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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SENEGAL) il 27/01/1989, con il proc. dom. avv. CAMOLESE SIMONA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(SENEGAL) il 02/11/1971, residente e domiciliato in Alzano Lombardo, viale
Roma n. 25 – non costituito - CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 16/01/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, – premettendo che Parte_1 dalla relazione more uxorio con è nato il figlio CP_1 Persona_1
(n. Bergamo il 05/08/2022) – si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo di prevedersi l'affidamento “super-esclusivo” a sé del figlio minore, con diritto del padre di incontrare il bambino previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della stessa e del figlio minore, con esclusione del pernottamento per almeno i primi tre anni di vita del bambino, nonché di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante il versamento di un assegno di euro 500,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie previste dal
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
All'udienza di prima comparizione rinviata al giorno 16/01/2025 comparivano personalmente e quest'ultimo senza Parte_1 CP_1
l'assistenza di un difensore.
Dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio, il Giudice delegato procedeva a interrogare liberamente le parti. Più in particolare il convenuto dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: “fino
a due mesi fa, io ogni sabato vedevo il bambino, poi ho fatto un periodo in Senegal
(40 giorni) e quindi non l'ho visto, ma l'ho sentito solo al telefono attraverso videochiamate. È la mamma che si occupa di tutte le esigenze del bambino, io non faccio niente, se non contribuire economicamente con euro 250 al mese da ottobre
2024 e con euro 60 per il ticket della mensa dell'asilo. Io guadagno circa euro 2.000 lordi, euro 1.600 netti al mese. Io sono assunto a tempo indeterminato e lavoro presso questa azienda dal 2008. Vivo in una casa in affitto da dieci anni, io vivo da solo e pago un affitto di euro 500, oltre alle spese condominiali … le persone che CP_ risultano dal mio stato di famiglia non vivono più con me perché la signora si
è sposata ed è andata via, mentre il ragazzo nato nel 1999 che risulta dallo stato di famiglia è mio figlio, che è andato a vivere in Svizzera e anche un po' in Francia, visto che per lavoro si sposta. Io ho tre figli, uno autonomo che lavora, uno è nato dalla relazione con e l'altro figlio ha 5 anni, è in Senegal con la mia ex Pt_1 moglie, e per lui verso un mantenimento di circa 100 euro al mese. Io mi dichiaro favorevole alla richiesta di affidamento esclusivo alla mamma visto che è lei che prende le decisioni anche per quanto riguarda la salute e l'istruzione del bambino”.
2 Sentita liberamente, la parte ricorrente replicava: “quanto al guadagno del padre di mio figlio dico che è falso quanto ha dichiarato in udienza;
seconda cosa, lui non vive da solo. So che il padre di mio figlio vive con un'altra donna come risulta dallo stato di famiglia e anche altra gente vive insieme a lui;
i suoi guadagni sono superiori a quanto ha dichiarato, tanto è vero che è stata depositata la sua CP_ dichiarazione dei redditi. Percepisco io l'assegno unico erogato dall' per euro
233 al mese. Io adesso non lavoro perché era difficile occuparsi del bambino che era spesso a casa ammalato. Io sono sempre sollecitata dal centro per l'impiego per un'occupazione, ma dovendomi occupare da sola del bambino e non avendo supporto da nessuno, non riesco a far coincidere gli orari di lavoro” (v. verbale udienza).
All'esito dell'udienza, il convenuto si dichiarava d'accordo con tutte le richieste avanzate in ricorso dalla signora Così, pronunciati in udienza i Pt_1 provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c., previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente meritano integrale accoglimento.
In diritto, il Collegio ricorda che nel nostro ordinamento il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua
3 capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater
c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n.
6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale ritiene che le precise allegazioni contenute nel ricorso, suffragate dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di libero interrogatorio, rendono evidente come sia la madre l'unico genitore idoneo a far fronte ad ogni esigenza di cura, istruzione, educazione e salute del figlioletto, tanto da rendere necessario, nel superiore interesse del bambino, la previsione del regime dell'affidamento esclusivo in favore della madre, con attribuzione di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, e contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.
Rispetto alla figura materna, infatti, il Collegio ritiene che ben possa essere formulata una prognosi favorevole di idoneità genitoriale, sia per il contegno serbato nel corso del processo, sia, soprattutto, per il fatto di essersi occupata quotidianamente di ogni esigenza materiale e morale del minore, nella completa assenza della figura paterna.
Posto il collocamento del piccolo presso il domicilio materno, eventuali frequentazioni con il padre dovranno essere rimesse al previo accordo con la madre affidataria, in ogni caso tenuto conto dei bisogni del minore e degli impegni della madre.
4 Quanto al mantenimento ordinario del figlio, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore.
Nella fattispecie, considerate le precarie condizioni economiche in cui versa la madre e il diritto riconosciuto in capo alla stessa di percepire l'intero ammontare CP_ dell'assegno unico erogato dall' il Collegio reputa equo e congruo prevedere a carico del padre il versamento di un contributo nella misura di euro 500,00 al mese,
a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di maggio 2024), somma soggetta ad adeguamento automatico annuale agli indici Istat (con prima rivalutazione dalla mensilità di maggio 2025), fermo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come meglio indicate in dispositivo.
Non potendosi ravvisare alcuna soccombenza in capo all'odierno convenuto – che comparendo in udienza ha prestato adesione alle domande avanzate dalla odierna ricorrente – non può seguire la condanna alla rifusione delle spese di lite, che, dunque, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1.dispone l'affidamento in via esclusiva del minore (n. Bergamo Persona_1 il 05/08/2022) alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per il figlio in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.;
2. dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno, prevedendo che eventuali incontri padre-figlio sono rimessi al previo accordo con la madre affidataria nel rispetto dei bisogni del bambino;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in CP_1 favore di un assegno di mantenimento di euro 500,00 al mese, Parte_1
5 entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (maggio 2024 compresa), dedotte le somme nel frattempo versate dal padre alla madre (l'assegno deve intendersi annualmente rivalutabile ex indici Istat), oltre all'obbligo del padre di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo
Tribunale:
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione
6 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso
7 alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima avrà il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore;
CP_3
5. dichiara irripetibili le spese di causa..
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SENEGAL) il 27/01/1989, con il proc. dom. avv. CAMOLESE SIMONA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(SENEGAL) il 02/11/1971, residente e domiciliato in Alzano Lombardo, viale
Roma n. 25 – non costituito - CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 16/01/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, – premettendo che Parte_1 dalla relazione more uxorio con è nato il figlio CP_1 Persona_1
(n. Bergamo il 05/08/2022) – si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo di prevedersi l'affidamento “super-esclusivo” a sé del figlio minore, con diritto del padre di incontrare il bambino previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della stessa e del figlio minore, con esclusione del pernottamento per almeno i primi tre anni di vita del bambino, nonché di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante il versamento di un assegno di euro 500,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie previste dal
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
All'udienza di prima comparizione rinviata al giorno 16/01/2025 comparivano personalmente e quest'ultimo senza Parte_1 CP_1
l'assistenza di un difensore.
Dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio, il Giudice delegato procedeva a interrogare liberamente le parti. Più in particolare il convenuto dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: “fino
a due mesi fa, io ogni sabato vedevo il bambino, poi ho fatto un periodo in Senegal
(40 giorni) e quindi non l'ho visto, ma l'ho sentito solo al telefono attraverso videochiamate. È la mamma che si occupa di tutte le esigenze del bambino, io non faccio niente, se non contribuire economicamente con euro 250 al mese da ottobre
2024 e con euro 60 per il ticket della mensa dell'asilo. Io guadagno circa euro 2.000 lordi, euro 1.600 netti al mese. Io sono assunto a tempo indeterminato e lavoro presso questa azienda dal 2008. Vivo in una casa in affitto da dieci anni, io vivo da solo e pago un affitto di euro 500, oltre alle spese condominiali … le persone che CP_ risultano dal mio stato di famiglia non vivono più con me perché la signora si
è sposata ed è andata via, mentre il ragazzo nato nel 1999 che risulta dallo stato di famiglia è mio figlio, che è andato a vivere in Svizzera e anche un po' in Francia, visto che per lavoro si sposta. Io ho tre figli, uno autonomo che lavora, uno è nato dalla relazione con e l'altro figlio ha 5 anni, è in Senegal con la mia ex Pt_1 moglie, e per lui verso un mantenimento di circa 100 euro al mese. Io mi dichiaro favorevole alla richiesta di affidamento esclusivo alla mamma visto che è lei che prende le decisioni anche per quanto riguarda la salute e l'istruzione del bambino”.
2 Sentita liberamente, la parte ricorrente replicava: “quanto al guadagno del padre di mio figlio dico che è falso quanto ha dichiarato in udienza;
seconda cosa, lui non vive da solo. So che il padre di mio figlio vive con un'altra donna come risulta dallo stato di famiglia e anche altra gente vive insieme a lui;
i suoi guadagni sono superiori a quanto ha dichiarato, tanto è vero che è stata depositata la sua CP_ dichiarazione dei redditi. Percepisco io l'assegno unico erogato dall' per euro
233 al mese. Io adesso non lavoro perché era difficile occuparsi del bambino che era spesso a casa ammalato. Io sono sempre sollecitata dal centro per l'impiego per un'occupazione, ma dovendomi occupare da sola del bambino e non avendo supporto da nessuno, non riesco a far coincidere gli orari di lavoro” (v. verbale udienza).
All'esito dell'udienza, il convenuto si dichiarava d'accordo con tutte le richieste avanzate in ricorso dalla signora Così, pronunciati in udienza i Pt_1 provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c., previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente meritano integrale accoglimento.
In diritto, il Collegio ricorda che nel nostro ordinamento il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua
3 capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater
c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n.
6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale ritiene che le precise allegazioni contenute nel ricorso, suffragate dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di libero interrogatorio, rendono evidente come sia la madre l'unico genitore idoneo a far fronte ad ogni esigenza di cura, istruzione, educazione e salute del figlioletto, tanto da rendere necessario, nel superiore interesse del bambino, la previsione del regime dell'affidamento esclusivo in favore della madre, con attribuzione di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, e contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.
Rispetto alla figura materna, infatti, il Collegio ritiene che ben possa essere formulata una prognosi favorevole di idoneità genitoriale, sia per il contegno serbato nel corso del processo, sia, soprattutto, per il fatto di essersi occupata quotidianamente di ogni esigenza materiale e morale del minore, nella completa assenza della figura paterna.
Posto il collocamento del piccolo presso il domicilio materno, eventuali frequentazioni con il padre dovranno essere rimesse al previo accordo con la madre affidataria, in ogni caso tenuto conto dei bisogni del minore e degli impegni della madre.
4 Quanto al mantenimento ordinario del figlio, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore.
Nella fattispecie, considerate le precarie condizioni economiche in cui versa la madre e il diritto riconosciuto in capo alla stessa di percepire l'intero ammontare CP_ dell'assegno unico erogato dall' il Collegio reputa equo e congruo prevedere a carico del padre il versamento di un contributo nella misura di euro 500,00 al mese,
a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di maggio 2024), somma soggetta ad adeguamento automatico annuale agli indici Istat (con prima rivalutazione dalla mensilità di maggio 2025), fermo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come meglio indicate in dispositivo.
Non potendosi ravvisare alcuna soccombenza in capo all'odierno convenuto – che comparendo in udienza ha prestato adesione alle domande avanzate dalla odierna ricorrente – non può seguire la condanna alla rifusione delle spese di lite, che, dunque, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1.dispone l'affidamento in via esclusiva del minore (n. Bergamo Persona_1 il 05/08/2022) alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per il figlio in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.;
2. dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno, prevedendo che eventuali incontri padre-figlio sono rimessi al previo accordo con la madre affidataria nel rispetto dei bisogni del bambino;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in CP_1 favore di un assegno di mantenimento di euro 500,00 al mese, Parte_1
5 entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (maggio 2024 compresa), dedotte le somme nel frattempo versate dal padre alla madre (l'assegno deve intendersi annualmente rivalutabile ex indici Istat), oltre all'obbligo del padre di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo
Tribunale:
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione
6 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso
7 alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima avrà il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore;
CP_3
5. dichiara irripetibili le spese di causa..
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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