Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6068/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
GADALETA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Rosanna MAZZOLENI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per ed congiuntamente, come da verbale di udienza del 25 marzo Parte_1 CP_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Brembate Parte_1 CP_1
(BG) in data 8 luglio 2006.
Dalla loro unione è nata (2 aprile 2009), minorenne. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, la OR ha domandato la separazione personale dal Parte_1 marito, l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento, visite e mantenimento della
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza di prima comparizione del 25 marzo 2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo;
pertanto, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità, in quanto le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico, bensì rispondenti all'interesse della figlia.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ed i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario nel comune di Brembate (BG) in data 8 luglio 2006;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brembate (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, parte II, serie A, n. 9;
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale, unitamente ai mobili e arredi ivi presenti;
il padre potrà vedere la figlia , prossima al compimento dei 16 anni, in base agli accordi Per_1
assunti direttamente con la stessa;
il signor si impegna a corrispondere alla OR , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario indiretto della figlia, entro il 19 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di seguito trascritto:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla OR;
Parte_1
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti: le parti danno atto dell'interruzione del pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale da parte del signor dal mese di maggio 2024, al quale ha provveduto anche per la quota di sua CP_1 spettanza la moglie;
concordano che, in caso di vendita dell'immobile, gli importi corrisposti dalla OR per il pagamento della quota del mutuo gravante sul marito le verranno rimborsati. Parte_1
le parti si riservano di valutare in senso migliorativo le condizioni pattuite, una volta che il marito abbia reperito una stabile occupazione lavorativa.
Il signor si impegna a versare 150 euro alla moglie relativi alle mensilità di dicembre 2024 CP_1
e gennaio 2025 non corrisposte così da poter organizzare la festa di compleanno della figlia;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo