Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/06/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6120/2019 avente ad oggetto "appello"
TRA C.F. 1 (), rappresentato e difeso giusta Parte_1 (C.F.
procura alle liti in atti, dall'avv.to Diana Angela Punzi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, P.zza Settembrini n. 12;
- Appellante -
CONTRO
'(C.F. P.IVA_1 in persona del legale rappresentate Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Adelina Bianco, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato in Salerno presso la Filiale di Controparte_1
Via Paradiso di Pastena snc;
Controparte_2
- Appellata -
Svolgimento del processo e motivi della decisione Parte_1 ha proposto appelloCon atto di citazione regolarmente notificato,
avverso la sent. n. 449/2018 resa in data 17.12.2018 dal Giudice di Pace di Buccino con la quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta dall'odierno appellante relativa al risarcimento dei danni subiti a seguito dei giudizi di appello proposti da
CP_3 chiedendo la riforma dei seguenti capi: 1. "Alcuna diversa somma per contro può
3. il capo delle spese relativo alla compensazione nella misura del 50%.
Eccepiva l'erronea autorizzazione di CP_1 al pagamento degli assegni a soggetti non legittimati con conseguente responsabilità dell'appellata per aver violato la disciplina sulla circolazione dei titoli di credito non trasferiti;
che il Pt_1 aveva transatto due appelli con l' CP_3 corrispondendo la somma di euro
1.639,76 ma il Giudice di primo grado erroneamente condannava CP_1 al pagamento in favore dell'appellante solo degli importi degli assegni circolari illecitamente negoziati dell'avv. Caponigri, per complessivi euro 770,40.
Con comparsa deposita in data 9.10.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza in punto di fatto e di diritto dell'appello proposto da parte appellante, chiedendo il rigetto dello stesso.
Istaurato il contraddittorio, senza ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 25.01.2025, di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello proposto è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc..
L'eccezione deve essere disattesa.
In punto di diritto si osserva che l'impugnazione deve contenere, ai sensi dell'art. 342
cpc, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto, l'eccezione è inammissibile ove l'appellante, come nel caso di specie, ha indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo, non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La modifica della sentenza richiesta dalla parte appellante è inattuabile considerando che il solo convenuto in giudizio è Controparte_1 Il GDP ha riconosciuto,
correttamente, in favore del Pt_1 solo le somme di cui ai due assegni negoziati in modo truffaldino. Parte appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui il GDP non ha previsto il riconoscimento in suo favore della somma corrisposta ad CP_3 a seguito della transazione per i due appelli da quest'ultima proposta pari ad Euro 1.639,76 ed il risarcimento del danno patito dall'istante, ravvedendo nei fatti una colpa a titolo di dolo o in subordine colpa specifica generica della convenuta Società.
Per quanto attiene alla prima domanda vi è da rilevare che Controparte_1 è
Pt_1 e CP_3 nella conclusione della estranea ad ogni rapporto intercorso tra il transazione, oltre che come rilevato dallo stesso Pt_1 la conclusione degli atti di transazione rappresenta una scelta personale dell'odierno appellante per non affrontare l'alea del giudizio.
Non sussiste alcun antecedente logico giuridico che possa individuare responsabilità dirette imputabili all'appellata CP_4 L'unica forma di responsabilità imputabile a
.
come già evidenziato correttamente dal GDP, è una responsabilità Controparte_1
derivante da mancanza di diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno; tale diligenza è richiesta con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella, "particolarmente qualificata", dell'accorto banchiere, vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specificaesperienza e competenza. Sul punto è da aggiungere che la Cassazione ha sancito l'ulteriore principio (peraltro già espresso da Cass. 22 maggio 2019, n.
13828),secondo cui "l'operatore professionale è tenuto a rispondere, ex art. art. 1176
comma 2 cod. civ., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve." (cfr. Cass n.
34107 del 2019 e da ultimo Cass. n. 9842 del 2021).
Per quanto riguarda il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale si osserva che la sussistenza del danno non patrimoniale di una lesione suscettibile di risarcimento, data la sua natura di danno conseguenza, deve essere oggetto di allegazione e di prova sebbene a tale ultimo fine il giudice possa ricorrere alle presunzioni semplici (Cass 19621/2022).
Occorre pertanto considerare alla luce della consolidata giurisprudenza della suprema Corte (Cass.20269/2024) che in tema di prova presuntiva il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità", al grado di probabilità
della sussistenza del fatto noto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e unicamente dellaconvergenti nella dimostrazione sua
sussistenza, non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Sulla base delle norme contenute negli artt. 2043 e 2059 c.c., l'indennizzo del danno non patrimoniale è consentito in conformità alle previsioni dalla normativa vigente, qualora la condotta illecita rientri nell'ambito della responsabilità
penale. L'art. 2059 c.c., privo di autonoma valenza incriminatrice, si configura come norma di rinvio ai presupposti generali della responsabilità aquiliana richiedendo:
la sussistenza dell'atto illecito, la lesione ingiusta di un interesse giuridicamente tutelato, il rapporto di causalità tra l'azione dannosa e il danno arrecato, nonché
l'effettiva sussistenza del danno subito dal soggetto leso. Conseguentemente,
affinché un pregiudizio non patrimoniale possa essere risarcito, è necessario che ne venga fornita adeguata prova, tenuto conto della sua qualificazione come danno conseguenza.
Nel caso in esame vi è la prova dell'atto illecito rappresentato dalla negoziazione illecita dei titoli che ha determinato l'apertura di indagini da parte della Procura della
Repubblica ed anche la lesione del diritto all'immagine e alla reputazione.
Di conseguenza il giudicante ritiene congruo stimare ex art. 1226 c.c. la somma di €
1.000 a carico dell'appellato quale ristoro del comprovato danno ingiusto subito dall'appellante per effetto della condotta improntata a mancanza di diligenza da parte di Controparte_1 Al danno non patrimoniale andranno a sommarsi gli interessi compensativi, rivolti a ristorare il pregiudizio subito dal creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito di cui costituiscono una componente necessaria, da liquidarsi nella misura legale e da quantificarsi con decorrenza dal manifestarsi del danno da fatto illecito, operando la svalutazione della somma sopra quantificata all' epoca della negoziazione dei titoli e procedendo a contabilizzare gli interessi sulla somma via via rivalutata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione (Cass. 1712/1995).
Venendo al capo sulle spese parte appellante ne chiede la riforma in quanto il GDP non avrebbe dovuto compensare le spese. Tale motivo di appello deve essere rigettato in quanto la domanda originaria non è stata formulata in un unico capo e accolta in misura ridotta, ma la domanda in primo grado è stata articolata in più capi e il GDP ha accolto soltanto un capo della domanda.
Ne consegue che l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Venendo alle spese processuali del presente grado, il parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte appellata con attribuzione in favore dell'avv.
Diana Angela Punzi dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 449/2018 del 17.12.2018 condanna Controparte_1 al risarcimento
del danno non patrimoniale liquidato in euro 1.000 oltre gli interessi compensativi come calcolati in parte motiva.
2) Compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50% a carico di liquidate in euro 331.00 oltre euro 147.00 per C.U. oltreControparte_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Diana Angela Punzi
dichiaratasi antistataria.
Salerno, 7-6-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara