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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso con cui ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale ” (C.F. Parte_2 Parte_2
- P.IVA ), con sede legale in Melegnano (MI), via Zuavi n. C.F._1 P.IVA_1
18, vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
vista la regolarità della notifica via PEC, perfezionatasi in data 7/03/2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
1 - esposizione debitoria di complessivi euro € 19.431,82 nei confronti di parte ricorrente, portati da decreto ingiuntivo n. 19118/2020, R.G. 58782/2020 (Tribunale di Roma), dichiarato esecutivo, precetto e atto di pignoramento presso terzi;
- esposizione debitoria di oltre euro 39.530,96 nei confronti di;
Organizzazione_1
- cessazione dell'attività aziendale accompagnata dalla cancellazione dal registro delle imprese in data 12.01.2021; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
quale titolare dell'impresa individuale ” Parte_2 Parte_2
(C.F. - P.IVA ), C.F._1 P.IVA_1 con sede legale in Melegnano (MI), via Zuavi n. 18
NOMINA giudice delegata la dott.ssa Luisa Dalla Via, NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso Persona_1 dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione
2 sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 27 settembre 2024 ore 10.20 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 07/05/2024
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso con cui ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale ” (C.F. Parte_2 Parte_2
- P.IVA ), con sede legale in Melegnano (MI), via Zuavi n. C.F._1 P.IVA_1
18, vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
vista la regolarità della notifica via PEC, perfezionatasi in data 7/03/2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
1 - esposizione debitoria di complessivi euro € 19.431,82 nei confronti di parte ricorrente, portati da decreto ingiuntivo n. 19118/2020, R.G. 58782/2020 (Tribunale di Roma), dichiarato esecutivo, precetto e atto di pignoramento presso terzi;
- esposizione debitoria di oltre euro 39.530,96 nei confronti di;
Organizzazione_1
- cessazione dell'attività aziendale accompagnata dalla cancellazione dal registro delle imprese in data 12.01.2021; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
quale titolare dell'impresa individuale ” Parte_2 Parte_2
(C.F. - P.IVA ), C.F._1 P.IVA_1 con sede legale in Melegnano (MI), via Zuavi n. 18
NOMINA giudice delegata la dott.ssa Luisa Dalla Via, NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso Persona_1 dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione
2 sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 27 settembre 2024 ore 10.20 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 07/05/2024
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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