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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/09/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/09/2025 nella causa n. 936/2023 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti MAZZIOTTI MARIO, CIVALE GIUSEPPE e PELUSO Parte_1
SIMONA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dagli avv.ti GRASSO MIRKO e ZOPPAS Controparte_1
FRANCESCA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione c.d. “tempo tuta”
Premesso che: con ricorso depositato in data 17.10.2023, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della Genus s.c.s. dal 27.9.2016, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato, a seguito di alcune proroghe, con decorrenza dall'1.9.2019, a tempo indeterminato, con mansioni di O.S.S. ed inquadramento nel livello C2 CCNL Cooperative Sociali, presso la Casa di Riposo Canonico Boretto, sita in Susa, e che il rapporto di lavoro è cessato il
30.11.2021 per licenziamento intimato a seguito di cambio appalto;
di aver svolto, nel corso del rapporto lavorativo, la propria attività osservando un orario di lavoro articolato su turni;
di essere sempre arrivata sul luogo di lavoro in anticipo e di essersi sempre trattenuta sul luogo di lavoro oltre il termine del turno lavorativo, tra i 10 e il 20 minuti, per adempiere alle operazioni di vestizione/svestizione della divisa di lavoro e per il passaggio di consegne, in ragione di
1 RGL n. 936/2023
disposizioni aziendali e che la datrice di lavoro non ha mai retribuito tale tempo ulteriore rispetto all'orario del turno di lavoro effettivo.
Ritenendo, invece, di avere diritto a vedersi retribuito il tempo impiegato per lo svolgimento delle attività di vestizione/svestizione della divisa di lavoro e di passaggio delle consegne, necessariamente da svolgersi sul luogo di lavoro, ella ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto dalla ricorrente alla retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne per tutto l'intercorso rapporto lavorativo e conseguentemente:
- Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 3.197,41 o della somma superiore o inferiore, che verrà accertata in corso di causa – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali successivi;
In ogni caso
- con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% e aumento del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, oltre C.U., C.P.A. E I.V.A. di legge”.
, costituitasi in giudizio, ha innanzitutto eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale parziale delle differenze retributive rivendicate, siccome decorrente in corso di rapporto, connotato da garanzia di stabilità, e, nel merito, ha affermato l'inesistenza di disposizioni aziendali che imponessero alla ricorrente, e più in generale alle O.S.S., di arrivare sul luogo prima dell'orario di inizio turno per indossare la divisa, timbrando successivamente, o di timbrare l'uscita prima delle operazioni di svestizione, potendo tali operazioni essere svolte durante il tempo tra inizio e fine turno di lavoro contrattualmente stabilito ed anche al di fuori dei locali aziendali, essendovi piena libertà di portare a casa il camice da lavoro;
inoltre, ha evidenziato come durante il turno di lavoro i soci lavoratori fruiscano di una pausa di almeno 10 minuti e di una sosta di 30 minuti, che vengono retribuite nel normale orario di lavoro, riservando di ripetere quanto corrisposto alla ricorrente in separato giudizio;
infine ha contestato il quantum oggetto di domanda.
La resistente ha quindi concluso chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare la prescrizione delle somme maturate anteriormente al settembre
2018
e/o aprile 2017 ex art. 2548 n. 4 c.c., posto che la occupa ed Controparte_1 occupava oltre cento dipendenti, osservando che le indennità di cui la ricorrente pretende il pagamento in giudizio andavano corrisposte con cadenza mensile e l'odierna resistente non ha mai ricevuto, prima della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, alcun altro atto interruttivo della prescrizione.
Nel merito, rigettare le avversarie domande, tutte perché inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva e soprattutto in quanto basate su circostanze non provate.
2 RGL n. 936/2023
Con vittoria di spese e compenso professionale di tutto il giudizio.”.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
− la questione oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se debba considerarsi orario di lavoro e, quindi, debba essere retribuito il tempo necessario alla dipendente per l'espletamento delle attività, poste in essere immediatamente prima e immediatamente dopo il turno lavorativo, di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, oltre che di passaggio delle consegne;
− sul tema si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. n. 7738/2018);
− già in precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “…anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 26.01.2016, n. 1352);
− con ordinanza 17635/2019 la S.C., richiamando specifici precedenti, ha poi rilevato: “... 6. in questa sede va data continuità ai precedenti specifici di questa Corte (v. Cass. 11 febbraio
2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799) nei quali si è affermato che: - le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma Pt_2 dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della Pt_2 contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla
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retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto;
6.1. tali affermazioni non si pongono in contrasto con il principio di cui a Cass. 7 giugno
2012, n. 9215, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ('tempo-tuta') costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (principio ribadito anche da Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013, n.
11828);
6.2. ed infatti il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo
(del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass.
28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352);
6.3. pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di 'eterodirezione implicita, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di 'autorizzazione implicita', l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno;
' precisando ulteriormente l'irrilevanza della insussistenza di puntuali disposizioni della datrice di lavoro, contenute in regolamenti o in ordini di servizio, posto che ciò che rileva '...è unicamente che le attività preparatorie di cui trattasi siano state svolte all'interno dell'orario di lavoro e come tali retribuite o piuttosto ... in aggiunta ed al di fuori dell'orario del turno, dovendo in tal caso essere autonomamente retribuite;
' posto che '... si tratta di attività che, in quanto svolte nell'interesse del servizio pubblico oltre che a tutela dell'incolumità del personale addetto, devono ritenersi implicitamente autorizzate dall'Azienda (v. Cass. n. 27799/2017 cit., in motivazione) ed anzi da essa imposte, potendo in mancanza l'Azienda rifiutare di ricevere la prestazione”; nello stesso senso di è espressa Cass. n. 8623/2020;
− infine, ancora di recente la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il tempo necessario per la vestizione/svestizione è da computarsi a pieno titolo nell'orario di lavoro:
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ed infatti, nelle occupazioni che richiedono di indossare un abito da lavoro, come nel caso di specie per gli operatori socio sanitari operanti all'interno di una struttura sanitaria, il cambio assurge a condizione necessaria per operare all'interno dell'ambiente di lavoro;
pertanto, quand'anche siano assenti direttive interne specifiche che espressamente lo prevedano, il c.d. 'tempo tuta', va considerata come una azione 'eterodiretta' e non meramente preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa rimessa quanto alle modalità ed ai tempi di svolgimento alla mera scelta del lavoratore, sicché essa non può essere collocata al di fuori dell'orario di lavoro (Cass. 6706/2022);
− nel caso di specie, la ricorrente era operatrice socio-sanitaria impiegata presso una casa di riposo ove svolgeva mansioni di carattere assistenziale in favore degli ospiti, per definizione soggetti fragili, ed è pacifico che dovesse indossare un camice/divisa di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
− le colleghe di lavoro della ricorrente, anch'esse svolgenti le medesime mansioni presso la medesima struttura, dopo aver confermato i turni di lavoro descritti in ricorso (dalle ore 7:00 alle ore 15:00, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e dalle ore 23:00 alle ore 7:00), in aggiunta ad un quarto turno “spezzato” (dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00) rispetto al quale vi era un passaggio di consegne solo in entrata, hanno riferito concordemente che si recavano sul luogo di lavoro circa 15 minuti prima dell'inizio di ogni turno per cambiarsi, timbravano, si recavano al piano di lavoro per prendere le consegne e che alla fine di ogni turno, dopo aver lasciato le consegne alle colleghe entranti, all'orario indicato come fine del turno, scendevano nuovamente nel locale ove erano situati gli armadietti, timbravano, si cambiavano e uscivano circa 10 minuti dopo l'orario di fine turno, oppure si cambiavano, poi timbravano, uscendo circa 10 minuti dopo l'orario di fine turno:
ha riferito che “Facevamo quattro turni di lavoro: il primo, dalle 7:00 sino alle Testimone_1
15:00; il secondo, dalle 15:00 alle 23:00; il terzo, dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Vi era un altro turno, la giornata, che iniziava alle 7:00 e finiva alle 14:00 e poi dalle 18:00 alle 20:00.
… quando faceva il mattino, la signora arrivava alle 6:40, si cambiava, quindi, Pt_1 timbrava e andava al piano a prendere le consegne. Alla fine del turno di mattina, alle
14:50, la si incontrava con le colleghe del turno successivo e lasciava loro le Pt_1 consegne, quindi, normalmente, alle 15:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le 15:10. Col turno di pomeriggio, la Pt_1 arrivava alle 14:40, si cambiava, quindi, timbrava e andava al terzo piano a prendere le consegne. Alla fine del turno di pomeriggio, alle 22:50, la si incontrava con le Pt_1 colleghe del turno successivo e lasciava loro le consegne, quindi, normalmente, alle 23:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le
23:10 o 23:15. Quando faceva la notte, la signora arrivava alle 22:40, si cambiava, Pt_1 quindi, timbrava e andava al terzo piano a prendere le consegne. Alla fine del turno di notte
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alle 6:50, la si incontrava con le colleghe del turno successivo e lasciava loro le Pt_1 consegne, quindi, normalmente, alle 7:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le 7:10 o 7:15. Poi c'era il turno cosiddetto la giornata, la arrivava alle ore 6:40, si cambiava, quindi, timbrava e andava al piano Pt_1
a prendere le consegne. Alla fine della prima parte del turno, alle 14:00, la Pt_1 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le
14:10. La caratteristica di questo turno consisteva nel fatto che si doveva lavorare ancora dalle 18:00 sino alle 20:00. Così, la tornava alle 17:40, si cambiava, quindi, Pt_1 timbrava e andava al piano a prendere le consegne. Alla fine del turno, la alle Pt_1
20:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le 20:15. Nel caso di quest'ultimo turno, sia quando la andava via verso le 14:10 e Pt_1 sia quando andava via verso le 20:10 non c'era bisogno di incontrare le colleghe per lasciare consegne ad altri e si scendeva subito per cambiarsi ed andare via”; Tes_2 ha dichiarato che “Ad inizio lavoro, arrivavo qualche minuto prima, timbravo, mi
[...] cambiavo ed andavo al piano per le consegne. Credo che così facessero anche le altre colleghe. Qualche minuto prima dell'orario di fine lavoro, incontravo le colleghe per lasciare loro le consegne, scendevo verso lo spogliatoio, timbravo, mi cambiavo ed uscivo. Credo che anche le mie colleghe facessero lo stesso.”; ha affermato che Testimone_3
“Facevamo tutti gli stessi turni di lavoro. Erano quattro turni di lavoro: il primo turno, dalle
7:00 sino alle 15:00; il secondo turno, dalle 15:00 alle 23:00; il terzo turno, dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Inoltre, vi era un altro turno, la giornata, che iniziava alle 7:00 e finiva alle
13,30, mi sembra, e poi dalle 18:00 alle 20:00. Quindi la turnazione partiva dal turno delle
7:00/15:00, poi si faceva il turno detto la giornata, poi il turno 15:00/23:00 ed infine il turno di notte. Facendo i vari turni, noi OSS arrivavamo nella struttura, poi ci cambiavamo, quindi, timbravamo e andavamo al piano dove lavoravamo. Tutte noi OSS arrivavamo in struttura prima dell'orario di inizio turno, dieci o quindici minuti prima. In questi dieci, quindici minuti, ci cambiavamo, salivamo al piano, facevamo il passaggio di consegne e iniziavamo a lavorare. Timbravamo dopo esserci cambiate, prima di raggiungere il piano. A fine turno, aspettavamo il collega per fare il passaggio di consegne e si rimaneva in reparto fino alla fine dell'orario di lavoro previsto per quel turno, poi scendevamo verso lo spogliatoio, prima di arrivare nello spogliatoio timbravamo, poi ci cambiavamo e ce ne andavamo a casa. La timbratrice era vicina allo spogliatoio, a fine scala, ad una decina di metri di distanza. Da quando timbravamo a quando lasciavamo la struttura per tornare a casa passavano dieci, quindici minuti. Questo valeva per tutti i turni di lavoro, sia in entrata che in uscita. Quando facevamo il cosiddetto turno giornata, il passaggio di consegne c'era unicamente ad inizio turno al mattino. Quando si faceva il turno giornata ci si cambiava quattro volte.”; Tes_4
ha riferito che “C'erano quattro turni di lavoro: mattino, pomeriggio, notte e
[...]
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spezzato, quest'ultimo lo chiamavamo anche giornata. Tutte le OSS facevano gli stessi turni di lavoro. Il primo turno, dalle 7:00 sino alle 15:00; il secondo turno, dalle 15:00 alle
23:00; il terzo turno, dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Poi, c'era il turno spezzato, cioè dalle Parte 7:00 alle 14,00 e poi dalle 18:00 alle 20:00. Tutte noi ci comportavamo nello stesso modo, sia quando iniziavamo il lavoro, sia quando finivamo. Arrivavamo presso la CP_2
dieci, quindici minuti prima dell'orario di inizio turno. Ci cambiavamo, quindi
[...] timbravamo e salivamo al reparto. Al reparto si arrivava qualche minuto prima dell'inizio turno per il passaggio consegne. All'orario previsto per l'inizio del turno, quella che arrivava iniziava a lavorare e quella che era a fine turno se ne andava. Finito il turno, scendevamo verso lo spogliatoio, prima di arrivare nello spogliatoio timbravamo, quindi, ci cambiavamo e lasciavamo la . Questo valeva per tutti i turni di lavoro, sia in entrata che in CP_2 uscita. Quando facevamo il cosiddetto turno spezzato, il passaggio di consegne c'era unicamente quando si iniziava il turno al mattino.”;
− la teste ha indicato di aver ricevuto indicazioni dalla direzione di doversi cambiare Tes_1 prima di timbrare e salire al piano di lavoro in entrata, la teste ha affermato “Ad Tes_3 inizio turno, dovevamo arrivare in reparto già cambiate all'orario previsto per l'inizio turno”, la teste ha detto che non c'erano prescrizioni aziendali formali che imponessero di Tes_2 arrivare prima dell'inizio del turno per cambiarsi e solo dopo timbrare e salire al piano così come non vi erano nel senso di dover timbrare l'uscita prima di svestire la divisa, la teste ha dichiarato che non c'erano disposizioni aziendali che imponesse di timbrare Tes_4 dopo essersi cambiate in entrata o di timbrare prima di cambiarsi in uscita;
− la teste , che ha rivestito il ruolo di direttrice della struttura presso cui Testimone_5 operava la ricorrente, ha affermato che “Non esisteva alcuna prescrizione aziendale che disponesse che le OSS dovessero cambiarsi prima o dopo aver timbrato. … Non esisteva alcun obbligo per le OSS di arrivare prima dell'inizio del turno al fine di indossare il camice”;
− tuttavia, è pacifico che la fine di un turno, fatta eccezione per il turno “spezzato”, coincidesse con l'inizio del turno successivo;
sicchè deve ritenersi che nel caso un'operatrice non fosse arrivata in anticipo per cambiarsi e prendere le consegne in modo da essere quantomeno puntuale al piano per iniziare il turno, avrebbe ritardato l'uscita della collega uscente da cui avrebbe dovuto prendere le consegne, posto che non è pensabile che fosse ammesso lasciare, seppur momentaneamente, scoperti i reparti, tenuto conto della natura della struttura e della qualità degli ospiti, e che è stato confermato, nel corso dell'istruttoria, che il passaggio di consegne avveniva non esclusivamente per iscritto, ma
“sia verbalmente che per iscritto” (teste ); Tes_2
− d'altra parte, è pacifico che il tempo precedente all'inizio e successivo al termine del turno lavorativo come contrattualmente definiti non sia stato retribuito dalla parte resistente;
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− la teste ha riferito che “Le OSS erano libere di portare a casa il camice da lavoro, Tes_5 anche perché dovevano lavarlo.”, ma non ha confermato, così come nessun altro teste, la deduzione di parte resistente secondo cui il camice di lavoro potesse essere indossato al di fuori dei locali aziendali;
d'altra parte, la natura delle mansioni, il luogo e le modalità di svolgimento delle stesse rendono evidente, e sicuramente evidente era per le O.S.S. che hanno prestato servizio presso la struttura gestita dalla convenuta e che sono state sentite quali testimoni in corso di causa, le quali tutte hanno affermato di essersi sempre cambiate nei locali aziendali e di aver iniziato il turno al piano di lavoro a divisa indossata, che la divisa era obbligatoriamente indossata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative non solo con funzione di riconoscimento del personale, ma anche e soprattutto per ovvie ragioni di igiene;
− sulla scorta di quanto esposto, è da ritenersi provato che l'entrata anticipata e l'uscita posticipata rispetto agli orari di inizio e fine turno, come contrattualmente definiti, fosse necessitata dall'esigenza di indossare e dismettere la divisa di lavoro, obbligatoria per rendere la prestazione lavorativa, operazioni da svolgersi all'interno dei locali aziendali, nonché dall'ulteriore richiesto adempimento del passaggio di consegne;
trattasi di attività non meramente preparatorie, ma essenziali, in quanto condizionanti il corretto svolgimento dell'attività lavorativa richiesta;
si ritiene quindi ravvisabile un'eterodirezione implicita a fondamento delle stesse, a prescindere da un ordine di servizio formale ed esplicito in tal senso proveniente dalla datrice di lavoro;
− conseguentemente il tempo impiegato per il compimento di tali attività va considerato compreso nell'orario di lavoro come definito dall'art 1, co. 2 lett. a), D.Lgs. 66/2003, secondo cui è “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”;
− per le operazioni di vestizione e svestizione e passaggio consegne, anche tenuto conto delle risultanze testimoniali, può ritenersi come del tutto ragionevole e congruo quantificare in via equitativa il tempo necessario in complessivi 15 minuti (di cui 10 per le operazioni di vestizione e svestizione e 5 per il passaggio di consegne) al giorno, come proposto da parte ricorrente, non potendo prendersi in considerazione, per il calcolo, le timbrature, effettuate talvolta dopo aver indossato la divisa o prima di averla dismessa;
la retribuzione da corrispondersi deve essere maggiorata quale lavoro straordinario;
− non dirimenti appaiono le deduzioni relative alle pause lavorative interne al turno di lavoro spese dalla parte resistente, posto che non si chiarisce se si trattasse di pause obbligatorie, fondate su disposizioni legislative o contrattuali, deputate a compensare il tempo speso per le operazioni propedeutiche allo svolgimento dell'attività lavorativa di cui si discute;
in ogni caso, la società si è limitata a riservarsi di chiedere la ripetizione delle somme corrisposte a
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titolo di retribuzione in corrispondenza di tali interruzioni dell'attività lavorativa, senza individuare alcuna ripercussione sul diritto rivendicato in questa sede;
− infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata, condividendosi quanto affermato da Cass.
n. 26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”; inoltre, come evidenziato dalla Corte d'appello territoriale, “La circostanza che la reintegra nel posto di lavoro costituisca il rimedio in alcune ipotesi di licenziamento non fa venire meno il fatto che il lavoratore si trovi attualmente in una situazione soggettiva di incertezza circa la tutela reintegratoria/risarcitoria da applicarsi nel caso di licenziamento illegittimo. Tale incertezza, peraltro, può risolversi soltanto ex post nel caso di contestazione giudiziale del recesso datoriale e ciò è centrale e sufficiente a giustificare la sospensione del termine di prescrizione. L'avvenuta declaratoria di incostituzionalità (a seguito della sentenza n. 59/21 della Corte Costituzionale) dell'art. 18 st. lav. non vale a determinare una soluzione diversa, dal momento che la pronuncia in questione, essendo intervenuta successivamente, non può aver risolto lo stato di incertezza che ha attanagliato i lavoratori per il periodo pregresso.” (Corte appello Torino sez. lav., 31/03/2022, n.146);
− il rapporto di lavoro è cessato il 30.11.2021 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 17.10.2023, pertanto, anche a prescindere dalla ricezione della lettera interruttiva in atti, la prescrizione quinquennale non risulta maturata;
− in conclusione, la domanda deve essere accolta e la parte resistente condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 3.197,41, siccome i conteggi di parte ricorrente, esplicati con riguardo al metodo utilizzato (retribuzione oraria maggiorata per lavoro straordinario rapportata a 15 minuti giornalieri e moltiplicata per i giorni di presenza in ciascun mese per la durata del rapporto lavorativo), non sono stati specificamente contestati, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, nonché della natura ormai seriale del contenzioso, applicando l'aumento di cui all'art. 4, co. 1 bis, del DM cit..
P.Q.M.
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Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
− condanna la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma lorda di € 3.197,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.950,00, oltre IVA, CPA, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e c.u. versato.
Alessandria, 29.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/09/2025 nella causa n. 936/2023 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti MAZZIOTTI MARIO, CIVALE GIUSEPPE e PELUSO Parte_1
SIMONA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dagli avv.ti GRASSO MIRKO e ZOPPAS Controparte_1
FRANCESCA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione c.d. “tempo tuta”
Premesso che: con ricorso depositato in data 17.10.2023, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della Genus s.c.s. dal 27.9.2016, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato, a seguito di alcune proroghe, con decorrenza dall'1.9.2019, a tempo indeterminato, con mansioni di O.S.S. ed inquadramento nel livello C2 CCNL Cooperative Sociali, presso la Casa di Riposo Canonico Boretto, sita in Susa, e che il rapporto di lavoro è cessato il
30.11.2021 per licenziamento intimato a seguito di cambio appalto;
di aver svolto, nel corso del rapporto lavorativo, la propria attività osservando un orario di lavoro articolato su turni;
di essere sempre arrivata sul luogo di lavoro in anticipo e di essersi sempre trattenuta sul luogo di lavoro oltre il termine del turno lavorativo, tra i 10 e il 20 minuti, per adempiere alle operazioni di vestizione/svestizione della divisa di lavoro e per il passaggio di consegne, in ragione di
1 RGL n. 936/2023
disposizioni aziendali e che la datrice di lavoro non ha mai retribuito tale tempo ulteriore rispetto all'orario del turno di lavoro effettivo.
Ritenendo, invece, di avere diritto a vedersi retribuito il tempo impiegato per lo svolgimento delle attività di vestizione/svestizione della divisa di lavoro e di passaggio delle consegne, necessariamente da svolgersi sul luogo di lavoro, ella ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto dalla ricorrente alla retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne per tutto l'intercorso rapporto lavorativo e conseguentemente:
- Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 3.197,41 o della somma superiore o inferiore, che verrà accertata in corso di causa – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali successivi;
In ogni caso
- con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% e aumento del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, oltre C.U., C.P.A. E I.V.A. di legge”.
, costituitasi in giudizio, ha innanzitutto eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale parziale delle differenze retributive rivendicate, siccome decorrente in corso di rapporto, connotato da garanzia di stabilità, e, nel merito, ha affermato l'inesistenza di disposizioni aziendali che imponessero alla ricorrente, e più in generale alle O.S.S., di arrivare sul luogo prima dell'orario di inizio turno per indossare la divisa, timbrando successivamente, o di timbrare l'uscita prima delle operazioni di svestizione, potendo tali operazioni essere svolte durante il tempo tra inizio e fine turno di lavoro contrattualmente stabilito ed anche al di fuori dei locali aziendali, essendovi piena libertà di portare a casa il camice da lavoro;
inoltre, ha evidenziato come durante il turno di lavoro i soci lavoratori fruiscano di una pausa di almeno 10 minuti e di una sosta di 30 minuti, che vengono retribuite nel normale orario di lavoro, riservando di ripetere quanto corrisposto alla ricorrente in separato giudizio;
infine ha contestato il quantum oggetto di domanda.
La resistente ha quindi concluso chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare la prescrizione delle somme maturate anteriormente al settembre
2018
e/o aprile 2017 ex art. 2548 n. 4 c.c., posto che la occupa ed Controparte_1 occupava oltre cento dipendenti, osservando che le indennità di cui la ricorrente pretende il pagamento in giudizio andavano corrisposte con cadenza mensile e l'odierna resistente non ha mai ricevuto, prima della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, alcun altro atto interruttivo della prescrizione.
Nel merito, rigettare le avversarie domande, tutte perché inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva e soprattutto in quanto basate su circostanze non provate.
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Con vittoria di spese e compenso professionale di tutto il giudizio.”.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
− la questione oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se debba considerarsi orario di lavoro e, quindi, debba essere retribuito il tempo necessario alla dipendente per l'espletamento delle attività, poste in essere immediatamente prima e immediatamente dopo il turno lavorativo, di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, oltre che di passaggio delle consegne;
− sul tema si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. n. 7738/2018);
− già in precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “…anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 26.01.2016, n. 1352);
− con ordinanza 17635/2019 la S.C., richiamando specifici precedenti, ha poi rilevato: “... 6. in questa sede va data continuità ai precedenti specifici di questa Corte (v. Cass. 11 febbraio
2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799) nei quali si è affermato che: - le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma Pt_2 dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della Pt_2 contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla
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retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto;
6.1. tali affermazioni non si pongono in contrasto con il principio di cui a Cass. 7 giugno
2012, n. 9215, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ('tempo-tuta') costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (principio ribadito anche da Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013, n.
11828);
6.2. ed infatti il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo
(del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass.
28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352);
6.3. pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di 'eterodirezione implicita, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di 'autorizzazione implicita', l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno;
' precisando ulteriormente l'irrilevanza della insussistenza di puntuali disposizioni della datrice di lavoro, contenute in regolamenti o in ordini di servizio, posto che ciò che rileva '...è unicamente che le attività preparatorie di cui trattasi siano state svolte all'interno dell'orario di lavoro e come tali retribuite o piuttosto ... in aggiunta ed al di fuori dell'orario del turno, dovendo in tal caso essere autonomamente retribuite;
' posto che '... si tratta di attività che, in quanto svolte nell'interesse del servizio pubblico oltre che a tutela dell'incolumità del personale addetto, devono ritenersi implicitamente autorizzate dall'Azienda (v. Cass. n. 27799/2017 cit., in motivazione) ed anzi da essa imposte, potendo in mancanza l'Azienda rifiutare di ricevere la prestazione”; nello stesso senso di è espressa Cass. n. 8623/2020;
− infine, ancora di recente la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il tempo necessario per la vestizione/svestizione è da computarsi a pieno titolo nell'orario di lavoro:
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ed infatti, nelle occupazioni che richiedono di indossare un abito da lavoro, come nel caso di specie per gli operatori socio sanitari operanti all'interno di una struttura sanitaria, il cambio assurge a condizione necessaria per operare all'interno dell'ambiente di lavoro;
pertanto, quand'anche siano assenti direttive interne specifiche che espressamente lo prevedano, il c.d. 'tempo tuta', va considerata come una azione 'eterodiretta' e non meramente preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa rimessa quanto alle modalità ed ai tempi di svolgimento alla mera scelta del lavoratore, sicché essa non può essere collocata al di fuori dell'orario di lavoro (Cass. 6706/2022);
− nel caso di specie, la ricorrente era operatrice socio-sanitaria impiegata presso una casa di riposo ove svolgeva mansioni di carattere assistenziale in favore degli ospiti, per definizione soggetti fragili, ed è pacifico che dovesse indossare un camice/divisa di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
− le colleghe di lavoro della ricorrente, anch'esse svolgenti le medesime mansioni presso la medesima struttura, dopo aver confermato i turni di lavoro descritti in ricorso (dalle ore 7:00 alle ore 15:00, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e dalle ore 23:00 alle ore 7:00), in aggiunta ad un quarto turno “spezzato” (dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00) rispetto al quale vi era un passaggio di consegne solo in entrata, hanno riferito concordemente che si recavano sul luogo di lavoro circa 15 minuti prima dell'inizio di ogni turno per cambiarsi, timbravano, si recavano al piano di lavoro per prendere le consegne e che alla fine di ogni turno, dopo aver lasciato le consegne alle colleghe entranti, all'orario indicato come fine del turno, scendevano nuovamente nel locale ove erano situati gli armadietti, timbravano, si cambiavano e uscivano circa 10 minuti dopo l'orario di fine turno, oppure si cambiavano, poi timbravano, uscendo circa 10 minuti dopo l'orario di fine turno:
ha riferito che “Facevamo quattro turni di lavoro: il primo, dalle 7:00 sino alle Testimone_1
15:00; il secondo, dalle 15:00 alle 23:00; il terzo, dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Vi era un altro turno, la giornata, che iniziava alle 7:00 e finiva alle 14:00 e poi dalle 18:00 alle 20:00.
… quando faceva il mattino, la signora arrivava alle 6:40, si cambiava, quindi, Pt_1 timbrava e andava al piano a prendere le consegne. Alla fine del turno di mattina, alle
14:50, la si incontrava con le colleghe del turno successivo e lasciava loro le Pt_1 consegne, quindi, normalmente, alle 15:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le 15:10. Col turno di pomeriggio, la Pt_1 arrivava alle 14:40, si cambiava, quindi, timbrava e andava al terzo piano a prendere le consegne. Alla fine del turno di pomeriggio, alle 22:50, la si incontrava con le Pt_1 colleghe del turno successivo e lasciava loro le consegne, quindi, normalmente, alle 23:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le
23:10 o 23:15. Quando faceva la notte, la signora arrivava alle 22:40, si cambiava, Pt_1 quindi, timbrava e andava al terzo piano a prendere le consegne. Alla fine del turno di notte
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alle 6:50, la si incontrava con le colleghe del turno successivo e lasciava loro le Pt_1 consegne, quindi, normalmente, alle 7:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le 7:10 o 7:15. Poi c'era il turno cosiddetto la giornata, la arrivava alle ore 6:40, si cambiava, quindi, timbrava e andava al piano Pt_1
a prendere le consegne. Alla fine della prima parte del turno, alle 14:00, la Pt_1 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le
14:10. La caratteristica di questo turno consisteva nel fatto che si doveva lavorare ancora dalle 18:00 sino alle 20:00. Così, la tornava alle 17:40, si cambiava, quindi, Pt_1 timbrava e andava al piano a prendere le consegne. Alla fine del turno, la alle Pt_1
20:00 scendeva nello spogliatoio, si cambiava, timbrava, e lasciava il posto di lavoro verso le 20:15. Nel caso di quest'ultimo turno, sia quando la andava via verso le 14:10 e Pt_1 sia quando andava via verso le 20:10 non c'era bisogno di incontrare le colleghe per lasciare consegne ad altri e si scendeva subito per cambiarsi ed andare via”; Tes_2 ha dichiarato che “Ad inizio lavoro, arrivavo qualche minuto prima, timbravo, mi
[...] cambiavo ed andavo al piano per le consegne. Credo che così facessero anche le altre colleghe. Qualche minuto prima dell'orario di fine lavoro, incontravo le colleghe per lasciare loro le consegne, scendevo verso lo spogliatoio, timbravo, mi cambiavo ed uscivo. Credo che anche le mie colleghe facessero lo stesso.”; ha affermato che Testimone_3
“Facevamo tutti gli stessi turni di lavoro. Erano quattro turni di lavoro: il primo turno, dalle
7:00 sino alle 15:00; il secondo turno, dalle 15:00 alle 23:00; il terzo turno, dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Inoltre, vi era un altro turno, la giornata, che iniziava alle 7:00 e finiva alle
13,30, mi sembra, e poi dalle 18:00 alle 20:00. Quindi la turnazione partiva dal turno delle
7:00/15:00, poi si faceva il turno detto la giornata, poi il turno 15:00/23:00 ed infine il turno di notte. Facendo i vari turni, noi OSS arrivavamo nella struttura, poi ci cambiavamo, quindi, timbravamo e andavamo al piano dove lavoravamo. Tutte noi OSS arrivavamo in struttura prima dell'orario di inizio turno, dieci o quindici minuti prima. In questi dieci, quindici minuti, ci cambiavamo, salivamo al piano, facevamo il passaggio di consegne e iniziavamo a lavorare. Timbravamo dopo esserci cambiate, prima di raggiungere il piano. A fine turno, aspettavamo il collega per fare il passaggio di consegne e si rimaneva in reparto fino alla fine dell'orario di lavoro previsto per quel turno, poi scendevamo verso lo spogliatoio, prima di arrivare nello spogliatoio timbravamo, poi ci cambiavamo e ce ne andavamo a casa. La timbratrice era vicina allo spogliatoio, a fine scala, ad una decina di metri di distanza. Da quando timbravamo a quando lasciavamo la struttura per tornare a casa passavano dieci, quindici minuti. Questo valeva per tutti i turni di lavoro, sia in entrata che in uscita. Quando facevamo il cosiddetto turno giornata, il passaggio di consegne c'era unicamente ad inizio turno al mattino. Quando si faceva il turno giornata ci si cambiava quattro volte.”; Tes_4
ha riferito che “C'erano quattro turni di lavoro: mattino, pomeriggio, notte e
[...]
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spezzato, quest'ultimo lo chiamavamo anche giornata. Tutte le OSS facevano gli stessi turni di lavoro. Il primo turno, dalle 7:00 sino alle 15:00; il secondo turno, dalle 15:00 alle
23:00; il terzo turno, dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Poi, c'era il turno spezzato, cioè dalle Parte 7:00 alle 14,00 e poi dalle 18:00 alle 20:00. Tutte noi ci comportavamo nello stesso modo, sia quando iniziavamo il lavoro, sia quando finivamo. Arrivavamo presso la CP_2
dieci, quindici minuti prima dell'orario di inizio turno. Ci cambiavamo, quindi
[...] timbravamo e salivamo al reparto. Al reparto si arrivava qualche minuto prima dell'inizio turno per il passaggio consegne. All'orario previsto per l'inizio del turno, quella che arrivava iniziava a lavorare e quella che era a fine turno se ne andava. Finito il turno, scendevamo verso lo spogliatoio, prima di arrivare nello spogliatoio timbravamo, quindi, ci cambiavamo e lasciavamo la . Questo valeva per tutti i turni di lavoro, sia in entrata che in CP_2 uscita. Quando facevamo il cosiddetto turno spezzato, il passaggio di consegne c'era unicamente quando si iniziava il turno al mattino.”;
− la teste ha indicato di aver ricevuto indicazioni dalla direzione di doversi cambiare Tes_1 prima di timbrare e salire al piano di lavoro in entrata, la teste ha affermato “Ad Tes_3 inizio turno, dovevamo arrivare in reparto già cambiate all'orario previsto per l'inizio turno”, la teste ha detto che non c'erano prescrizioni aziendali formali che imponessero di Tes_2 arrivare prima dell'inizio del turno per cambiarsi e solo dopo timbrare e salire al piano così come non vi erano nel senso di dover timbrare l'uscita prima di svestire la divisa, la teste ha dichiarato che non c'erano disposizioni aziendali che imponesse di timbrare Tes_4 dopo essersi cambiate in entrata o di timbrare prima di cambiarsi in uscita;
− la teste , che ha rivestito il ruolo di direttrice della struttura presso cui Testimone_5 operava la ricorrente, ha affermato che “Non esisteva alcuna prescrizione aziendale che disponesse che le OSS dovessero cambiarsi prima o dopo aver timbrato. … Non esisteva alcun obbligo per le OSS di arrivare prima dell'inizio del turno al fine di indossare il camice”;
− tuttavia, è pacifico che la fine di un turno, fatta eccezione per il turno “spezzato”, coincidesse con l'inizio del turno successivo;
sicchè deve ritenersi che nel caso un'operatrice non fosse arrivata in anticipo per cambiarsi e prendere le consegne in modo da essere quantomeno puntuale al piano per iniziare il turno, avrebbe ritardato l'uscita della collega uscente da cui avrebbe dovuto prendere le consegne, posto che non è pensabile che fosse ammesso lasciare, seppur momentaneamente, scoperti i reparti, tenuto conto della natura della struttura e della qualità degli ospiti, e che è stato confermato, nel corso dell'istruttoria, che il passaggio di consegne avveniva non esclusivamente per iscritto, ma
“sia verbalmente che per iscritto” (teste ); Tes_2
− d'altra parte, è pacifico che il tempo precedente all'inizio e successivo al termine del turno lavorativo come contrattualmente definiti non sia stato retribuito dalla parte resistente;
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− la teste ha riferito che “Le OSS erano libere di portare a casa il camice da lavoro, Tes_5 anche perché dovevano lavarlo.”, ma non ha confermato, così come nessun altro teste, la deduzione di parte resistente secondo cui il camice di lavoro potesse essere indossato al di fuori dei locali aziendali;
d'altra parte, la natura delle mansioni, il luogo e le modalità di svolgimento delle stesse rendono evidente, e sicuramente evidente era per le O.S.S. che hanno prestato servizio presso la struttura gestita dalla convenuta e che sono state sentite quali testimoni in corso di causa, le quali tutte hanno affermato di essersi sempre cambiate nei locali aziendali e di aver iniziato il turno al piano di lavoro a divisa indossata, che la divisa era obbligatoriamente indossata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative non solo con funzione di riconoscimento del personale, ma anche e soprattutto per ovvie ragioni di igiene;
− sulla scorta di quanto esposto, è da ritenersi provato che l'entrata anticipata e l'uscita posticipata rispetto agli orari di inizio e fine turno, come contrattualmente definiti, fosse necessitata dall'esigenza di indossare e dismettere la divisa di lavoro, obbligatoria per rendere la prestazione lavorativa, operazioni da svolgersi all'interno dei locali aziendali, nonché dall'ulteriore richiesto adempimento del passaggio di consegne;
trattasi di attività non meramente preparatorie, ma essenziali, in quanto condizionanti il corretto svolgimento dell'attività lavorativa richiesta;
si ritiene quindi ravvisabile un'eterodirezione implicita a fondamento delle stesse, a prescindere da un ordine di servizio formale ed esplicito in tal senso proveniente dalla datrice di lavoro;
− conseguentemente il tempo impiegato per il compimento di tali attività va considerato compreso nell'orario di lavoro come definito dall'art 1, co. 2 lett. a), D.Lgs. 66/2003, secondo cui è “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”;
− per le operazioni di vestizione e svestizione e passaggio consegne, anche tenuto conto delle risultanze testimoniali, può ritenersi come del tutto ragionevole e congruo quantificare in via equitativa il tempo necessario in complessivi 15 minuti (di cui 10 per le operazioni di vestizione e svestizione e 5 per il passaggio di consegne) al giorno, come proposto da parte ricorrente, non potendo prendersi in considerazione, per il calcolo, le timbrature, effettuate talvolta dopo aver indossato la divisa o prima di averla dismessa;
la retribuzione da corrispondersi deve essere maggiorata quale lavoro straordinario;
− non dirimenti appaiono le deduzioni relative alle pause lavorative interne al turno di lavoro spese dalla parte resistente, posto che non si chiarisce se si trattasse di pause obbligatorie, fondate su disposizioni legislative o contrattuali, deputate a compensare il tempo speso per le operazioni propedeutiche allo svolgimento dell'attività lavorativa di cui si discute;
in ogni caso, la società si è limitata a riservarsi di chiedere la ripetizione delle somme corrisposte a
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titolo di retribuzione in corrispondenza di tali interruzioni dell'attività lavorativa, senza individuare alcuna ripercussione sul diritto rivendicato in questa sede;
− infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata, condividendosi quanto affermato da Cass.
n. 26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”; inoltre, come evidenziato dalla Corte d'appello territoriale, “La circostanza che la reintegra nel posto di lavoro costituisca il rimedio in alcune ipotesi di licenziamento non fa venire meno il fatto che il lavoratore si trovi attualmente in una situazione soggettiva di incertezza circa la tutela reintegratoria/risarcitoria da applicarsi nel caso di licenziamento illegittimo. Tale incertezza, peraltro, può risolversi soltanto ex post nel caso di contestazione giudiziale del recesso datoriale e ciò è centrale e sufficiente a giustificare la sospensione del termine di prescrizione. L'avvenuta declaratoria di incostituzionalità (a seguito della sentenza n. 59/21 della Corte Costituzionale) dell'art. 18 st. lav. non vale a determinare una soluzione diversa, dal momento che la pronuncia in questione, essendo intervenuta successivamente, non può aver risolto lo stato di incertezza che ha attanagliato i lavoratori per il periodo pregresso.” (Corte appello Torino sez. lav., 31/03/2022, n.146);
− il rapporto di lavoro è cessato il 30.11.2021 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 17.10.2023, pertanto, anche a prescindere dalla ricezione della lettera interruttiva in atti, la prescrizione quinquennale non risulta maturata;
− in conclusione, la domanda deve essere accolta e la parte resistente condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 3.197,41, siccome i conteggi di parte ricorrente, esplicati con riguardo al metodo utilizzato (retribuzione oraria maggiorata per lavoro straordinario rapportata a 15 minuti giornalieri e moltiplicata per i giorni di presenza in ciascun mese per la durata del rapporto lavorativo), non sono stati specificamente contestati, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, nonché della natura ormai seriale del contenzioso, applicando l'aumento di cui all'art. 4, co. 1 bis, del DM cit..
P.Q.M.
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Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
− condanna la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma lorda di € 3.197,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.950,00, oltre IVA, CPA, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e c.u. versato.
Alessandria, 29.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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