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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA RG 918/2022 All'udienza del 30/10/2025 alle ore 9.15 sono presenti per l'attrice l'avv. Tito Schivo e per il
[...]
l'avv. Marzia Balestra. CP_1 ivo precisa le conclusioni come segue: accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione, previo espletamento di tutte le istanze istruttorie disattese e della CTU. L'avv. Balestra precisa le conclusioni come da note conclusive. I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti e verbalizzazioni contestando quelle avversarie. Alle ore 9.28 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare. Alle ore 14.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza ad aula vuota provvedendo al successivo deposito della stessa nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 918 /2022 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
HI TI
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRA Controparte_1 P.IVA_1
MA elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIANROMA 2 null 18012
BORDIGHERA
§§§
Conclusioni per l'attrice: accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione, previo espletamento di tutte le istanze istruttorie disattese e della CTU.
Conclusioni per il convenuto: insistendosi per l'accoglimento delle stesse e dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o domande che dovessero essere proposte e/o accettate da controparte (segnalandosi che non verrà in questa sede riproposta l'eccezione di inammissibilità dell'avversa domanda sollevata in comparsa di costituzione e risposta: tale eccezione avrà, dunque, da considerarsi definitivamente abbandonata):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza, eccezione e domanda e previe le declaratorie meglio viste e ritenute nonché previa ammissione dei su menzionati mezzi di prova articolati in corso di causa dal
e non ammessi: Nel merito, a) in via principale: Controparte_1
- rigettare ogni avversa domanda perché del tutto infondata, tanto in fatto quanto in diritto, e, per l'effetto, mandare assolto il , in persona del Sindaco pro tempore, da qualsivoglia obbligo risarcitorio verso la Controparte_1
Sig.ra in relazione all'incidente per cui è causa;
Parte_1
b) in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'adito Organo Giudicante dovesse ritenere sussistere una qualche responsabilità dell'Ente convenuto in relazione al medesimo incidente di cui sopra:
- accertare il concorso colposo della Sig.ra nella causazione del danno e Parte_1 conseguentemente ridurre, ex art. 1227, 1° comma c.c., l'importo del risarcimento che risultasse dovuto in misura proporzionale al grado di concorso accertato. Qualora, infine, dovesse risultare in corso di causa che la Sig.ra
[...]
ha ricevuto, in relazione all'incidente per cui è causa, indennizzi da Enti pubblici e/o Parte_1 assicurazioni private, ulteriormente ridurre l'importo del risarcimento che risultasse dovuto delle somme dallo stesso percepite.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato, questi ultimi da maggiorarsi con accessori di legge (IVA e Cassa
Avvocati) e Spese Forfettarie Generali nella misura di legge e con richiesta di distrazione di esse spese e compensi come sopra maggiorate, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Parte attrice con atto di citazione notificato in data 29/4/2022 ha evocato il innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento del danno dalla stessa asseritamente subito a causa di una caduta avvenuta alle ore 17.30 circa del 6 dicembre 2020, mentre si trovava a camminare in lungo il marciapiede lato sud in direzione est-ovest della Via De Sonnaz, a metà tra il civico CP_1
8 e il civico 10. L'attrice asseriva di essere caduta rovinosamente a terra provocandosi gravi lesioni personali a causa della “pavimentazione sconnessa e insidiosa e la presenza di un tombino”. Allegava che a causa delle gravi lesioni personali riportate cadendo, la stessa attrice era stata ricoverata presso il locale nosocomio e che a tale ricovero aveva poi fatto seguito un “lungo e doloroso periodo di cure" con pesanti ripercussioni a livello psicologico. Riferiva, inoltre, che dalle predette lesioni personali erano scaturiti postumi invalidanti generatori di un danno non patrimoniale quantificabile, sulla scorta delle valutazioni medico-legali di parte rese dal Dott. , in complessivi € 50.915,00 tra danno Persona_1 biologico (pari al 13%) comprensivo di massima personalizzazione (per € 39.850,00), ITT (per €
640,00), ITP (per € 9.925,00) e spese mediche (€ 500,00).
Il si costituiva in giudizio mediante il deposito, in data 19 settembre 2022, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità della domanda attorea in quanto le conclusioni dell'atto introduttivo risultavano formulate in maniera erronea e lacunosa, non avendo controparte richiesto l'accertamento della responsabilità civile in capo al convenuto relativamente al presunto incidente per cui è causa;
e, nel merito, contestava in toto la domanda attorea chiedendone, pertanto, l'integrale rigetto. Sempre nel merito ma in via subordinata, chiedeva che si accertasse che l'attrice aveva concorso, con il suo colposo comportamento, alla determinazione del danno e, conseguentemente, che venisse operata la riduzione di cui all'art. 1227 co.1 c.c. sull'importo riconosciuto come dovuto;
chiedeva, inoltre, che nel determinare quest'ultimo si tenesse conto anche delle eventuali indennità percepite dalla Sig.ra da Enti pubblici e/o assicurazioni private in relazione all'incidente suddetto. Parte_1
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusione e discussione all'udienza odierna.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione Occorre preliminarmente rilevare come l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine, trattandosi di constatare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale ne sia derivato un pregiudizio al danneggiato, nel secondo caso dovendosi prescindere dalla colpa del custode. Quest'ultima, difatti, è elemento neutrale alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale, invece, il fondamento della responsabilità
è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa qualora non discendenti dal caso fortuito. Mentre l'azione di risarcimento dei danni per fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è insita alla fattispecie stessa della custodia, potendo questi liberarsi dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione del fortuito.
Con riferimento ai danni relativi alla caduta su luoghi in cui erano presenti buche la cui riparabilità fosse in capo all'ente pubblico per molti decenni la giurisprudenza si è affidata alla coppia concettuale “insidia e\o trabocchetto”, di creazione giurisprudenziale ritenendo applicabile l'art. 2043 c.c., negando l'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. Detta conclusione era collegata al fatto che per l'estensione e la vastità del patrimonio pubblico, la pubblica amministrazione competente non potesse operare una custodia significativa sulle cose di sua proprietà e, pertanto, risultava poco conforme al dato fattuale ipotizzare che dalla semplice proprietà e custodia di un bene quali una via pubblica, potesse derivarne una responsabilità di tipo oggettivo con conseguente l'obbligo risarcitorio nei casi in l'utente della strada subisse un pregiudizio a tale titolo. Ciò comportava un onere probatorio più gravoso in capo al danneggiato, il quale non solo doveva provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, ma anche la condotta (dolosa o colposa) a carico dell'Ente Pubblico (ad es., la cattiva manutenzione) e il carattere di insidia o trabocchetto (situazione di pericolo occulto, caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità). Tale regime di attenuata responsabilità della pubblica amministrazione è stato progressivamente sostituito dal diverso indirizzo attualmente prevalente, che ritiene applicabile l'art. 2051 c.c. anche alla pubblica amministrazione laddove quest'ultima abbia la possibilità di esercitare un concreto esercizio del proprio potere di signoria sul bene rientrante nella sua sfera giuridica.
Va sottolineato che per le strade comunali, la circostanza sintomatica della possibilità della custodia è data dal fatto che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso La distinzione CP_1 tra strade interne e strade esterne al centro abitato rileva al solo fine di presumere l'esistenza - quanto alle prime - di un potere di controllo che va invece verificato di volta in volta per le seconde, in relazione alla natura della situazione di pericolo in concreto prodottasi. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 settembre 2016, n. 19612; Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 260).
Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio i fatti sono da parte attrice descritti nel modo seguente: “che in data 6 dicembre 2020, alle ore 17,30 circa in , l'attrice stava percorrendo in a piedi CP_1 CP_1 la via De Sonnaz a metà tra il civico 8 e il civico 10 (v. fotografie all.) sul marciapiede lato sud in direzione est-ovest allorché a causa della pavimentazione sconnessa e insidiosa e la presenza di un tombino (v. fotografie a diverso livello rispetto al marciapiede comunale con zone di rappezzo del medesimo colore effettuate in asfalto cadeva rovinosamente procurandosi gravi lesioni personali”.
Si ritiene pur a fronte della scarna descrizione si possa qualificare la domanda proposta nei termini di cui all'art. 2051 c.c. unico elemento contrario che non appare dirimente è l'utilizzo dell'aggettivo insidioso unito a quello sconnesso.
La responsabilità ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima Cass., sez.III, 19.5.2011, n. 11016; Cass. sez.III, n.8005 1.4.2010; Cass., sez.III, n. 858 del 17.1.2008).
La norma dell'art. 2051 c.c., contempla, quindi, quali presupposti applicativi, la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n.
4279/2008, Cassazione n. 858/2008).
Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
(per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N.
15761/2016).
In merito il non ha contestato di essere l'ente proprietario del marciapiede e di Controparte_1 averne la custodia, che deve, pertanto, considerarsi circostanza pacifica. Deve darsi rilievo in tal senso al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Peraltro la strada in cui si è verificato in sinistro era interna al e si può, pertant,o ritenere CP_1 soggetta al potere di intervento del CP_1 Ciò premesso, deve osservarsi che chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ai sensi del ben noto principio generale dell'ordinamento in materia di onere della prova di cui all'art.2697 c.c..
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c., ha stabilito che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia che, come si è detto, in questo caso non è contestato), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. 3 13 luglio 2011, n. 15389).
La Suprema corte ha altresì affermato che: “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca
l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ. Sez. 6 - 3, 20/10/2015, n.
21212; Cass. civ., Sez. 3, 13 marzo 2013, n. 6306). (Cassazione civile n. 13260/2016).
Incombeva, quindi, sull'attrice fornire la prova del fatto ed il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno.
Sulla base dei richiamati principi tale specifico onere probatorio, non può, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza del danno, soprattutto allorquando la situazione dannosa, come si è detto, sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso a soggetto che, a piedi, percorreva una via pubblica.
Per l'effetto delle richiamate considerazioni ne deriva che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione del fatto storico e della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, della dinamica medesima.
Ciò detto, la prova della dinamica del sinistro e l'imputabilità dello stesso al nel caso in esame CP_1 non è stata offerta e raggiunta in modo convincente.
Infatti, l'unico testimone “oculare” del sinistro escusso all'udienza del 17/11/2023, il Sig.
[...]
ha affermato che lui stesso, assieme all' attrice, stava percorrendo a piedi il medesimo tratto Tes_1 di marciapiede e rispondendo al capitolo 4 (“Vero che la zona intorno al tombino in via De Sonnaz il CP_1 giorno 6 dicembre 2020 si presentava tutta uniforme e del medesimo colore”) ha dichiarato: si è vero era stata rifatta era tutto rattoppato. Vengono rammostrate al teste le foto sub. Doc. 1 di parte attrice ed il teste riconosce che lo stato dei luoghi era quello rappresentato dalle foto e riferisce: “ Il coperchio di ferro è posto ad un piano superiore rispetto al piano di calpestio di qualche centimetro”.
ADR Io ero presente Io ero poco avanti lei era dietro andavamo verso la ero con la signora, mi sono girato e lei mi Per_2
è venuta quasi addosso mentre stava cadendo.
La testimonianza non appare concludente al fine dell'accertamento della responsabilità in capo al posto che il teste ha visto la teste cadere ma non ha fornito alcuna indicazione sulla causa della CP_1 caduta.
La sola presenza del pavimento dissestato – tralasciando ogni valutazione ex art. 1227 c..c c 1 c.c. che pure verrebbe impegnata - in assenza dichiarazioni atte a corroborare che l'inciampo dell'attrice sia avvenuto proprio a causa dello stato della pavimentazione, non è da sola sufficiente ad imputare il danno al convenuto. CP_1
Il teste riferisce di essere stato più avanti e girato al momento dell'inizio della caduta posto che quando si è girato l'attrice era già nell'atto di cadere.
Si osserva peraltro come il fatto che la signora fosse caduta a causa del tombino o della pavimentazione sconnessa non è emerso dall'assunzione delle prove orali quale percezione diretta del teste.
I testi residui hanno per contro affermato di aver visto la signora già a terra e, quindi, risultano inconferenti al fine di determinare la causa della caduta.
La causa del danno non può derivarsi in via presuntiva posto che la causa del danno avrebbe dovuto essere provata nella sua oggettività.
La mancata prova della dinamica della caduta non consente di esaminare gli ulteriori elementi fondanti la responsabilità e la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- compensa le spese legali tra le parti.
Imperia, 30/10/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati