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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4899/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 24/11/1974 in Catania, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Napoli Valeria Mariangela;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “è possibile affermare che il ricorrente sia in atto affetto da “spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con lesioni dermatologiche di natura psoriasica alle mani, ai gomiti ed ai piedi”. Tale situazione clinica, allo stato attuale, non appare dotata di pregnanza medico-legale e non riduce a meno di 1/3 le capacità lavorative del soggetto, in occupazioni confacenti le sue attitudini, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84; si ritiene, pertanto, che il ricorrente, in atto, non presenti il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità pensionabile”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del suo stato di invalidità con la consequenziale liquidazione in via principale del trattamento avente ad oggetto l'assegno ordinario di invalidità, dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia dal nominando CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “la patologia da cui risulta essere affetto il ricorrente, ossia
“Sindrome lombosciatalgica in discopatie vertebrali (ernia discale L4-L5 e L5-S1) a modesta incidenza funzionale in trattamento conservativo e farmacologico sintomatico.
Psoriasi cutanea”, non è tale da determinare una menomazione della validità psicofisica del soggetto e/o dell'integrità della persona che determina complessivamente una riduzione della capacità lavorativa semi specifica a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali, non sussistendo pertanto i requisiti per la concessione dell'assegno di invalidità, né le infermità sono tali da determinare nel loro complesso
l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (tenuto conto dell'attività lavorativa da ultimo espletata come operaio edile). In conclusione, si può quindi affermare, che il sig. non fosse meritevole alla data Parte_2 della visita da parte della Commissione Medica, né lo sia, allo stato, meritevole del beneficio richiesto”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4899/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 24/11/1974 in Catania, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Napoli Valeria Mariangela;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “è possibile affermare che il ricorrente sia in atto affetto da “spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con lesioni dermatologiche di natura psoriasica alle mani, ai gomiti ed ai piedi”. Tale situazione clinica, allo stato attuale, non appare dotata di pregnanza medico-legale e non riduce a meno di 1/3 le capacità lavorative del soggetto, in occupazioni confacenti le sue attitudini, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84; si ritiene, pertanto, che il ricorrente, in atto, non presenti il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità pensionabile”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del suo stato di invalidità con la consequenziale liquidazione in via principale del trattamento avente ad oggetto l'assegno ordinario di invalidità, dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia dal nominando CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “la patologia da cui risulta essere affetto il ricorrente, ossia
“Sindrome lombosciatalgica in discopatie vertebrali (ernia discale L4-L5 e L5-S1) a modesta incidenza funzionale in trattamento conservativo e farmacologico sintomatico.
Psoriasi cutanea”, non è tale da determinare una menomazione della validità psicofisica del soggetto e/o dell'integrità della persona che determina complessivamente una riduzione della capacità lavorativa semi specifica a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali, non sussistendo pertanto i requisiti per la concessione dell'assegno di invalidità, né le infermità sono tali da determinare nel loro complesso
l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (tenuto conto dell'attività lavorativa da ultimo espletata come operaio edile). In conclusione, si può quindi affermare, che il sig. non fosse meritevole alla data Parte_2 della visita da parte della Commissione Medica, né lo sia, allo stato, meritevole del beneficio richiesto”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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