Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/1966, n. 177
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Sentenza 10 gennaio 1966

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Il negozio giuridico bilaterale, nel quale la Forma scritta e richiesta ad substantiam, e validamente concluso, anche se la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti non sia contestuale, e il negozio medesimo deve ritenersi perfezionato quando la parte, che non ha sottoscritto la scrittura privata, la produca in giudizio con il proposito di valersene in proprio favore, salva l'ipotesi in cui, anteriormente alla produzione in giudizio della scrittura privata, il contraente che l,ha sottoscritta abbia manifestato la volonta di revocare il proprio consenso. *

Anche nell'ipotesi di negozio per il quale la legge prescrive la Forma scritta ad substantiam, la revoca della proposta non e soggetta a tale Forma, essendo solo indispensabile che essa sia fatta in modo tale da essere conosciuta dall'altra parte e sia emessa prima che al proponente sia giunta notizia dell'accettazione. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/1966, n. 177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 177
    Data del deposito : 10 gennaio 1966

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