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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6744/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a EV (TV), il Parte_1 C.F._1 19/04/1964
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 NO (TV), il 10/08/1970
entrambi con l'avv. CLAUDIA BRUGIONI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 16/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio
[...] dall'anno 2019 e di essere genitori di (nata il [...]) e di Persona_1
(nata il [...]), riconosciute da entrambi;
di avere Persona_2 interrotto la convivenza a far data dal 2018 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare il mantenimento delle figlie (maggiorenni ma economicamente non autosufficienti) alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio chele condizioni di mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse delle figlie e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da Parte_1
e per la regolamentazione dell'esercizio
[...] Parte_2 della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“- disporre in capo al Signor l'obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento delle figlie e corrispondendo alla Signora Per_1 Per_2
, ferme restando le attuali disponibilità economiche, la Parte_2 somma mensile di € 2.200,00= (€ 1.100,00= per ciascuna figlia) indicizzabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente ogni mese entro il giorno 5 a mezzo bonifico bancario;
- disporre in capo al Signor , nella misura del 100% l'obbligo di Parte_1 concorrere al pagamento di tutte le sostenende spese straordinarie per le figlie
2 e , secondo quanto indicato e previsto dal Protocollo del diritto di Per_1 Per_2
Famiglia del Tribunale di Treviso;
- in relazione all'Assegno Unico, i Signori e convengono che lo Pt_1 Pt_2 stesso venga percepito, nella misura del 100%, dalla Signora Parte_2
;
[...]
- [quanto alle visite del padre alle figlie, stante l'età delle stesse verranno convenute e concordate direttamente tra padre e figlie]”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6744/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a EV (TV), il Parte_1 C.F._1 19/04/1964
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 NO (TV), il 10/08/1970
entrambi con l'avv. CLAUDIA BRUGIONI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 16/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio
[...] dall'anno 2019 e di essere genitori di (nata il [...]) e di Persona_1
(nata il [...]), riconosciute da entrambi;
di avere Persona_2 interrotto la convivenza a far data dal 2018 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare il mantenimento delle figlie (maggiorenni ma economicamente non autosufficienti) alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio chele condizioni di mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse delle figlie e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da Parte_1
e per la regolamentazione dell'esercizio
[...] Parte_2 della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“- disporre in capo al Signor l'obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento delle figlie e corrispondendo alla Signora Per_1 Per_2
, ferme restando le attuali disponibilità economiche, la Parte_2 somma mensile di € 2.200,00= (€ 1.100,00= per ciascuna figlia) indicizzabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente ogni mese entro il giorno 5 a mezzo bonifico bancario;
- disporre in capo al Signor , nella misura del 100% l'obbligo di Parte_1 concorrere al pagamento di tutte le sostenende spese straordinarie per le figlie
2 e , secondo quanto indicato e previsto dal Protocollo del diritto di Per_1 Per_2
Famiglia del Tribunale di Treviso;
- in relazione all'Assegno Unico, i Signori e convengono che lo Pt_1 Pt_2 stesso venga percepito, nella misura del 100%, dalla Signora Parte_2
;
[...]
- [quanto alle visite del padre alle figlie, stante l'età delle stesse verranno convenute e concordate direttamente tra padre e figlie]”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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