Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1231/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1231/2024 e proposta da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Sergio Luceri,
-parte attrice- nei confronti di
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Gaetano Zonno,
-parte convenuta– nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale sostenendo Parte_1 di essere padre biologico del minore (Bari, Persona_1
18.12.2020) nato dalla relazione avuta con la convenuta
[...]
. Ha precisato di non aver formalmente riconosciuto CP_1
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il minore nonostante la consapevolezza materna della paternità.
Ha lamentato che la convenuta non presta il consenso al riconoscimento.
Ha concluso domandando: l'autorizzazione al riconoscimento del figlio minore;
l'aggiunta del proprio cognome (ricorso depositato in data 24.01.2024).
I.2.- si è costituta in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha confermato che il minore è nato dalla sua unione con il ricorrente e tuttavia ha manifestato opposizione al riconoscimento paterno a causa dello stato del Telegrafo di detenuto e collaboratore di giustizia.
Ha lamentato che il padre non ha avuto alcun rapporto con il figlio e non si è mai occupato delle sue esigenze.
Ha concluso per: il rigetto della domanda di riconoscimento;
il rigetto della domanda di aggiunta del cognome paterno;
l'affidamento esclusivo del minore;
l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di €
300,00 mensili. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2024).
I.3.- Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio nonostante la comunicazione del decreto di fissazione di udienza.
I.4.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.5.- All'udienza del 17.03.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
a) parte attrice: insiste nell'accoglimento delle proprie richieste originarie;
b) parte convenuta: nulla precisa;
c) P.M.: nulla conclude.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Deve essere accolta la domanda principale dell'attore tesa all'ottenimento di una sentenza che tiene luogo del consenso materno ai fini del riconoscimento del figlio minore.
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In primo luogo, non vi è dubbio sulla paternità biologica del
Telegrafo per stessa ammissione fatta dalla convenuta a conferma di confessioni stragiudiziali già prodotte in giudizio dall'attore.
In secondo luogo, la madre nega il consenso adducendo ragioni non conformi all'interesse del figlio e basate sullo stato di detenzione carceraria del padre oltreché sulla opzione di divenire collaboratore di giustizia. A tal proposito si deve preliminarmente condividere con la giurisprudenza di legittimità che «nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) non presti il consenso, il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e
l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza
o non conoscenza di uno dei genitori» (Cass. Civ., 28 novembre
2023, ordinanza n. 33097).
Nel caso concreto il Collegio ritiene che le giustificazioni addotte dalla convenuta non abbiano una gravità tale da compromettere irreparabilmente lo sviluppo psico-fisico del minore. E, infatti, la Piazza si è limitata a dedurre in maniera preconcetta che la detenzione e la collaborazione con la giustizia possano mettere a repentaglio l'incolumità del minore, senza fornire elementi più concreti e specifici per formulare un giudizio prognostico sulla effettiva possibilità di avveramento di un tale rischio astratto. Non sono, infatti, note le cause della detenzione carceraria così come non sono indicati riferimenti sul contesto sociale di vita del minore e delle famiglie di origine dei genitori. Peraltro, anche la censurabile condotta sociale del che lo ha condotto Parte_1 alla detenzione carceraria risulta, almeno allo stato, essere stata fatta oggetto di resipiscenza al punto tale che il
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Telegrafo è stato ammesso nei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia.
Inoltre, dall'istruttoria è emerso che almeno sino al luglio
2022 la coppia abbia continuato a coltivare un progetto di vita familiare e che la stessa madre si sia resa attiva presso la struttura carceraria per consentire al padre di vedere il figlio in occasione delle videochiamate consentite (cfr. pagg.
4 e 5 allegati attore). La donna ha finanche reso il consenso al riconoscimento paterno nel luglio 2022 sia pure nella forma inidonea della scrittura privata (cfr. pag. 8 allegati attore). Ancora, la stessa convenuta ha dichiarato che il minore ha costanti rapporti con il ramo familiare paterno e in particolare con la nonna con cui mantiene contatti. Infine, ad ulteriore conferma di un rapporto effettivo tra padre e minore, si aggiunga che l'attore ha prodotto una autorizzazione della Procura della Repubblica di Bari che nel giugno del 2024 ha consentito al padre di incontrare il figlio
(cfr. deposito telematico del 27.12.2024).
Pertanto, dal complesso degli elementi raccolti nell'istruttoria, deve ritenersi che il rifiuto manifestato dalla madre non sia giustificato poiché non si basa su elementi concreti che possano ritenersi superiori al diritto del padre al riconoscimento oltre che a quello del minore alla propria piena identità.
La domanda pertanto deve essere accolta.
IV.- In conseguenza del riconoscimento, deve essere anche accolta la domanda di aggiunta al minore del cognome paterno, sempreché il padre proceda nelle forme di legge ad effettuare il riconoscimento.
Infatti, anche in considerazione della tenera età del bimbo
(di meno di cinque anni) e della conseguente assenza di pregiudizi alla riconoscibilità e all'identità dello stesso nel contesto sociale di riferimento, non vi sono elementi ostativi all'aggiunta del cognome che è indicativo dell'altro ramo genitoriale.
Deve precisarsi che, non essendovi accordo tra le parti, il cognome paterno deve essere solo aggiunto (e non anteposto) a quello materno, nell'interesse del minore che fino ad oggi è
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stato riconosciuto con il solo cognome della madre che per prima e sola ha operato il riconoscimento sin dalla nascita.
V.- Le domande riconvenzionali della madre in ordine ai provvedimenti riguardanti il figlio devono essere delibate nei termini che seguono.
V.1.- Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la medesima.
Infatti, l'attuale stato di detenzione carceraria e di sottoposizione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, rappresentano allo stato un ostacolo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nella misura in cui il figlio risulterebbe pregiudicato – già solo per reperire il padre - in ogni circostanza in cui occorre l'espressione di un consenso da parte di entrambi i genitori.
V.2.- Gli incontri padre-figlio allo stato devono rimanere sospesi in ragione del regime di detenzione carceraria del padre che a tutt'oggi non ha mai sviluppato la relazione in regime di libertà.
Resta fermo che il padre potrà avere contatti telefonici e a mezzo videochiamata con il figlio nei modi e termini in cui ciò gli è consentito dal regime penitenziario.
V.3.- I provvedimenti economici devono essere adottati nei seguenti termini.
V.3.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlo in misura pari ad € 180,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze del minore, parametrabili a quelle ordinarie di un bambino di quell'età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, nella totale assenza di riferimenti sui redditi materni, risulta che il padre è in regime carcerario e percepisce una indennità mensile di circa €
450,00 in ragione del programma di protezione. Sicché è congruo individuare una cifra pari al minimo necessario per il
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contesto sociale e geografico del circondario di questo
Tribunale.
V.3.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
V.3.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice affidataria esclusiva.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza della madre che è tenuta alla rifusione nella misura di un quarto del totale.
Infatti il padre è risultato vittorioso sulla domanda principale e su quella relativa al cognome, mentre la madre è risultata vittoriosa in punto di affidamento;
laddove, invece, sui provvedimenti economici, vi è stata soccombenza reciproca perché il Collegio ha deciso in maniera differente rispetto alle richieste di entrambi i genitori.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1231/2014 introdotto da con ricorso depositato in data Parte_1
24.01.2024 nei confronti di , con l'intervento Controparte_1 del P.M., così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda principale dell'attore e, per l'effetto, al riconoscimento Controparte_3 del figlio minore nato fuori del matrimonio
[...]
(Bari, 18.12.2020), anche senza il consenso Per_1 della madre che già lo ha riconosciuto;
Controparte_1
2) DISPONE che, previa effettuazione del riconoscimento paterno, all'attuale cognome materno “ del minore CP_1
(Bari, 18.12.2020) sia aggiunto il Persona_1 cognome paterno “ ” di modo che il minore assuma Parte_1 il nome completo “ ”; Controparte_4
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di annotare il presente provvedimento, una volta divenuto definitivo e previa effettuazione del riconoscimento paterno, nell'atto di nascita del minore (trascritto nel
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registro degli atti di nascita al n. 27, parte I, serie
B, anno 2021);
4) DISPONE che il figlio minore (Bari, Persona_1
18.12.2020) resti affidato in via esclusiva alla madre presso cui resta collocato;
Controparte_1
5) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
6) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Parte_1 mensilmente in favore di la somma di € Controparte_1
180,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla corrente mensilità di giugno 2025 (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI);
7) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo
Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
8) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Controparte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore
9) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di un quarto delle spese di giudizio Parte_1 che, nella misura intera, si liquidano in € 3.486,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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