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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4961/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 889/2021 deliberata il 24.4.2021 e pubblicata il 26.4.2021 (n. 6478/2016 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pierpaolo Arnone (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Fernando Chianese
(c.f. ) C.F._3
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con citazione notificata alle parti convenute il 02.11.2016 e il 26.10.2016, l'attore conveniva la e innanzi al presente Controparte_3 Controparte_2
Tribunale, chiedendo, per quanto ivi argomentato, di:
- dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Smart For Two tg. DP 870 FW di proprietà della sig. assicurata con la Controparte_2 [...]
CP_3
- per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni, da quantificarsi in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
La si costituiva, formulando eccezioni di rito e di merito, mentre Controparte_3
l'altra convenuta non si costituiva, ragion per cui va dichiarata contumace. …”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“a) dichiara responsabile del sinistro oggetto di causa e delle Controparte_2 consequenziali lesioni patite dall'attore;
b) per l'effetto, condanna e in solido tra Controparte_4 Controparte_2 loro, al risarcimento dei danni nei confronti di parte attore, che liquida come da paragrafo 3. della motivazione;
c) condanna La e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida, già decurtati dei
2/3 come da paragrafo 4. della motivazione, in euro 960,00, di cui euro 810,00 per
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compensi professionali, euro 150,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese di ctu e spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame Parte_1
ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
[...]
“1) in via preliminare ed istruttoria, dichiarata la nullità e/o erroneità della CTU espletata in primo grado, disporne la rinnovazione affidando all'ausiliario l'incarico di valutare la natura e l'entità delle lesioni riportate dall'appellante in conseguenza del narrato evento lesivo;
2) in via del tutto subordinata e sempre in via istruttoria invitare il CTU dott. a Per_1 rendere i chiarimenti specificamente richiesti in primo grado e riproposti nei motivi di gravame;
3) accertare e dichiarare che i postumi permanenti residuati all'appellante
[...] in conseguenza dell'incidente per cui è gravame vanno valutati nella Parte_1 misura del 22% ovvero nella diversa misura che sarà determinata in corso di giudizio ed
a seguito della rinnovazione della CTU e che i periodi di inabilità temporanea totale e parziale sono quelli indicati nella relazione medico legale del dott. Persona_2
4) per l'effetto condannare gli appellati in solido ovvero in via esclusiva ovvero per quanto di ragione al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore di
[...] per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente per cui è gravame Parte_1 all'importo di € 109.555,00 o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'ill.mo Giudicante e per le causali tutte di cui ai motivi di gravame a con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria;
5) condannare gli appellati in solido ovvero in via esclusiva ovvero per quanto di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del primo grado di giudizio secondo i criteri medi dello scaglione di riferimento, da attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate tutte;
6) condannare gli appellati in solido ovvero in via esclusiva ovvero per quanto di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del secondo grado giudizio da attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate tutte.”. si è opposta all'impugnazione ed ha Controparte_5 concluso:
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“… affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli voglia rigettare l'appello proposto dal
Sig. con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Parte_1
In via subordinata, qualora per motivi che a questa difesa possono sfuggire, l'Ecc.ma
Corte di Appello di Napoli dovesse essere di parere diverso, si chiede accogliersi l'appello nei limiti del giusto, del provato e del sofferto.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2 che non si è costituita in questo giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, eseguita mediante le forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., in data
26.11.2021 – 1.12.2021, con il rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis.
§ - IL DANNO ALLA PERSONA E LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ha dichiarato di impugnare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui ha statuito che: “In ordine alla quantificazione dei danni va osservato che l'entità degli stessi è stata accertata dal consulente medico-legale d'ufficio dott. le cui conclusioni (sotto Persona_2 riportate) sono condivise e fatte proprie da questo Giudice perchè complete, precise persuasive e conseguenti ad obiettivi metodi e criteri tecnici di osservazione (quanto ai motivi ostativi a un rinnovo della CTU ci si riporta al verbale di udienza del
10.11.2020): Entità e natura delle lesioni patite dal periziato (trauma oculare con rottura orletto pupillare a destra, trauma contusivo spalla destra, trauma contusivo ginocchio destro) e causalmente ricollegabili al sinistro per cui è causa.”.
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che il primo giudice non ha valutato attentamente la consulenza e le osservazioni sollevate da esso attore, in sede di controdeduzioni, nelle note allegate al verbale di udienza del 10.11.2020 ed in comparsa conclusionale.
Ha contestato la relazione del c.t.u. deducendo che:
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- l'affermazione “… eventuali stati morbosi preesistenti suscettibili di incidere sulle successive valutazioni ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione (nessuno)” contrastava con la dichiarazione che l'istante era già affetto da astigmatismo.
- l'affermazione “… la perdita di visus a carico dell'occhio sinistro verificatasi in concomitanza con quella dell'occhio controlaterale è di 3 diottrie (visus naturale 7/10) mentre quella a carico dell'occhio destro è di 6 diottrie (visus naturale ultimo controllo
4/10). Per cui, pur volendo giustificare un ruolo concausale del trauma nella genesi di parte del deficit visivo, dovremmo scorporare quella parte non a genesi post-traumatica
(evincibile dal deficit a carico dell'occhio sinistro) il che porterebbe ad un deficit visivo potenzialmente riconducibile al trauma pari a 3 diottrie. Ebbene per un tale deficit le tabelle di legge propongono una valutazione pari al 3 percento e non certo del dodici come invocato dal collega”.“ è contrastata dal certificato del dr. del Per_3
20.9.2011, antecedente al sinistro, che accerta un visus bilaterale di 10/10.
- sono presenti una serie di contraddizioni, perché il c.t.u.:
“1) prima aveva escluso la causalità fra evento e perdita del visus a destra, poi ne aveva accertato il ruolo di concausa;
2) prima aveva accertato che non vi erano patologie pregresse che potessero incidere sulla valutazione dei postumi invalidanti, poi aveva diagnosticato il pregresso astigmatismo;
3) prima aveva posto a base della propria consulenza le certificazioni degli specialisti oculisti e poi aveva sconfessato quanto da questi accertato, diagnosticando un patologia inesistente (occhio pigro dovuto a precedente astigmatismo);
4) prima era certo dell'astigmatismo, poi scompare tale patologia nelle controdeduzioni
a firma del dott. “. Persona_4
- nella relazione inviata alle parti poneva una diagnosi di pregresso astigmatismo che non risulta ed anzi è sconfessata dalle certificazioni in atti.
- nel determinare l'entità dei postumi nella misura del 3% sembra riconoscere all'appellante il solo danno permanente residuato alla rottura dell'orletto pupillare. Ma le lesioni riguardano anche il trauma contusivo alla spalla destra ed al ginocchio destro, per le quali il consulente non esprime alcuna valutazione.
Ha evidenziato che il Tribunale non ha preso in considerazione i rilievi critici da lui operati nelle controdeduzioni, nelle note di trattazione scritta e
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IV sezione civile nella comparsa conclusionale, limitandosi ad aderire alle conclusioni dell'ausiliario senza spiegarne le ragioni logico-giuridiche. E tanto integra un difetto di motivazione perché “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360
c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Cassazione civile, sez. lav., 24/06/2020, n.
12445).” (Cass. n. 12445/2020).
Ha chiesto, pertanto, disporre una nuova consulenza tecnica, affidandone l'incarico ad un esperto oculista ed, in subordine, chiamare a chiarimenti il c.t.u., sui punti riportati nell'atto di appello.
I motivi meritano reiezione.
Le censure sollevate da attengono alle risultanze Parte_1 dell'elaborato peritale disposto dal Tribunale e poi condiviso dall'organo giudicante, dal quale sono risultati postumi permanenti del 2 o 3%.
Nella relazione del c.t.u., dr. , si legge che “… dall'indagine Persona_2 clinico-anamnestica e documentale, pur non essendo stati riferiti antecedenti, sono emersi elementi che ci inducono a ritenere la diminuzione del visus dell'occhio destro riconducibile a patologia pre-esistente (ambliopia anisometropica) piuttosto che al trauma per cui è causa.” e la conseguente valutazione medica secondo cui “Nel caso in esame, il deficit di visus a carico dell'occhio destro è per caratteristiche riconducibile ad una ambliopia anisometropica e non certo post-traumatica. Trattasi in altre parole di un “occhio pigro” ambliope con il deficit riconducibile ad un astigmatismo pre-esistente e non presente nell'occhio controlaterale. Il periziato non ha stereopsi il che è problema congenito (se fosse stato acquisito avremmo dovuto avere una visione doppia) e non acquisito essendo la stereopsi una funzione superiore della vista che si sviluppa nell'infanzia. In altre parole, la rottura dell'orletto pupillare comporta
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esclusivamente fotofobia con tendenza alla lacrimazione problematica sostanzialmente risolvibile con l'impiego di lenti come sopra sottolineato. Per tale ragione riteniamo possa essere corretto fare riferimento alla voce estrapolata dalle tabelle del D.M.
03/07/2003 relativa alla necessità di fare uso di lenti correttive con valutazione fino al Per tre percento. ed (2001) suggeriscono, invece, per analoga voce un tasso Per_5 dell'uno-due percento.”.
Nell'ambito del procedimento peritale, è stato assicurato pieno contraddittorio tecnico con il consulente di parte di il Parte_1 quale ha rappresentato al c.t.u. osservazioni e rilievi in esito ai quali quest'ultimo ha fornito i doverosi riscontri. E', dunque, infondata la doglianza dell'appellante sotto il profilo della regolarità delle operazioni di perizia.
In particolare, a fronte della contestazione del c.t.p., secondo la quale il soggetto, prima dell'incidente, non aveva alcuna patologia all'apparato visivo, come dimostrato dal certificato medico del dr. in data 20.9.2011, risalente Per_3
a circa due anni prima dell'evento, il c.t.u. ha replicato che “… se il visus in epoca antecedente al sinistro era normale, dopo i fatti per cui è causa diminuisce in entrambi gli occhi, seppur in maniera più marcata a carico dell'occhio traumatizzato. Ciò ci porta ad una prima considerazione: se la genesi del deficit visivo a carico dell'occhio destro fosse stata post-traumatica perché diminuisce il visus anche a carico dell'occhio controlaterale? La bilateralità della diminuzione dell'acuità visiva giustifica, ovviamente, una etiopatogenesi non traumatica del deficit visivo che è, lo ribadiamo, bilaterale seppur più marcato a carico dell'occhio destro.”.
Il c.t.u., inoltre, ha ulteriormente controargomentato alle osservazioni di parte che “… la perdita di visus a carico dell'occhio sinistro verificatasi in concomitanza con quella dell'occhio controlaterale è di 3 diottrie (visus naturale 7/10) mentre quella a carico dell'occhio destro è di 6 diottrie (visus naturale ultimo controllo
4/10). Per cui, pur volendo giustificare un ruolo concausale del trauma nella genesi di parte del deficit visivo, dovremmo scorporare quella parte non a genesi post-traumatica
(evincibile dal deficit a carico dell'occhio sinistro) il che porterebbe ad un deficit visivo potenzialmente riconducibile al trauma pari a 3 diottrie. Ebbene, per un tale deficit le tabelle di Legge propongono una valutazione pari al tre percento e non certo del dodici come invocato dal collega.” ed ha confermato “un ruolo concausale del sinistro nella
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genesi di parte del deficit visivo …”, in relazione al quale ha stimato un danno biologico fino al 3%.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. non si manifestano affatto in congrue ed ingiustificate, avendo lui adeguatamente riscontrato che l'insorgenza della diminuzione del visus ad entrambi gli occhi rende evidente un'eziologia parzialmente diversa dall'incidente stradale nel quale è incorso il quale, nell'occasione, riportò lesioni soltanto sul lato Parte_1
(ed all'occhio) destro. Peraltro, il maggior deficit rilevato dal c.t.u. all'occhio destro è stato adeguatamente collegato al sinistro e da esso è derivata la determinazione dei postumi al 3%, eseguita dal c.t.u.
In ogni caso, si manifesta del tutto ingiustificata ed abnorme, alla stregua delle risultanze peritali, la pretesa di di vedersi Parte_1 riconosciuto un danno biologico nella misura del 22%. Sul punto, questa Corte rileva che neanche il dr. nominato dall'attore consulente di Persona_7 parte nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Torre Annunziata, è pervenuto alla determinazione dei postumi nell'esorbitante misura invocata dall'appellante, atteso che, nelle osservazioni in data 17.2.2020 inoltrate al c.t.u., si è limitato a richiedere “… una percentuale almeno del 12%”.
Va aggiunto, con riferimento alla doglianza dell'appellante di mancata valutazione dei postumi alla spalla destra ed al ginocchio destro, che, in sede di esame del soggetto, da parte del c.t.u., “… non vengono riferiti sintomi a carico della spalla e del ginocchio di destra.” (v. relazione, fol. 4).
In ragione delle considerazioni sopra esposte, questa Corte ritiene che il c.t.u. ha fornito risposta adeguata e pertinente ai rilievi avanzati dal perito nominato da e non sono necessari chiarimenti, né Parte_1 integrazioni.
La Corte di legittimità ha predicato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
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IV sezione civile vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022; conformi: Cass. n. 9483/2021;
Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 14471/2014; Cass. n. 282/2009; Cass. n. 8355/2007).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
§ - LE SPESE DEL PRIMO GRADO ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata anche nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio e ne ha chiesto l'attribuzione per intero, anzicchè nella quota ridotta di 1/3.
Ha precisato che la riduzione dei compensi e delle spese, che è seguita all'accoglimento della domanda in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto dall'appellante, “… non avrà motivazione una volta che al comparente sarà riconosciuto il diritto al risarcimento in misura integrale.”.
Il motivo dev'essere respinto.
Con la conferma della sentenza del Tribunale oplontino, da parte di questa Corte, infatti, viene meno il presupposto invocato dall'appellante per la nuova regolamentazione delle spese del primo grado, cioè quello dell'integrale accoglimento della sua domanda in questo giudizio di appello.
§ - LE SPESE DI CAUSA
La rinnovata soccombenza di in questo secondo Parte_1 grado, ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 3.504,88), piuttosto che a quella domandata (art. 5 comma 1 d.cit.).
In definitiva, la causa va ritenuta di valore compreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00 e, pertanto, possono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
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IV sezione civile unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 889/2021 deliberata il 24.4.2021 e pubblicata il 26.4.2021 (n. 6478/2016 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese del secondo Parte_1 grado del giudizio che liquida, in favore di Controparte_5
in € 2.915,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese
[...] generali al 15%;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 20 maggio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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