Sentenza 8 febbraio 2024
Massime • 1
In caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore".
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A cura della Redazione. La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30472/2025 riconosce il diritto soggettivo di ogni singolo condomino, quantomeno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'iniziativa dell'amministratore, a proporre querela a protezione dell'intera comproprietà, anche a prescindere dalla volontà degli altri condomini. Il caso: Tizio ricorre in ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11743/2025 chiarisce in quali ipotesi la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante integra remissione tacita di querela. Il caso: Tizio veniva condannato in primo grado per …
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Di Anna Andreani. Non è idonea a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensore per autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografa della parte conferente. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29931 del 12 novembre 2025. Il caso: Tizio conveniva innanzi al Tribunale il Comune Alfa per sentirlo condannare al ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 43223/2024 si pronuncia in merito alla validità di una nomina difensiva inviata via pec priva della autentica della sottoscrizione da parte del difensore. Il caso: il Tribunale di Ravenna, in …
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La sentenza in commento chiarisce come, ai fini della validità della querela, l'atto di procedibilità depositato anche telematicamente debba essere provvisto di firma autenticata del querelante. Nella sentenza Cass. pen. , sez. V, 08. 02. 2024, n. 8920 la Suprema Corte si occupa di un caso, in primo grado, deciso dal Giudice di Pace di Palermo che dichiarava non doversi procedere nei confronti ... Leggi tutto… Il crocesegno, non essendo idoneo all'individuazione del suo autore, non puo' costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione da parte del difensore. In tal senso ha deciso la Prima Sezione Penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2024, n. 8920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8920 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NA IU che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore che si è associato alle richieste del P.G. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8920 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LL OT, per difetto di querela. Secondo il Giudice di pace, la persona offesa aveva depositato una querela a mezzo di incaricato, e cioè del proprio difensore, ma senza autenticazione della sottoscrizione, in violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo con unico motivo violazione di legge e segnatamente degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. e degli artt. 23, 24 e 25 d. Igs. 7 marzo 2005, n. 82. L'atto di querela, corredato del documento di identità del delegante, è stato sottoscritto digital mente dall'avvocato delegato, riconosciuto attraverso le specifiche credenziali attribuite per l'accesso al portale del Ministero della Giustizia. Non è necessario, ai fini della validità della querela, che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore;
rilevando solo che la sottoscrizione sia autentica, requisito certificato delle modalità di presentazione descritte. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. Il Difensore dell'imputato si è associato alle richieste del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRI'TTO Il ricorso è infondato. 1. L'art. 337, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che «la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato». Da tale norma si desume che la querela può anche essere "recapitata", ovvero che può essere "spedita", a condizione però che l'atto rechi la 2 "sottoscrizione autentica" del querelante;
tale ultima espressione è pacificamente intesa come quella di "sottoscrizione autenticata" ad opera del soggetto a ciò abilitato, ivi compreso, ex art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore della persona offesa. Appare chiaro l'errore nel quale incorre il Pubblico ministero ricorrente laddove discorre della validità della sottoscrizione digitale apposta dall'avv. LO, persona che ha materialmente recapitato la querela della persona offesa, in un momento nel quale non era stato ancora conferito in suo favore il mandato difensivo. Come risulta pacificamente dal testo della sentenza e pure dal ricorso, nel caso in esame la querela, corredata dal documento d'identità della persona offesa e da questa sottoscritta analogicamente, è stata scannerizzata e trasmessa a mezzo pec, in data 20 aprile 2022, dall'avv. LO, che alla data di trasmissione dell'atto non era stata nominata difensore della persona offesa: la nomina in suo favore fu infatti conferita il 28 aprile 2022, e fu depositata presso la Procura della Repubblica il 22 dicembre successivo. Con dichiarazione apposta in calce alla querela, l'avv. LO era stata semplicemente incaricata al deposito. 2. Il ricorso richiama le norme stabilite dagli artt. 23-25 del c.d. codice dell'amministrazione digitale (d. Igs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche). Ebbene, l'art. 25, commi 2 e 3, del testo citato dispone che «l'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2» (l'art. 24, comma 2, a sua volta dispone che «L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente"). Insomma, lo stesso ragionamento del Pubblico ministero ricorrente si attaglia esclusivamente all'apposizione di firma digitale da parte del pubblico ufficiale, al quale, come si è detto in premessa, è equiparato il difensore. 3 E, come si è detto, colei che ha apposto la firma digitale non era, in quel momento, difensore, e dunque non poteva autenticare la querela. Le conclusioni non sono affatto smentite, ma sono anzi confermate, dalla giurisprudenza a Sezioni Unite che il Pubblico ministero ricorrente cita, e che recita: «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584). Si tratta, infatti, di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un'altra persona;
sicché le Sezioni Unite hanno potuto affermare nell'occasione che «la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, cit., Rv. 255583; cfr. anche Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 e Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rufo, Rv. 262569). In definitiva, è stato correttamente applicato il principio in forza del quale la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l'inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, dep. 2015, Colombini, Rv. 261631).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 08/02/2024