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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/11/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice dott.ssa Alessia Annunziata Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 395/2025 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente tra
( c.f. ) , nata il [...] a [...] ; Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
( c.f. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- ricorrente -
entrambi rappresentati e difesi per procure a margine del ricorso dall'avv. DONADIO ANTONELLA;
nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
per il Pubblico Ministero: come da comunicazione del 28/7/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 18/07/2025 , i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto in data 11/07/1992 , assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la pronuncia. Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
1 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti. Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine annuale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione del 7/7/2020 innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 18/7/2025. Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti e lo stato di separazione protrattosi da lungo tempo hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale. Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito. Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario. Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 18/7/2025 , così come, di seguito integralmente riportate: “
1.Revocare ogni obbligo di mantenimento posto a carico di
[...] in favore del figlio stante la sua raggiunta autonomia economica;
2. Nulla disporsi circa CP_1 Per_1
l'assegnazione in abitazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del figlio 3. I ricorrenti Per_1 rinunciano reciprocamente ed esplicitamente a qualunque assegno divorzile da porsi a carico dell'uno ed in favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non depositano agli atti le loro dichiarazioni dei redditi stante, nel presente atto, la mancanza di qualsivoglia obbligo di natura economica posto in capo ad uno di essi o ad entrambi e per motivi di contribuzione al mantenimento di prole non autosufficiente o per mantenimento di uno dei coniugi a carico dell'altro”. La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 11/07/1992 fra e , alle condizioni di cui in parte motiva, da Parte_1 CP_1 intendersi qui integralmente riportate;
manda
2 alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 13/11/2025
La Presidente rel.
dott. Elvira Bellantoni
3
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice dott.ssa Alessia Annunziata Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 395/2025 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente tra
( c.f. ) , nata il [...] a [...] ; Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
( c.f. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- ricorrente -
entrambi rappresentati e difesi per procure a margine del ricorso dall'avv. DONADIO ANTONELLA;
nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
per il Pubblico Ministero: come da comunicazione del 28/7/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 18/07/2025 , i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto in data 11/07/1992 , assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la pronuncia. Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
1 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti. Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine annuale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione del 7/7/2020 innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 18/7/2025. Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti e lo stato di separazione protrattosi da lungo tempo hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale. Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito. Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario. Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 18/7/2025 , così come, di seguito integralmente riportate: “
1.Revocare ogni obbligo di mantenimento posto a carico di
[...] in favore del figlio stante la sua raggiunta autonomia economica;
2. Nulla disporsi circa CP_1 Per_1
l'assegnazione in abitazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del figlio 3. I ricorrenti Per_1 rinunciano reciprocamente ed esplicitamente a qualunque assegno divorzile da porsi a carico dell'uno ed in favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non depositano agli atti le loro dichiarazioni dei redditi stante, nel presente atto, la mancanza di qualsivoglia obbligo di natura economica posto in capo ad uno di essi o ad entrambi e per motivi di contribuzione al mantenimento di prole non autosufficiente o per mantenimento di uno dei coniugi a carico dell'altro”. La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 11/07/1992 fra e , alle condizioni di cui in parte motiva, da Parte_1 CP_1 intendersi qui integralmente riportate;
manda
2 alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 13/11/2025
La Presidente rel.
dott. Elvira Bellantoni
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