli assegni emessi dall' al fine di far fronte alle imposte dovute e che l'assegno di CP importo pari a euro 955,00 era stato incassato da , mentre i restanti 20 assegni (pari a Controparte_2 euro 33.673,65) erano stati incassati da e che sempre dal cassetto fiscale _1 dell'attore erano risultati addebitati ulteriori importi per un totale di euro 2.162,62, inviati da
[...]
e relativi al mese di dicembre 2012, fuori quindi dal periodo dedotto. P_ Sicchè il tribunale soggiungeva che l' offriva la prova che entrambi i convenuti avevano CP incassato gli assegni e che aveva comunque ammesso di averli incassati seppur _1 su ordine del fratello, mentre nulla era provato in ordine a tale ultima circostanza e agli ulteriori fatti impeditivi meramente dedotti. Concludeva il tribunale affermando che i convenuti si erano arricchiti senza una giusta causa a danno dell'attore e che, quindi, erano tenuti nei limiti dell'arricchimento ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale e che il fatto dannoso era imputabile ai medesimi convenuti.
Pertanto, il giudice di prime cure condannava i fratelli e in solido fra loro, _1 Controparte_2 al pagamento, in favore di , della somma di euro 33.020,08 (34.628,65 versati meno CO euro 1.608,57 addebitati) per il periodo 16/03/2009 al 20/08/2012, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento all' effettivo soddisfo.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la predetta _1 sentenza, lamentando con un unico ed articolato motivo di impugnazione l'errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, nonché l'insufficienza della motivazione, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice di primo grado tenuto conto delle dichiarazioni della teste nonostante che questa avesse riferito circostanze che non riguardavano lo Testimone_1 studio , ma erano in realtà riferite alla società Edil Mare, che non aveva nulla a che Controparte_2 fare con;
ii) per non avere il tribunale bene valutato le dichiarazioni rese dalla teste CO
, la quale nel corso delle deposizione si era contraddetta, dichiarando che sempre Tes_2
elaborava le dichiarazioni al computer solo dopo che le aveva _1 Controparte_2 viste;
iii) per non avere il tribunale valutato la dichiarazione della teste , la quale Testimone_3 aveva precisato che il dott. era solito visionare tutte le dichiarazioni e che era l'unico Controparte_2 abilitato alla trasmissione dei dati all'erario, il che era indice del fatto che il dott. esercitava _1 il suo potere di controllo sull'operato della dipendente;
iv) per avere il tribunale _1 affermato la mancanza di prova in ordine alla natura di lavoro dipendente, nonostante le prove espletate indicassero il contrario;
v) per non avere il giudice di prime cure tenuto nel debito conto che lo stesso CTU incaricato aveva affermato che tutte le dichiarazioni erano state trasmesse all'erario da e che quindi quest'ultimo, titolare di studio, doveva rispondere dell'operato dei propri Controparte_2 dipendenti ai sensi dell'art. 2049 c.c.; vi) per non avere il giudice di primo grado attribuito rilevanza ai fini della decisione della documentazione versata da comprovante la _1 circostanza che questa aveva un credito nei confronti del fratello, credito rappresentato da un assegno di euro 25.000,00 a firma di ed intestato ad con dimostrazione _1 Controparte_2 dell'avvenuto incasso da parte di questi, nonché l'estratto conto bancario della _1 dal quale si evinceva l'erogazione di un prestito alla stessa e tre giorni dopo il bonifico di euro 30.000,00 a favore di vii) per avere il giudice affermato che era Controparte_2 _1 verosimilmente una fiscalista, senza tenere nel dovuto conto che tale competenza non esclude per chi rivesta tale qualifica di essere assunto alle dipendenze di uno studio di commercialista.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , il quale ha replicato alle Controparte_3 doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello. Si è costituito altresì , rimasto contumace in primo grado, deducendo che i germani Controparte_2 dirigevano con parità di posizioni lo studio di consulenza e di non avere mai autorizzato la _1 sorella ad incassare gli assegni emessi dall' CP
ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha Controparte_2 domandato la riforma della sentenza impugnata solo nella parte in cui era disposta la sua condanna, in solido con la sorella , al pagamento della somma di euro 33.020,08, in favore _1 di con esclusione quindi di ogni sua responsabilità sulla appropriazione delle CO somme consegnate dall'attore e destinate al pagamento delle imposte.
All'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di valutare compiutamente i motivi di doglianza articolati dall'appellante , _1 occorre esaminare la CTU e le dichiarazioni dei testi escussi sulle circostanze di causa.
Come già accennato in punto di svolgimento del processo di primo grado, il giudice di prime cure aveva disposto c.t.u. al fine di accertare, mediante la ricostruzione contabile dei movimenti finanziari relativi agli assegni depositati in rapporto alla dichiarazione dei redditi e IVA presentate, se nel periodo in questione risultassero o meno addebitati gli importi corrispondenti ai singoli assegni con riferimento al periodo 16.3.2009/20.8.2012.
Il CTU, dott. eseguiva gli accertamenti dovuti, sulla base della documentazione in atti e Per_1 attraverso ricerche effettuate nel cassetto fiscale del contribuente all'esito delle quali CP riscontrava che gli assegni bancari consegnati ai germani erano 21, evidenziando in _1 particolare che: “…nel periodo dal 16/03/2009 al 20/08/2012 ha consegnato a CO
e nr.21 “assegni bancari” per un importo complessivo di € Controparte_2 _1
34.628,65 da destinarsi a copertura di Mod.F24 intestati ad , di cui il primo di € CO 955,00 “incassato” da ed i restanti nr.20 “assegni bancari” per€ 33.673,65,00 Controparte_2
“incassati” da ” e che “nell'apposito riquadro del modello dedicato alla _1 presentazione telematica, è indicato chiaramente che tali dichiarazioni sono state sia predisposte (cod. 2) che trasmesse dall'«Intermediario Abilitato – C.F. », ossia il Dr. C.F._4
e che in quanto in corrispondenza del periodo “gennaio 2009 - agosto 2012”, dal Controparte_2
“cassetto fiscale” di sono stati estrapolati ad opera del CTU, nr.15 “Mod.F24” CO per un importo complessivo di € 2.167,01 inviati dall'«Intermediario Abilitato – C.F.
», ossia il Dr. ”. C.F._4 Persona_2
Avuto riguardo alla prova orale, emergeva quanto segue. La teste segretaria della società Edil Mare, cliente dello studio Testimone_1 _1 confermava le circostanze dedotte nella prova orale e cioè che riceveva
_1 autonomamente i clienti e si occupava in via esclusiva di determinare sulla base della documentazione che le veniva fornita l'importo dovuto, provvedendo altresì al pagamento delle tasse per conto dei clienti. In particolare, la teste precisava che la contattava autonomamente, in
_1 quanto segretaria della Edil Mare, cliente dello studio per chiederle i documenti fiscali, e poi
_1 calcolava il dovuto ossia l'importo spettante all'erario. Aggiungeva la teste che dal 2012 aveva appreso che la se ne era andata dallo studio del fratello e aveva aperto uno studio suo.
_1
Anche la teste confermava il capitolo di prova, precisando che ne era a conoscenza Tes_2 perché lavorava nella stessa stanza con (“per un periodo lei riceveva i clienti e _1 faceva il conto delle tasse ADR Le situazioni prima le vedeva il dott. poi le passava a Controparte_2 che le elaborava al computer” Le situazioni preciso che erano le situazioni _1 contabili dei clienti”. La teste riferiva solo per il periodo fino al 2007 perché successivamente era andata via dallo studio.
impiegata dello studio fino al 2010, dichiarava che i clienti venivano Testimone_3 _1 ricevuti sia da che dal fratello: Mi risulta che il sig. venisse ricevuto dal _1 CP
Dott. . Preciso che le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IVA e la Controparte_2 determinazione dell'importo dovuto all'erario erano elaborate dalla Sig.ra _1
Preciso altresi che il dott. era solito visionare tutte le dichiarazioni, nello specifico Controparte_2 non so se quella del sig. sia stata visionata A.D.R. Sulla trasmissione dei dati all'erario CP sicuramente lui era abilitato però materialmente chi la faceva tra e non P_ _1 lo so. Confermava la teste che provvedeva sulla base della documentazione _1 fornitagli dai clienti, a determinare il debito IVA, a redigere la dichiarazione dei redditi con il calcolo dell'imposta, a richiedere le somme da versare all'erario. Tanto premesso, l'appello è infondato. Osserva il Collegio che la deposizione della teste bene poteva contribuire alla Testimone_1 formazione del convincimento del giudice di prime cure, considerato che la stessa deponeva in relazione ai rapporti tra i clienti dello studio ed i due fratelli professionisti ed in particolare _1 in ordine all'autonomia o meno di entrambi nella gestione delle pratiche. E come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi non era possibile inferire in capo a la sussistenza di un rapporto di _1 lavoro di natura dipendente. Non emergeva infatti né dai documenti né all'esito della prova orale quel vincolo di soggezione normalmente intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore subordinato che rende quest'ultimo subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del primo.
Non risultava che la fosse tenuta a seguire un orario di lavoro o che la sua attività fosse _1 soggetta ad un assiduo controllo da parte del fratello o che dovesse giustificare le sue assenze. Né è indicativo il fatto, come sostenuto dall'appellante, che visionasse le dichiarazioni Controparte_2
o le spedisse in quanto abilitato dall'agenzia delle Entrate, rientrando tale modulo organizzativo nell'ambito di una cogestione dell'attività, e quindi nell'ambito di una collaborazione in cui la divisione dei compiti, oltre che labile, appariva funzionalmente deputata all'autonomia delle posizioni. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui……. In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante…….” (cfr. Cass. n. 1555/2020). Ne consegue che del tutto correttamente il tribunale escludeva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i convenuti, non potendo rilevare che solo aveva l'abilitazione per Controparte_2 tramettere i dati all'erario o che visionava le dichiarazioni, essendo questi elementi di per sé soli non dirimenti al fine di qualificare il rapporto tra i germani come lavoro subordinato, semmai indicativi di un rapporto di collaborazione.
Per il resto la CTU, lungi dal costituire un punto di riferimento ai fini del discrimine tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo, laddove evidenziava che le dichiarazioni reddituali apparivano come redatte e trasmesse da , accertava inequivocabilmente che, in relazione al periodo Controparte_2 marzo 2009/agosto 2012, aveva consegnato n. 21 assegni a e/o CO _1
a e che tali assegni erano stati consegnati in bianco, senza indicazione del beneficiario Controparte_2
e che erano risultati essere stati incassati - a parte quello contrassegnato dal n. 0078356962-08 del 16/03/2009 di euro € 955,00, incamerato da - da sebbene fossero Controparte_2 _1 destinati al pagamento delle tasse relative all'attività svolta dall' CP
È quindi evidente l'attività di distrazione del danaro ricevuto per determinati scopi posta in essere da
. _1
Il fatto evidentemente illecito non può trovare giustificazione nè nella riferita necessità della convenuta di ottenere stipendi o compensi arretrati da parte del fratello né nella vicenda relativa al mutuo concesso allo stesso, considerato anche che, come già in precedenza affermato, non vi sono elementi che possano indurre a concludere che la non conoscesse la ragione sottostante alla _1 consegna degli assegni in bianco o che potesse serenamente confidare sul fatto che il fratello avrebbe comunque provveduto al pagamento delle tasse per conto dell' CP
Anche l'appello incidentale proposto da è infondato. Controparte_2
In particolare, l'appellante incidentale si è doluto del fatto che il tribunale condannava lo stesso, in solido con la sorella, alla restituzione, in favore di , della somma di euro 33.020,08, CO nonostante solo e unicamente avesse beneficiato delle somme a questa _1 consegnate per averle versate nel suo conto personale.
In realtà il coinvolgimento di nella vicenda emerge sotto vari profili, sia perché era Controparte_2 colui che inviava le dichiarazioni Irpef e Iva all'agenzia delle entrate, come accertato dal CTU, sia perché lo stesso aveva incassato uno degli assegni firmati dall'attore di importo pari a euro 955,00 di cui non risulta via stata restituzione, sia perché, come sopra evidenziato, le parti gestivano insieme lo studio professionale e le relative pratiche.
Del resto, risulta dalle deduzioni di e dalla documentazione allegata (disposizioni
_1 di mediante assegno di euro 25.000,00 e successivo bonifico di euro 30,000,00
_1 sempre disposto da in favore del fratello docc.1 e 2) che i due congiunti erano
_1 legati da ulteriori rapporti di dare/avere (compensi/onorari arretrati secondo la sorella) e tale circostanza giustifica la ragione per cui gli assegni erano in gran parte incassati da
_1
[...]
Infine, è appena il caso di evidenziare che è rimasto incontestato quanto dedotto dall'attore sul fatto che fino al 2009 l' eniva seguito ai fini dei suoi adempimenti fiscali direttamente da CP P_
, provvedendo egli stesso al pagamento delle imposte, mentre, successivamente su richiesta
[...] dello studio, l' aveva conferito direttamente allo studio la delega al pagamento presso CP l'Agenzia delle Entrate con la consegna di assegni in bianco di importo pari alle somme che di volta in volta lo studio indicava come dovute all'erario. Del tutto correttamente, pertanto, il tribunale condannava i convenuti in solido fra loro.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 50.000,00 - seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di e in solido fra _1 Controparte_2 loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da _1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 139/2022;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in favore di _1 Controparte_2 CP
, delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto
[...] dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso in Sassari in data 11 marzo 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Cinzia Caleffi