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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1904 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. LA TORRE MONICA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE PIERA, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/06/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
26/09/1978, e , nato a [...] CP_1
l'08/02/1971, premesso: - di avere contratto matrimonio nel Comune di NC NA (ME) il
04/07/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie
A;
- che dall'unione erano nati i figli il 09/11/2004, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e il 19/12/2007; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati e potranno fissare ove meglio ritengono la loro residenza;
2)La casa coniugale sita in Saponara Via Case Nuove 2, che resta di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla Signora in forza della Parte_1
circostanza che la figlia vive con la stessa;
3)La potestà sulla figlia Persona_2
minore sarà esercitata in comune da entrambi i genitori, ancorché la stessa coabiti con la madre. I genitori assumeranno, in forma condivisa, le decisioni di maggior interesse attinenti l'istruzione,l'educazione e la salute della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà in via esclusiva alla cura della figlia durante la permanenza presso di sé. 4)Il padre potrà, previo accordo con la madre e con la figlia, visitare e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri e così anche Persona_2
nelle festività. 5)In relazione alla situazione patrimoniale dei coniugi, il sig. CP_1
si obbliga a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora Parte_1
per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 250,00 a decorrere
[...]
dal momento del deposito del ricorso oltre a contribuire nella misura del 75% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia. L'ammontare corrisposto a titolo di mantenimento dovrà essere automaticamente adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT; 6) Il sig. si obbliga altresì a restituire alla signora CP_1 Parte_1
le somme che gli verranno rimborsate dal servizio sanitario nazionale per le spese
[...]
mediche sostenute nell'anno 2024; 7)I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento per sé; 8)I coniugi si danno reciproco consenso per ottenere il rilascio del passaporto anche al fine di espatrio e di qualunque altro documento equipollente”. All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], alle condizioni stabilite
[...]
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NC NA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato 04/07/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1904 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. LA TORRE MONICA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE PIERA, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/06/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
26/09/1978, e , nato a [...] CP_1
l'08/02/1971, premesso: - di avere contratto matrimonio nel Comune di NC NA (ME) il
04/07/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie
A;
- che dall'unione erano nati i figli il 09/11/2004, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e il 19/12/2007; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati e potranno fissare ove meglio ritengono la loro residenza;
2)La casa coniugale sita in Saponara Via Case Nuove 2, che resta di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla Signora in forza della Parte_1
circostanza che la figlia vive con la stessa;
3)La potestà sulla figlia Persona_2
minore sarà esercitata in comune da entrambi i genitori, ancorché la stessa coabiti con la madre. I genitori assumeranno, in forma condivisa, le decisioni di maggior interesse attinenti l'istruzione,l'educazione e la salute della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà in via esclusiva alla cura della figlia durante la permanenza presso di sé. 4)Il padre potrà, previo accordo con la madre e con la figlia, visitare e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri e così anche Persona_2
nelle festività. 5)In relazione alla situazione patrimoniale dei coniugi, il sig. CP_1
si obbliga a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora Parte_1
per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 250,00 a decorrere
[...]
dal momento del deposito del ricorso oltre a contribuire nella misura del 75% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia. L'ammontare corrisposto a titolo di mantenimento dovrà essere automaticamente adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT; 6) Il sig. si obbliga altresì a restituire alla signora CP_1 Parte_1
le somme che gli verranno rimborsate dal servizio sanitario nazionale per le spese
[...]
mediche sostenute nell'anno 2024; 7)I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento per sé; 8)I coniugi si danno reciproco consenso per ottenere il rilascio del passaporto anche al fine di espatrio e di qualunque altro documento equipollente”. All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], alle condizioni stabilite
[...]
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NC NA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato 04/07/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.