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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2448/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/12/1986 e residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Gattinara (VC) il 29/06/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2019. Per_ Dall'unione è nata, in data 16/01/2022, la figlia ancora minore.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 280 del 30/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Gattinara (VC) il 29/06/2019, trascritto nei Registri Pt_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2019 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Per_ 1. DISPONE che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e facoltà per il padre di vederla a piacimento e di tenerla con sé due giorni, anche non consecutivi, durante la settimana, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nonché di tenerla con sé dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica a fine settimana alternati. La minore potrà inoltre trascorrere con il padre giorni pagina 2 di 3 quindici, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in modo però che vengano sempre assicurate la reperibilità e la possibilità per la madre di sentirla telefonicamente. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi con trenta giorni di anticipo il periodo di vacanza che intendono trascorrere con la figlia, affinché non si verifichino concomitanze;
Per quanto attiene a tutte le festività dell'anno, in considerazione dei buoni rapporti intercorrenti fra i coniugi, gli stessi concordano sin d'ora che la figlia trascorra il Natale insieme ad entrambi. Per quanto concerne le altre festività (S. Stefano, Capodanno,
Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo etc.), i genitori decideranno di volta in volta le relative modalità, facendo quindi salvi diversi accordi che potranno intervenire tra di loro in considerazione dei reciproci impegni ed esigenze, nonché della volontà e desideri della figlia, garantendo comunque sempre l'alternanza fra loro;
2. DISPONE che il sig. corrisponda a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento mensile della figlia, l'importo di € 200,00 (duecento/00), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
3. DISPONE che le spese straordinarie inerenti alla figlia, tali intendendosi quelle attuali di asilo e quelle future scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), nonché quelle mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, vengano suddivise al 50% tra i medesimi, sulla base di quanto disposto in merito dalla Convenzione del Tribunale di
Vercelli, con rimborso entro giorni 7 in caso di pagamento anticipato da parte di uno degli stessi;
4. DÀ ATTO che le parti si accordano affinché l'Assegno Unico e Universale per i figli venga percepito nella misura del 100% dal sig. il quale è AUTORIZZATO a Parte_1 richiederlo;
5. DISPONE che la casa coniugale sita in Gattinara (VC), via Rovasenda n. 61, di proprietà esclusiva della sig.ra rimanga assegnata in godimento Parte_2 esclusivo alla stessa con tutti gli arredi ed il mobilio ivi contenuti;
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca pretesa, nonché di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale;
7. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio, anche per la figlia minore;
8. DISPONE che la sig.ra perda il cognome Parte_2 Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2448/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/12/1986 e residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Gattinara (VC) il 29/06/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2019. Per_ Dall'unione è nata, in data 16/01/2022, la figlia ancora minore.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 280 del 30/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Gattinara (VC) il 29/06/2019, trascritto nei Registri Pt_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2019 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Per_ 1. DISPONE che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e facoltà per il padre di vederla a piacimento e di tenerla con sé due giorni, anche non consecutivi, durante la settimana, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nonché di tenerla con sé dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica a fine settimana alternati. La minore potrà inoltre trascorrere con il padre giorni pagina 2 di 3 quindici, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in modo però che vengano sempre assicurate la reperibilità e la possibilità per la madre di sentirla telefonicamente. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi con trenta giorni di anticipo il periodo di vacanza che intendono trascorrere con la figlia, affinché non si verifichino concomitanze;
Per quanto attiene a tutte le festività dell'anno, in considerazione dei buoni rapporti intercorrenti fra i coniugi, gli stessi concordano sin d'ora che la figlia trascorra il Natale insieme ad entrambi. Per quanto concerne le altre festività (S. Stefano, Capodanno,
Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo etc.), i genitori decideranno di volta in volta le relative modalità, facendo quindi salvi diversi accordi che potranno intervenire tra di loro in considerazione dei reciproci impegni ed esigenze, nonché della volontà e desideri della figlia, garantendo comunque sempre l'alternanza fra loro;
2. DISPONE che il sig. corrisponda a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento mensile della figlia, l'importo di € 200,00 (duecento/00), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
3. DISPONE che le spese straordinarie inerenti alla figlia, tali intendendosi quelle attuali di asilo e quelle future scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), nonché quelle mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, vengano suddivise al 50% tra i medesimi, sulla base di quanto disposto in merito dalla Convenzione del Tribunale di
Vercelli, con rimborso entro giorni 7 in caso di pagamento anticipato da parte di uno degli stessi;
4. DÀ ATTO che le parti si accordano affinché l'Assegno Unico e Universale per i figli venga percepito nella misura del 100% dal sig. il quale è AUTORIZZATO a Parte_1 richiederlo;
5. DISPONE che la casa coniugale sita in Gattinara (VC), via Rovasenda n. 61, di proprietà esclusiva della sig.ra rimanga assegnata in godimento Parte_2 esclusivo alla stessa con tutti gli arredi ed il mobilio ivi contenuti;
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca pretesa, nonché di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale;
7. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio, anche per la figlia minore;
8. DISPONE che la sig.ra perda il cognome Parte_2 Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3