Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 01/04/2025, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04880/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2021, proposto da
OL NS, TE UZ, RI TI IN, Edil Gi.Se. S.r.l., UR OV e ID IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Coccoli, Lorenzo Aureli e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Viterbo e L'Etruria, non costituite in giudizio;
nei confronti
OC IC e C. S.a.s., IC OC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina dirigenziale del Comune di Ardea n. 961 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Autorizzazione paesaggistica a nome di OC IC, art. 146, comma 9, del D.lgs. n. 42/2004, relativa alla demolizione e ricostruzione di edifici residenziali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2017”;
b) ove occorrer possa, del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Ardea con nota prot. n. 14246 del 2 aprile 2020, qualora possa considerarsi alla stregua di un parere favorevole di compatibilità paesaggistica per silentium;
c) ove occorrer possa, di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresa la citata nota del Comune di Ardea prot. n. 14246 del 2 aprile 2020, recante la “relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ardea e di Ministero della Cultura;
Vista la memoria del 20 gennaio 2025, notificata il 17 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che i sopracitati ricorrenti, in quanto proprietari di unità immobiliari ubicate nel Comune di Ardea, hanno impugnato la determina dirigenziale del Comune di Ardea n. 961 del 22 luglio 2020, con la quale lo stesso Comune rilevava che, a seguito dell’inerzia della Soprintendenza sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, si sarebbe formato il cd. “silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, risultando compatibile l’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici dell’area vincolata, intervento che sarebbe stato realizzato dai soggetti controinteressati;
che si è costituito il Comune di Ardea che dopo aver eccepito la tardività del ricorso, ha contestato le argomentazioni proposte chiedendo il rigetto del ricorso;
che si è costituito solo formalmente il Ministero della Cultura;
che si è costituita la OC IC & c. sas, eccependo la propria carenza di legittimazione;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione (e precisamente il 17 gennaio 2025) i sopra citati ricorrenti hanno notificato a tutte le parti in causa l’atto di rinuncia al ricorso, depositando la relativa memoria il 20 gennaio 2025 con la quale hanno altresì chiesto la compensazione delle spese;
Considerato che l'art. 84 del codice del processo prevede che "la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”.
Ritenuto che, nel caso di specie, risultano rispettate le condizioni prescritte dalla disposizione sopra citata, essendo la rinuncia sottoscritta dai legali del ricorrente ed essendo stata notificata alle Amministrazioni intimate.
Preso atto, pertanto, che è possibile prendere atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso e dichiarare l’estinzione del presente giudizio, compensando le relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO