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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 399/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CANTILE ANTONIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. IOVINE ROBERTO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Cn ricorso del 10.1.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe , premesso di aver già presentato ricorso per ATP, dichiarato improcedibile, chiedeva il riconoscimento dei requisiti per l'assegno/ pensione di invalidità nonché per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 e per l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo CP_1 riconosciuto in via amministrativa dell'assegno di invalidità che della condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza. Preliminarmente va rilevato che è cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92, concesso in via amministrativa come riconosciuto da entrambe le parti.
Per quanto attiene alle restanti richieste va immediatamente osservato che la domanda del 10.3.2023 non comprende l'indennità di accompagnamento (cfr. documentazione in atti ed in particolare copia della domanda allegata da parte ricorrente, ove viene riportato testualmente: la presente domanda non comprende la richiesta di indennità di accompagnamento…)
L'istanza attorea si presenta pertanto inammissibile, stante la mancata presentazione della domanda amministrativa.
Quanto alla restante prestazione va specificato che il presente giudizio si fonda ( e ciò a prescindere dalla inammissibilità dichiarata in sede di atp) sulla mancata convocazione a visita della richiedente.
Tuttavia è incontestato che successivamente la stessa veniva convocata a visita, all'esito della quale veniva redatto il verbale dell'8.3.2024, con cui la perizianda veniva riconosciuta invalida all'80%; di tale verbale non è allegata o provata l'impugnazione con presentazione del relativo ricorso.
A seguito di tale riconoscimento parziale (conforme alla domanda subordinata) era onere della parte impugnare autonomamente le risultanze, non potendo recuperare in questa sede tale adempimento.
Il ricorso va sotto tale aspetto quindi dichiarato inammissibile.
Le spese tenuto conto dell'esito del giudizio vanno compensate fra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/94. Dichiara nel resto il ricorso inammissibile Compensa fra le parti le spese del giudizio
Aversa10.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 399/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CANTILE ANTONIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. IOVINE ROBERTO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Cn ricorso del 10.1.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe , premesso di aver già presentato ricorso per ATP, dichiarato improcedibile, chiedeva il riconoscimento dei requisiti per l'assegno/ pensione di invalidità nonché per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 e per l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo CP_1 riconosciuto in via amministrativa dell'assegno di invalidità che della condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza. Preliminarmente va rilevato che è cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92, concesso in via amministrativa come riconosciuto da entrambe le parti.
Per quanto attiene alle restanti richieste va immediatamente osservato che la domanda del 10.3.2023 non comprende l'indennità di accompagnamento (cfr. documentazione in atti ed in particolare copia della domanda allegata da parte ricorrente, ove viene riportato testualmente: la presente domanda non comprende la richiesta di indennità di accompagnamento…)
L'istanza attorea si presenta pertanto inammissibile, stante la mancata presentazione della domanda amministrativa.
Quanto alla restante prestazione va specificato che il presente giudizio si fonda ( e ciò a prescindere dalla inammissibilità dichiarata in sede di atp) sulla mancata convocazione a visita della richiedente.
Tuttavia è incontestato che successivamente la stessa veniva convocata a visita, all'esito della quale veniva redatto il verbale dell'8.3.2024, con cui la perizianda veniva riconosciuta invalida all'80%; di tale verbale non è allegata o provata l'impugnazione con presentazione del relativo ricorso.
A seguito di tale riconoscimento parziale (conforme alla domanda subordinata) era onere della parte impugnare autonomamente le risultanze, non potendo recuperare in questa sede tale adempimento.
Il ricorso va sotto tale aspetto quindi dichiarato inammissibile.
Le spese tenuto conto dell'esito del giudizio vanno compensate fra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/94. Dichiara nel resto il ricorso inammissibile Compensa fra le parti le spese del giudizio
Aversa10.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo