Articolo 72 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
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1 agosto 1931
Art. 72.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole agrarie medie, delle Regie scuole industriali maschili e femminili, dei Regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei Regi istituti industriali, del Regio istituto professionale femminile «Elena di Savoia» di Napoli, delle Regie scuole minerarie, dei Regi istituti nautici, delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali e quello delle scuole pratiche di agricoltura regificate ai sensi dello art. 67, viene assegnato alle Regie scuole e ai Regi istituti di istruzione tecnica contemplati dalla presente legge a mano a mano che si effettuino le trasformazioni di cui agli articoli 67 e 68.

Il personale dei Regi laboratori-scuola, che non siano trasformati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 67 e delle Regie scuole ad orario ridotto, continua a prestare servizio nell'istituto di appartenenza.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per il collegamento e l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli organici della Regia scuola e Regio istituto d'istruzione tecnica a cui viene assegnato, escluse peraltro assegnazioni a posti di gruppo o grado superiore a quello rivestito o appartenenti a ruoli che comportino piu' favorevole sviluppo di carriera.

Il numero complessivo dei posti di ruolo per i personali indicati nel primo comma che risultera' dagli organici generali e particolari delle scuole ed istituti soggetti a trasformazione, ai sensi della presente legge, comprese le scuole pratiche di agricoltura, e il numero complessivo dei posti che, secondo le piante organiche, puo' essere conferito a personale non di ruolo, non dovranno essere superati, categoria per categoria e gruppo per gruppo, salvo l'aumento di ventitre posti di insegnanti di gruppo A, occorrenti per far fronte alle esigenze degli istituti tecnici agrari.

Nel ruolo del personale direttivo ed ispettivo dell'istruzione elementare, di cui alla tabella n. 37, dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e successive modificazioni, vengono soppressi trenta posti di direttore didattico.

Gli attuali orari d'insegnamento per ciascuna scuola o istituto non dovranno essere in nessun modo superati, salvo che alle maggiori eventuali occorrenze non si possa far fronte con i mezzi disponibili sul bilancio della scuola o dell'istituto.

Gli insegnanti di ruolo che risultino eventualmente esuberanti possono, in via transitoria, e fino a che rimangano in servizio, essere assegnati a cattedre che, in linea normale, debbano essere coperte per incarico.

I bidelli e custodi delle attuali scuole e degli attuali istituti industriali, che siano stati nominati anteriormente al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 , e godano del trattamento di cui alla tabella D, annessa al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 410 , sono mantenuti in servizio fino a cessazione, con l'attuale trattamento economico e di carriera.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931