Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2024, n. 8920
CASS
Sentenza 8 febbraio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore".

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    A cura della Redazione. La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30472/2025 riconosce il diritto soggettivo di ogni singolo condomino, quantomeno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'iniziativa dell'amministratore, a proporre querela a protezione dell'intera comproprietà, anche a prescindere dalla volontà degli altri condomini. Il caso: Tizio ricorre in ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11743/2025 chiarisce in quali ipotesi la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante integra remissione tacita di querela. Il caso: Tizio veniva condannato in primo grado per …

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    Di Anna Andreani. Non è idonea a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensore per autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografa della parte conferente. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29931 del 12 novembre 2025. Il caso: Tizio conveniva innanzi al Tribunale il Comune Alfa per sentirlo condannare al ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 43223/2024 si pronuncia in merito alla validità di una nomina difensiva inviata via pec priva della autentica della sottoscrizione da parte del difensore. Il caso: il Tribunale di Ravenna, in …

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    La sentenza in commento chiarisce come, ai fini della validità della querela, l'atto di procedibilità depositato anche telematicamente debba essere provvisto di firma autenticata del querelante. Nella sentenza Cass. pen. , sez. V, 08. 02. 2024, n. 8920 la Suprema Corte si occupa di un caso, in primo grado, deciso dal Giudice di Pace di Palermo che dichiarava non doversi procedere nei confronti ... Leggi tutto… Il crocesegno, non essendo idoneo all'individuazione del suo autore, non puo' costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione da parte del difensore. In tal senso ha deciso la Prima Sezione Penale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2024, n. 8920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8920
Data del deposito : 8 febbraio 2024

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