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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7103/18 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall' avv. Marcello Manta, come da mandato in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Claudio Coggiatti, come da mandato in atti
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.7.18 il adiva il Tribunale Parte_1
di Lecce al fine di sentire accertare la sussistenza di un credito in proprio favore di €
17.298,49, gravante su e di sentir disporre la condanna della Controparte_1
convenuta al versamento della somma prefata;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver versato alla medesima l'importo di 9.088,61 a titolo di CMOR a seguito della sostituzione del fornitore riferita a n. 17 punti di prelievo, avvenuta in data
28.9.10, ma di aver, successivamente, accertato l'assenza di morosità pregresse che legittimassero l'addebito in proprio danno di tale onere;
indicava che il rapporto fosse cessato nel febbraio 2013 e che, rispetto ad alcune fatture regolarmente onorate, fossero stati accertati degli errori legittimanti lo storno degli addebiti;
inferiva che, pertanto, dovesse esserle restituito anche l'importo ulteriore di € 8.209,88.
costituendosi, evidenziava, in primo luogo, che il CMOR fosse Controparte_1
stato legittimamente richiesto, avendo l'amministrazione attrice maturato, al momento del passaggio dei POD ad una morosità pari ad € 75.068,05; Controparte_2
assumeva l'evasività delle notazioni formulare a sostegno della richiesta di restituzione dell'importo di € 8.209,88, indicando di aver proceduto allo storno delle fatture recanti un errato fattore K;
deduceva che il complessivo debito gravante sul di Pt_1 Pt_1
fosse stato oggetto di due separate cessioni;
invocava, pertanto, la declaratoria di nullità della citazione ed, in via gradata, il rigetto delle domande formulate ai propri danni, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio il comune veniva onerato ex art. 210 c.p.c. del deposito della documentazione inerente il saldo delle fatture inoltrate dalla convenuta, quindi veniva disposta indagine tecnica volta ricostruire l'andamento dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.7.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente giovi osservare come il abbia instaurato il Parte_1
presente procedimento nei confronti di proprio precedente Controparte_1
fornitore di energia elettrica con riferimento a 17 punti di prelievo, al fine di ottenere la restituzione del CMOR illegittimamente versato in assenza di morosità al momento del passaggio ad nonché di somme corrisposte al fornitore in Controparte_2
esubero rispetto a quelle validamente fatturate. Il ctu onerato della verifica dell'andamento del rapporto contrattuale in contestazione, all'esito di reiterate integrazioni ha indicato:
- nel primo elaborato, che il comune di vantasse un credito di € Pt_1
56.448,47, avendo versato il complessivo importo di € 113.329,69 a fronte di importi fatturati per complessivi € 56.881,22;
- nel secondo elaborato, di chiarimenti, che, a fronte di fatture per complessivi €
193.107,52, il avesse versato € 133.441,62, CMOR compreso e, Pt_1
pertanto, fosse gravato di un debito pari ad € 59.665,90;
- nell'ultimo elaborato, di ulteriori chiarimenti, che il comune avesse illegittimamente corrisposto, a fronte di versamenti complessivi per €
123.852,14, la somma di € 18.090,00 per fatture con fattore K errato ed €
9.088,61 a titolo di CMOR non dovuto.
In proposito, giovi osservare come tale apparente dissonanza dei dati, riferita in particolare al complessivo importo dei pagamenti richiesti dalla convenuta, appaia scaturente dalla circostanza che le fatture di cui il ctu ha tenuto conto nella prima relazione integrativa siano quelle irritualmente allegate dalla convenuta alla memoria datata 23.4.21, in dispregio delle preclusioni istruttorie ed, in particolare, dal rilievo che la medesima abbia depositato la documentazione inerente non solo i consumi relativi ai POD contemplati nel contratto in atti, ma anche quelli erroneamente intestati all'amministrazione medesima, siccome afferenti il rapporto contrattuale tra la convenuta e che ne gestiva l'impianto di illuminazione Parte_2
pubblica; peraltro, l'attrice aveva sottoposto all'attenzione della somministrante tale problematica già con nota del 2016 in atti;
a fronte delle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, la quale insiste nel prospettare una posizione debitoria significativa oggetto di cessione – plausibilmente connessa al rapporto contrattuale della stessa con , non al vaglio in questa sede - preme osservare come la Parte_2
presenza di un credito in capo all'amministrazione risulti suffragata dal rilievo che la stessa convenuta con la nota del 27.7.18 avesse prospettato l'esistenza di importi pagati in eccedenza e con mail del 9.3.12 avesse indicato l'assenza dei presupposti per il pagamento di n.7 fatture emesse con fattore K errato.
In considerazione delle notazioni delineate dal ctu, vagliate alla luce delle precisazioni innanzi svolte, risulta acclarato che il comune, a fronte di fatture inerenti il rapporto in contestazione per € 56.881,22, abbia corrisposto alla convenuta pagamenti per € 123.852,14 al netto dello CMOR e che pertanto, debba vedersi restituito l'importo di tale onere, non dovuto in assenza di un'esposizione a suo carico al momento del cambio di fornitore, nonché quello delle fatture emesse con fattore errato, contemplate nella nota del 19.3.12; nessun rilievo può attribuirsi alla fattura di storno irritualmente depositata dal ctp nelle mani del ctu;
le somme spettanti al comune per le suesposte causali, pertanto, risultano complessivamente pari ad € 27.178,61, da maggiorarsi di interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della lite e della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate, vengono regolate in considerazione della soccombenza della convenuta;
analoga sorte seguono gli oneri rinvenienti dalla ctu
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- in accoglimento della domanda articolata in citazione, condanna la convenuta al versamento, ex art. 2033 c.c, in favore del dell'importo Parte_1
complessivo di 27.178,61, determinato come indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa;
- Pone definitivamente a carico della convenuta gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 16.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7103/18 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall' avv. Marcello Manta, come da mandato in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Claudio Coggiatti, come da mandato in atti
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.7.18 il adiva il Tribunale Parte_1
di Lecce al fine di sentire accertare la sussistenza di un credito in proprio favore di €
17.298,49, gravante su e di sentir disporre la condanna della Controparte_1
convenuta al versamento della somma prefata;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver versato alla medesima l'importo di 9.088,61 a titolo di CMOR a seguito della sostituzione del fornitore riferita a n. 17 punti di prelievo, avvenuta in data
28.9.10, ma di aver, successivamente, accertato l'assenza di morosità pregresse che legittimassero l'addebito in proprio danno di tale onere;
indicava che il rapporto fosse cessato nel febbraio 2013 e che, rispetto ad alcune fatture regolarmente onorate, fossero stati accertati degli errori legittimanti lo storno degli addebiti;
inferiva che, pertanto, dovesse esserle restituito anche l'importo ulteriore di € 8.209,88.
costituendosi, evidenziava, in primo luogo, che il CMOR fosse Controparte_1
stato legittimamente richiesto, avendo l'amministrazione attrice maturato, al momento del passaggio dei POD ad una morosità pari ad € 75.068,05; Controparte_2
assumeva l'evasività delle notazioni formulare a sostegno della richiesta di restituzione dell'importo di € 8.209,88, indicando di aver proceduto allo storno delle fatture recanti un errato fattore K;
deduceva che il complessivo debito gravante sul di Pt_1 Pt_1
fosse stato oggetto di due separate cessioni;
invocava, pertanto, la declaratoria di nullità della citazione ed, in via gradata, il rigetto delle domande formulate ai propri danni, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio il comune veniva onerato ex art. 210 c.p.c. del deposito della documentazione inerente il saldo delle fatture inoltrate dalla convenuta, quindi veniva disposta indagine tecnica volta ricostruire l'andamento dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.7.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente giovi osservare come il abbia instaurato il Parte_1
presente procedimento nei confronti di proprio precedente Controparte_1
fornitore di energia elettrica con riferimento a 17 punti di prelievo, al fine di ottenere la restituzione del CMOR illegittimamente versato in assenza di morosità al momento del passaggio ad nonché di somme corrisposte al fornitore in Controparte_2
esubero rispetto a quelle validamente fatturate. Il ctu onerato della verifica dell'andamento del rapporto contrattuale in contestazione, all'esito di reiterate integrazioni ha indicato:
- nel primo elaborato, che il comune di vantasse un credito di € Pt_1
56.448,47, avendo versato il complessivo importo di € 113.329,69 a fronte di importi fatturati per complessivi € 56.881,22;
- nel secondo elaborato, di chiarimenti, che, a fronte di fatture per complessivi €
193.107,52, il avesse versato € 133.441,62, CMOR compreso e, Pt_1
pertanto, fosse gravato di un debito pari ad € 59.665,90;
- nell'ultimo elaborato, di ulteriori chiarimenti, che il comune avesse illegittimamente corrisposto, a fronte di versamenti complessivi per €
123.852,14, la somma di € 18.090,00 per fatture con fattore K errato ed €
9.088,61 a titolo di CMOR non dovuto.
In proposito, giovi osservare come tale apparente dissonanza dei dati, riferita in particolare al complessivo importo dei pagamenti richiesti dalla convenuta, appaia scaturente dalla circostanza che le fatture di cui il ctu ha tenuto conto nella prima relazione integrativa siano quelle irritualmente allegate dalla convenuta alla memoria datata 23.4.21, in dispregio delle preclusioni istruttorie ed, in particolare, dal rilievo che la medesima abbia depositato la documentazione inerente non solo i consumi relativi ai POD contemplati nel contratto in atti, ma anche quelli erroneamente intestati all'amministrazione medesima, siccome afferenti il rapporto contrattuale tra la convenuta e che ne gestiva l'impianto di illuminazione Parte_2
pubblica; peraltro, l'attrice aveva sottoposto all'attenzione della somministrante tale problematica già con nota del 2016 in atti;
a fronte delle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, la quale insiste nel prospettare una posizione debitoria significativa oggetto di cessione – plausibilmente connessa al rapporto contrattuale della stessa con , non al vaglio in questa sede - preme osservare come la Parte_2
presenza di un credito in capo all'amministrazione risulti suffragata dal rilievo che la stessa convenuta con la nota del 27.7.18 avesse prospettato l'esistenza di importi pagati in eccedenza e con mail del 9.3.12 avesse indicato l'assenza dei presupposti per il pagamento di n.7 fatture emesse con fattore K errato.
In considerazione delle notazioni delineate dal ctu, vagliate alla luce delle precisazioni innanzi svolte, risulta acclarato che il comune, a fronte di fatture inerenti il rapporto in contestazione per € 56.881,22, abbia corrisposto alla convenuta pagamenti per € 123.852,14 al netto dello CMOR e che pertanto, debba vedersi restituito l'importo di tale onere, non dovuto in assenza di un'esposizione a suo carico al momento del cambio di fornitore, nonché quello delle fatture emesse con fattore errato, contemplate nella nota del 19.3.12; nessun rilievo può attribuirsi alla fattura di storno irritualmente depositata dal ctp nelle mani del ctu;
le somme spettanti al comune per le suesposte causali, pertanto, risultano complessivamente pari ad € 27.178,61, da maggiorarsi di interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della lite e della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate, vengono regolate in considerazione della soccombenza della convenuta;
analoga sorte seguono gli oneri rinvenienti dalla ctu
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- in accoglimento della domanda articolata in citazione, condanna la convenuta al versamento, ex art. 2033 c.c, in favore del dell'importo Parte_1
complessivo di 27.178,61, determinato come indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa;
- Pone definitivamente a carico della convenuta gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 16.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)