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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3258/2023
Udienza del 2.10.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti per l'avv. Katia Orlandi, per l'avv. Parte_1 Controparte_1
Mario Urso e per il l'avv. Cinzia Palma, i quali precisano le conclusioni Controparte_2 riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4005/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Orlandi, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 5 , (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Urso, giusta mandato in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C. F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso dall'avv. Cinzia Palma, giusta mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni:
Quelle precisate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. il sig. conveniva il Controparte_1
e l dinnanzi al Giudice di Pace di Ugento al fine di Controparte_2 Parte_1 ottenere, previa sospensiva e declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia della cartella di pagamento n. 05920210001538045000, notificata il 24.03.2022, l'annullamento della cartella de qua emessa dall' per diverse violazioni amministrative al Codice della Parte_1
Strada commesse nel , per un ammontare complessivo di € 1.064,68, Controparte_2 ritenendo la predetta cartella illegittima per intervenuta prescrizione della stessa.
Si costituiva , concludendo per il rigetto della domanda. Parte_1
Si costituiva altresì il che concludeva per la regolarità dell'operato Controparte_2 dell'Amministrazione comunale attraverso la rituale notifica degli atti prodromici e la regolare formazione dei ruoli.
Con sentenza n. 93/2022 del 14.10.2022, depositata in Cancelleria il 25.10.2022 resa nel giudizio RGN 466/2022, il Giudice di Pace di Ugento accoglieva l'opposizione e annullava l'impugnata cartella, ritenendo prescritto il credito da essa portato.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente Parte_3 appello, chiedendo testualmente al Tribunale di voler “in totale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Ugento n. 93/2022, depositata in Cancelleria il 25.10.2022, mai notificata, ed iscritta al N.R.G. 466/2022, emessa sull'erronea valutazione delle circostanze di fatto e di
pagina 2 di 5 diritto (come esplicitate in narrativa) così disporre: 1) confermare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento impugnata;
2) nel caso venissero individuate irregolarità con riferimento alle questioni riguardanti il merito della pretesa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
e riconoscere e dichiarare il , tenuto a manlevare l'
[...] Controparte_2 [...]
da ogni pretesa attorea ex art. 39 D.Lgs. 112/99, esentandolo da tutte le Controparte_4 conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto l'erronea valutazione della prescrizione e il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore per le questioni attinenti al merito della questione.
Si è costituito il , che ha chiesto al Giudice di: “
1. accertare e dichiarare Controparte_2 la validità e la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 5920210001538045000 notificata dall' in data 24.03.2022 e, per l'effetto Voglia, altresì 2. Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell'ente creditore e disporre l'estromissione dal giudizio del
[...]
con conseguente manleva di questo ente da parte dell' CP_2 Controparte_5
con ogni conseguente statuizione anche in merito alla rifusione delle spese di
[...] giudizio, con riserva di agire nei confronti dell' per il Parte_2 recupero del relativo credito;
3. accertare e dare atto che la cartella di pagamento impugnata fu notificata entro cinque anni dalla data delle commesse violazioni e che, dunque, non è maturata la prescrizione del diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo;
4. dichiarare il diritto del alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
In ogni caso, con Controparte_2 conseguente condanna alle spese di giudizio, oltre a spese generali e contributo previdenziale al 23,80% (in luogo di CAP e IVA) da calcolarsi sui dovuti oneri di avvocato.”
Si è altresì costituito che ha concluso chiedendo al giudice di voler Controparte_1 confermare l'impugnata sentenza e rigettare la domanda di appello di controparte, con condanna alle spese del giudizio ed ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 02 ottobre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
pagina 3 di 5 ***
L'appello è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
1.La sentenza impugnata non merita censure, in quanto la decisione del giudice di pace di
Ugento è corretta da un punto di vista logico e in punto di diritto.
Ed infatti, dalla documentazione fornita in produzione e in atti, che non è stata contestata, risulta che le violazioni poste a fondamento della sanzione siano state commesse l'una in data
20.10.2015, con notifica del relativo verbale in data 8.2.2016, e l'altra in data 10.5.2016 con notifica del relativo verbale in data 28.5.2016, mentre la cartella opposta risulta notificata il
24.3.2022.
Posto che, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, al caso di specie vada applicato il combinato disposto degli art. 209 C.d.S. e dell'art. 28 della L. 689/1981, per cui la prescrizione, quinquennale, inizia a decorrere dalla commessa violazione, sostiene che CP_6 essa non sarebbe maturata in virtù della normativa speciale in materia di emergenza epidemiologica che ha sospeso i termini per i versamenti, e conseguentemente anche i termini decadenza e di prescrizione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In tal modo l'appellante ha richiamato l'art. 68 del cd. decreto “Cura Italia” così come modificato dai successivi interventi di proroga dei termini, il quale ha previsto la sospensione dei versamenti e, come conseguenza, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
È evidente, in base al tenore letterale della norma, che la seconda sospensione della prescrizione è strettamente collegata al solo decorso dei termini di versamento (scadenti nel periodo 8.3.20-31.8.21, poi prorogati al 31.12.2021) che beneficiano della sospensione legislativa, e non già alle tempistiche di notifica della cartella esattoriale di pagamento. In sostanza la prescrizione è prevista in favore del solo soggetto obbligato al versamento e non già dell'ente impositore e di riscossione all'uopo deputato, dovendosi lo stessi attivare per richiedere il pagamento nel termine di prescrizione quinquennale sopra indicato
Nel caso di specie il verbale di accertamento era già stato notificato nel 2016, pertanto, il termine entro cui poteva provvedersi alla notifica della cartella di pagamento, senza incorrere nella prescrizione del diritto al pagamento della sanzione, scadeva per il primo verbale il
20.10.2020, e per il secondo il 10.5.2021, prima, quindi, della notifica della cartella di pagamento (24.3.2022).
Ne consegue che il motivo di impugnazione relativo al mancato avverarsi della prescrizione è infondato.
pagina 4 di 5 2.Si osserva, poi, che l'opponente in primo grado aveva eccepito l'insussistenza del credito azionato da in quanto prescritto per la decorrenza del termine quinquennale maturato CP_6 tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la data di notificazione della cartella di pagamento, ovvero la prescrizione maturata nell'ambito dell'attività propria dell'ente di riscossione e non già dell'ente impositore.
Tale motivo di impugnazione costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex multis Cass. Civ., ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024) con conseguente legittimazione passiva di CP_6
3.Infine, non può essere dichiarata la chiesta estromissione dal giudizio del CP_2
, sia perché l'estromissione in senso tecnico è prevista per fattispecie diverse da quella
[...] attuale e sia perché, laddove si volesse intendere la stessa come difetto di legittimazione passiva, la stessa non potrebbe trovare accoglimento in quanto nelle conclusioni rassegnate l'ente ha chiesto espressamente a questo Tribunale di “dichiarare il diritto del CP_2
alla riscossione delle somme” così evidenziando l'interesse concreto ed attuale che
[...] ne giustifica la partecipazione al giudizio.
4. Spese compensate in ragione della particolarità della fattispecie giuridica esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Lecce, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 5 di 5
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3258/2023
Udienza del 2.10.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti per l'avv. Katia Orlandi, per l'avv. Parte_1 Controparte_1
Mario Urso e per il l'avv. Cinzia Palma, i quali precisano le conclusioni Controparte_2 riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4005/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Orlandi, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 5 , (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Urso, giusta mandato in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C. F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso dall'avv. Cinzia Palma, giusta mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni:
Quelle precisate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. il sig. conveniva il Controparte_1
e l dinnanzi al Giudice di Pace di Ugento al fine di Controparte_2 Parte_1 ottenere, previa sospensiva e declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia della cartella di pagamento n. 05920210001538045000, notificata il 24.03.2022, l'annullamento della cartella de qua emessa dall' per diverse violazioni amministrative al Codice della Parte_1
Strada commesse nel , per un ammontare complessivo di € 1.064,68, Controparte_2 ritenendo la predetta cartella illegittima per intervenuta prescrizione della stessa.
Si costituiva , concludendo per il rigetto della domanda. Parte_1
Si costituiva altresì il che concludeva per la regolarità dell'operato Controparte_2 dell'Amministrazione comunale attraverso la rituale notifica degli atti prodromici e la regolare formazione dei ruoli.
Con sentenza n. 93/2022 del 14.10.2022, depositata in Cancelleria il 25.10.2022 resa nel giudizio RGN 466/2022, il Giudice di Pace di Ugento accoglieva l'opposizione e annullava l'impugnata cartella, ritenendo prescritto il credito da essa portato.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente Parte_3 appello, chiedendo testualmente al Tribunale di voler “in totale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Ugento n. 93/2022, depositata in Cancelleria il 25.10.2022, mai notificata, ed iscritta al N.R.G. 466/2022, emessa sull'erronea valutazione delle circostanze di fatto e di
pagina 2 di 5 diritto (come esplicitate in narrativa) così disporre: 1) confermare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento impugnata;
2) nel caso venissero individuate irregolarità con riferimento alle questioni riguardanti il merito della pretesa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
e riconoscere e dichiarare il , tenuto a manlevare l'
[...] Controparte_2 [...]
da ogni pretesa attorea ex art. 39 D.Lgs. 112/99, esentandolo da tutte le Controparte_4 conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto l'erronea valutazione della prescrizione e il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore per le questioni attinenti al merito della questione.
Si è costituito il , che ha chiesto al Giudice di: “
1. accertare e dichiarare Controparte_2 la validità e la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 5920210001538045000 notificata dall' in data 24.03.2022 e, per l'effetto Voglia, altresì 2. Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell'ente creditore e disporre l'estromissione dal giudizio del
[...]
con conseguente manleva di questo ente da parte dell' CP_2 Controparte_5
con ogni conseguente statuizione anche in merito alla rifusione delle spese di
[...] giudizio, con riserva di agire nei confronti dell' per il Parte_2 recupero del relativo credito;
3. accertare e dare atto che la cartella di pagamento impugnata fu notificata entro cinque anni dalla data delle commesse violazioni e che, dunque, non è maturata la prescrizione del diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo;
4. dichiarare il diritto del alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
In ogni caso, con Controparte_2 conseguente condanna alle spese di giudizio, oltre a spese generali e contributo previdenziale al 23,80% (in luogo di CAP e IVA) da calcolarsi sui dovuti oneri di avvocato.”
Si è altresì costituito che ha concluso chiedendo al giudice di voler Controparte_1 confermare l'impugnata sentenza e rigettare la domanda di appello di controparte, con condanna alle spese del giudizio ed ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 02 ottobre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
pagina 3 di 5 ***
L'appello è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
1.La sentenza impugnata non merita censure, in quanto la decisione del giudice di pace di
Ugento è corretta da un punto di vista logico e in punto di diritto.
Ed infatti, dalla documentazione fornita in produzione e in atti, che non è stata contestata, risulta che le violazioni poste a fondamento della sanzione siano state commesse l'una in data
20.10.2015, con notifica del relativo verbale in data 8.2.2016, e l'altra in data 10.5.2016 con notifica del relativo verbale in data 28.5.2016, mentre la cartella opposta risulta notificata il
24.3.2022.
Posto che, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, al caso di specie vada applicato il combinato disposto degli art. 209 C.d.S. e dell'art. 28 della L. 689/1981, per cui la prescrizione, quinquennale, inizia a decorrere dalla commessa violazione, sostiene che CP_6 essa non sarebbe maturata in virtù della normativa speciale in materia di emergenza epidemiologica che ha sospeso i termini per i versamenti, e conseguentemente anche i termini decadenza e di prescrizione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In tal modo l'appellante ha richiamato l'art. 68 del cd. decreto “Cura Italia” così come modificato dai successivi interventi di proroga dei termini, il quale ha previsto la sospensione dei versamenti e, come conseguenza, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
È evidente, in base al tenore letterale della norma, che la seconda sospensione della prescrizione è strettamente collegata al solo decorso dei termini di versamento (scadenti nel periodo 8.3.20-31.8.21, poi prorogati al 31.12.2021) che beneficiano della sospensione legislativa, e non già alle tempistiche di notifica della cartella esattoriale di pagamento. In sostanza la prescrizione è prevista in favore del solo soggetto obbligato al versamento e non già dell'ente impositore e di riscossione all'uopo deputato, dovendosi lo stessi attivare per richiedere il pagamento nel termine di prescrizione quinquennale sopra indicato
Nel caso di specie il verbale di accertamento era già stato notificato nel 2016, pertanto, il termine entro cui poteva provvedersi alla notifica della cartella di pagamento, senza incorrere nella prescrizione del diritto al pagamento della sanzione, scadeva per il primo verbale il
20.10.2020, e per il secondo il 10.5.2021, prima, quindi, della notifica della cartella di pagamento (24.3.2022).
Ne consegue che il motivo di impugnazione relativo al mancato avverarsi della prescrizione è infondato.
pagina 4 di 5 2.Si osserva, poi, che l'opponente in primo grado aveva eccepito l'insussistenza del credito azionato da in quanto prescritto per la decorrenza del termine quinquennale maturato CP_6 tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la data di notificazione della cartella di pagamento, ovvero la prescrizione maturata nell'ambito dell'attività propria dell'ente di riscossione e non già dell'ente impositore.
Tale motivo di impugnazione costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex multis Cass. Civ., ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024) con conseguente legittimazione passiva di CP_6
3.Infine, non può essere dichiarata la chiesta estromissione dal giudizio del CP_2
, sia perché l'estromissione in senso tecnico è prevista per fattispecie diverse da quella
[...] attuale e sia perché, laddove si volesse intendere la stessa come difetto di legittimazione passiva, la stessa non potrebbe trovare accoglimento in quanto nelle conclusioni rassegnate l'ente ha chiesto espressamente a questo Tribunale di “dichiarare il diritto del CP_2
alla riscossione delle somme” così evidenziando l'interesse concreto ed attuale che
[...] ne giustifica la partecipazione al giudizio.
4. Spese compensate in ragione della particolarità della fattispecie giuridica esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Lecce, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 5 di 5