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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1711/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1711 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Patrizi (c.f. ) e C.F._1
Vitaliano Bacchi (C.F. ) con domicilio digitale eletto agli indirizzi C.F._2
p.e.c. giusta procura in atti Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Scotti (c.f.
) e Andrea Monti ( ) con domicilio digitale C.F._3 C.F._4
eletto agli indirizzi p.e.c.: giusta Email_3 Email_4
procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 778/2021 del 27.4.2021, pubblicata il
20.05.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.11.2024:
Appellante : Parte_1
pagina 1 di 8 “Accertarsi l'illegittimità della sentenza nei capi di essa fatti oggetto di gravame secondo le ragioni di diritto rassegnate in premessa in accoglimento della proposta impugnazione.
Dichiararsi conseguentemente illegittima la sentenza oggetto di impugnazione, in accoglimento del proposto appello, riformandola secondo statuizione che accerti il diritto risarcitorio dell'appellante e la correlativa responsabilità civile contrattuale da inadempimento del convenuto appellato per avere cagionato con l'illegittimo protesto richiesto contra legem rilevante danno morale ed economico all'azienda appellante.
Condannarsi infine la appellata al pagamento in favore di parte attrice appellante CP_1 della somma di euro ventimila,00 per la causale risarcitoria contrattuale esposta, confermato il petitum di domanda originaria, maggiorata di interessi legali dalla data dell'infortunio e con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.”
Appellata ): Controparte_1
“in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte in premesse, la improponibilità o inammissibilità dell'appello de quo per violazione dell'art. 342 cpc ovvero dell'art. 348 bis cpc, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito: ove occorra, rigettare l'appello proposto da come in atti avverso la Parte_1 sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma n. 778/2021 oggetto di impugnazione, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per l'effetto confermare la sentenza medesima, dando ogni altro connesso provvedimento del caso e di legge;
In ogni caso: col favore delle spese tutte anche di secondo grado, oltre accessori di legge ed oltre, ove ritenuto, alla condanna d'ufficio ex art. 96 cpc comma 3”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (poi (da qui Parte_2 Parte_1
) con atto di citazione del 26.11.2018 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Parma la da qui banca), esponendo: Controparte_1
- il 26.06.2018 aveva emesso in favore della ditta una Controparte_2 cambiale pagherò di € 1.250,00 al 31.08.2018;
- la ditta aveva presentato all'incasso la cambiale presso la CP_2 CP_1
agenzia di Borgotaro;
[...]
- il 4.9.2018 la banca, senza dare avviso alla cliente del titolo cambiario presentato per l'incasso, aveva richiesto la levata di protesto, motivando che la banca non aveva potuto procedere al pagamento della cambiale per mancanza di istruzioni della cliente depositante;
- il legale rappresentante della non era mai stato tempestivamente informato Parte_1
dalla banca della presentazione del titolo né della intenzione della banca di non pagarlo, nonostante sul conto corrente bancario vi fossero i fondi necessari al pagamento;
pagina 2 di 8 - la era stata informata solo a protesto avvenuto, in tal modo precludendogli la Parte_1
possibilità di effettuare il pagamento direttamente nelle mani del notaio così da evitare la pubblicazione dello stesso;
- era obbligo della banca di dare immediata comunicazione alla cliente depositante della intenzione di non pagare il titolo presentato all'incasso;
- il comportamento della banca aveva creato discredito commerciale dell'attrice e la sua posizione sul mercato sia in termini di accesso al credito che di affidabilità commerciale;
- era quindi configurabile una responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza e dei principi di buona fede e di correttezza, con conseguente danno risarcibile quantificato per illegittima elevazione del protesto cambiario.
L'attrice concludeva chiedendo la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 20.000,00
2. Si costituiva in giudizio sponendo: Controparte_1
- la cambiale era stata domiciliata dalla presso l'Agenzia di Borgo Val di Taro Parte_1 ove l'attrice aveva un conto corrente di corrispondenza;
- attesa la necessità di specifica autorizzazione per l'addebito del titolo sul conto corrente, qualche tempo prima della scadenza del titolo, l'operatore della banca aveva contattato l'attrice, riferendo che sarebbe stata necessaria l'autorizzazione per l'addebito in conto, ma parte attrice non aveva formalizzato alcun esplicito ordine di pagamento;
- alla scadenza del titolo ed in assenza di apposite istruzioni da parte del , la Parte_1
banca era stata costretta ad inviare il titolo al Notaio per la levata del protesto;
- nessuna normativa prevedeva l'addebito in conto corrente della cambiale (a differenza degli assegni) e pertanto il pagamento della cambiale poteva avvenire solo a seguito di una pattuizione tra banca e cliente;
- non vi era alcun obbligo contrattuale a carico della banca di procedere all'addebito in conto corrente, a prescindere dalla provvista;
- in assenza di istruzioni da parte dell'attrice non era quindi possibile procedere all'addebito in conto corrente;
- il danno non era comunque provato.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto delle domande attrici.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 778/2021, rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la affidandosi a due Parte_1
pagina 3 di 8 motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
6. All'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata pronunciata nei confronti della
[...]
ma che la stessa è stata trasformata in Parte_2 Parte_1
8. Sempre in via preliminare la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342
c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la banca appellata, l'atto di appello sarebbe privo della necessaria specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c..
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso anche recentemente dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum: "in questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass.
2320/2023)” (Cass. n. 26151/2023).
10. Nella fattispecie, l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si pagina 4 di 8 intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
11. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata ritenendo che nella fattispecie la banca - quale domiciliataria della cambiale - aveva l'obbligo di pagare il titolo presentato all'incasso con i fondi presenti sul conto corrente, anche senza specifica autorizzazione da parte della debitrice/correntista; la banca non aveva neppure avvisato la correntista della presentazione del titolo per l'incasso, lasciando scadere il termine di esigibilità e quindi aveva elevato illegittimamente il protesto, posto che il conto corrente aveva fondi sufficienti a coprire il pagamento. La banca non aveva fornito la prova della comunicazione che il funzionario dell'agenzia avrebbe inviato alla cliente per ottenere l'autorizzazione a pagare l'effetto prima dell'elevazione del protesto del
4.9.2018 (autorizzazione che è stata richiesta solo dopo).
12. Tale tesi è contrastata dalla banca, secondo la quale non vi sarebbe alcun obbligo specifico di avvisare preventivamente la cliente della presentazione del titolo o della sua scadenza, rientrando tale comportamento semmai nella mera consuetudine bancaria, giuridicamente irrilevante. Secondo la prospettazione dell'istituto di credito, non essendo pervenuta alla banca alcuna autorizzazione da parte della , decorsi i termini, la filiale Parte_1
aveva correttamente inviato al protesto l'effetto (anche se il conto presentava la provvista per il pagamento -circostanza non contestata). Pertanto, secondo l'appellata, in difetto di specifica pattuizione, la mera sussistenza di fondi sul conto corrente non sarebbe stata sufficiente ad effettuare il pagamento, ma sarebbe stata necessario uno specifico ordine di pagamento per l'addebito sul conto da parte della . Parte_1
13. La Corte osserva quanto segue.
14. La società appellante sostiene, in sintesi, la responsabilità della banca la quale, a seguito della presentazione all'incasso della cambiale di € 1.250,00 in scadenza 31.8.2018, aveva elevato il protesto senza avvisare la cliente in forza di un mandato di pagamento in capo alla banca domiciliataria, rappresentato dalla domiciliazione stessa, nonché dalla predisposizione della provvista sul conto corrente. La Corte osserva che la domiciliazione degli effetti, prevista all'art. 4 del R.D. n. 1669/1933 (1), determina la facoltà per il debitore di pagare la
(1) Art.
4. La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo. Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.
pagina 5 di 8 cambiale tanto al domicilio del trattario quanto al domicilio di un terzo, normalmente individuato nell'istituto bancario presso cui il debitore stesso possiede un conto corrente. La domiciliazione del titolo presso la banca è quindi sufficiente affinché l'istituto di credito sia da considerarsi mandatario del pagamento, a condizione ovviamente che vi sia la provvista sul conto corrente.
15. A tale proposito, la Cassazione ha precisato che in tema di prova dell'esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l'istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell'art. 4 legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente (Cass. n. 22960/2007; idem n. 5116/2025).
16. Considerato che la cambiale era domiciliata presso la banca appellata, circostanza neppure contestata dall'istituto di credito, quest'ultimo avrebbe dovuto onorare il pagamento in forza di un suo obbligo eludibile solo in assenza di fondi;
d'altra parte, il protesto è stato elevato perché “il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni” (v. levata di protesto – doc. 1 fas. app.nte). In altri termini, l'effetto cambiario è stato protestato per mancanza di un apposito ordine di pagamento mediante addebito sul conto e non per mancanza di provvista.
17. Ne consegue la responsabilità della banca che non ha provveduto ad effettuare il pagamento anche in assenza di un ordine specifico di pagamento della , pur essendo Parte_1
domiciliataria del titolo;
né peraltro risulta provata l'allegazione della banca secondo la quale la filiale avrebbe immediatamente avvisato la della presentazione all'incasso Parte_1 dell'effetto cambiario (2). A tal fine è sufficiente ricordare che “gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase cosi avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 L. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per
l'operazione non andata a buon fine” (Cass. n. 2549/2020).
18. In conclusione, per effetto della domiciliazione del titolo cambiario e per la presenza di
(2) La stessa banca in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2020 non ha reiterato le istanze istruttorie, che pertanto devono ritenersi rinunciate e non riproposte neppure nel presente grado.
pagina 6 di 8 fondi sul conto corrente (circostanze pacifiche), la banca avrebbe dovuto provvedere al pagamento, a prescindere da una specifica autorizzazione da parte della e quindi Parte_1
non elevare il protesto.
19. Purtuttavia, l'appellante non può conseguire il risultato ambito della condanna della banca al risarcimento del danno. Difatti in relazione all'accertamento dell'inadempimento della banca, l'appellante con il secondo motivo di gravame censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto privo di riscontro probatorio, non essendo stato prodotto alcun documento attestante la pubblicazione del protesto sul Bollettino della CCIIAA. Secondo l'appellante, il protesto avrebbe in realtà un'efficacia oggettivamente dannosa a prescindere dalla sua pubblicazione sul Bollettino, in quanto lesivo della reputazione commerciale, dell'immagine e della dignità dell'imprenditore, potendo essere comunque diffuso e conosciuto con altri mezzi (Centrale Rischi, internet, scritture contabili ecc.). Pertanto, dall'illegittimo protesto sarebbe derivato un danno morale ed economico quantificato in € 20.000,00.
20. Orbene, il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive (v. Cass.
n. 12637/2025).
21. Anche la sola segnalazione alla Centrale Rischi non è sufficiente ad integrare la prova del danno: “in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. n. 6589/2023, n. 11732/2024). Invero in tema di risarcimento del danno da protesto, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio che deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (v. Cass. n.
31537/2018).
pagina 7 di 8 22. Nella fattispecie il danno invocato risulta carente sotto il profilo probatorio, non essendo provata non solo la pubblicazione del protesto sul Bollettino ma non essendo stati forniti altri elementi probatori da cui inferire la diffusione della notizia del protesto e delle conseguenze da esso derivate. Per quanto una lesione alla reputazione possa presumersi in relazione alla posizione di chi, esercitando attività commerciale, si veda illegittimamente protestato, la mancanza di qualsiasi allegazione circa l'attività svolta e di elementi da cui inferire il credito commerciale del quale l'appellante godeva, non consente una valutazione neppure equitativa.
23. In conclusione, l'appello deve essere rigettato;
sebbene debba riconoscersi una responsabilità della banca appellata, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto di allegazione e prova del danno. Per tale ragione sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
24. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 778/2021;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1711 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Patrizi (c.f. ) e C.F._1
Vitaliano Bacchi (C.F. ) con domicilio digitale eletto agli indirizzi C.F._2
p.e.c. giusta procura in atti Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Scotti (c.f.
) e Andrea Monti ( ) con domicilio digitale C.F._3 C.F._4
eletto agli indirizzi p.e.c.: giusta Email_3 Email_4
procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 778/2021 del 27.4.2021, pubblicata il
20.05.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.11.2024:
Appellante : Parte_1
pagina 1 di 8 “Accertarsi l'illegittimità della sentenza nei capi di essa fatti oggetto di gravame secondo le ragioni di diritto rassegnate in premessa in accoglimento della proposta impugnazione.
Dichiararsi conseguentemente illegittima la sentenza oggetto di impugnazione, in accoglimento del proposto appello, riformandola secondo statuizione che accerti il diritto risarcitorio dell'appellante e la correlativa responsabilità civile contrattuale da inadempimento del convenuto appellato per avere cagionato con l'illegittimo protesto richiesto contra legem rilevante danno morale ed economico all'azienda appellante.
Condannarsi infine la appellata al pagamento in favore di parte attrice appellante CP_1 della somma di euro ventimila,00 per la causale risarcitoria contrattuale esposta, confermato il petitum di domanda originaria, maggiorata di interessi legali dalla data dell'infortunio e con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.”
Appellata ): Controparte_1
“in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte in premesse, la improponibilità o inammissibilità dell'appello de quo per violazione dell'art. 342 cpc ovvero dell'art. 348 bis cpc, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito: ove occorra, rigettare l'appello proposto da come in atti avverso la Parte_1 sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma n. 778/2021 oggetto di impugnazione, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per l'effetto confermare la sentenza medesima, dando ogni altro connesso provvedimento del caso e di legge;
In ogni caso: col favore delle spese tutte anche di secondo grado, oltre accessori di legge ed oltre, ove ritenuto, alla condanna d'ufficio ex art. 96 cpc comma 3”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (poi (da qui Parte_2 Parte_1
) con atto di citazione del 26.11.2018 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Parma la da qui banca), esponendo: Controparte_1
- il 26.06.2018 aveva emesso in favore della ditta una Controparte_2 cambiale pagherò di € 1.250,00 al 31.08.2018;
- la ditta aveva presentato all'incasso la cambiale presso la CP_2 CP_1
agenzia di Borgotaro;
[...]
- il 4.9.2018 la banca, senza dare avviso alla cliente del titolo cambiario presentato per l'incasso, aveva richiesto la levata di protesto, motivando che la banca non aveva potuto procedere al pagamento della cambiale per mancanza di istruzioni della cliente depositante;
- il legale rappresentante della non era mai stato tempestivamente informato Parte_1
dalla banca della presentazione del titolo né della intenzione della banca di non pagarlo, nonostante sul conto corrente bancario vi fossero i fondi necessari al pagamento;
pagina 2 di 8 - la era stata informata solo a protesto avvenuto, in tal modo precludendogli la Parte_1
possibilità di effettuare il pagamento direttamente nelle mani del notaio così da evitare la pubblicazione dello stesso;
- era obbligo della banca di dare immediata comunicazione alla cliente depositante della intenzione di non pagare il titolo presentato all'incasso;
- il comportamento della banca aveva creato discredito commerciale dell'attrice e la sua posizione sul mercato sia in termini di accesso al credito che di affidabilità commerciale;
- era quindi configurabile una responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza e dei principi di buona fede e di correttezza, con conseguente danno risarcibile quantificato per illegittima elevazione del protesto cambiario.
L'attrice concludeva chiedendo la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 20.000,00
2. Si costituiva in giudizio sponendo: Controparte_1
- la cambiale era stata domiciliata dalla presso l'Agenzia di Borgo Val di Taro Parte_1 ove l'attrice aveva un conto corrente di corrispondenza;
- attesa la necessità di specifica autorizzazione per l'addebito del titolo sul conto corrente, qualche tempo prima della scadenza del titolo, l'operatore della banca aveva contattato l'attrice, riferendo che sarebbe stata necessaria l'autorizzazione per l'addebito in conto, ma parte attrice non aveva formalizzato alcun esplicito ordine di pagamento;
- alla scadenza del titolo ed in assenza di apposite istruzioni da parte del , la Parte_1
banca era stata costretta ad inviare il titolo al Notaio per la levata del protesto;
- nessuna normativa prevedeva l'addebito in conto corrente della cambiale (a differenza degli assegni) e pertanto il pagamento della cambiale poteva avvenire solo a seguito di una pattuizione tra banca e cliente;
- non vi era alcun obbligo contrattuale a carico della banca di procedere all'addebito in conto corrente, a prescindere dalla provvista;
- in assenza di istruzioni da parte dell'attrice non era quindi possibile procedere all'addebito in conto corrente;
- il danno non era comunque provato.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto delle domande attrici.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 778/2021, rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la affidandosi a due Parte_1
pagina 3 di 8 motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
6. All'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata pronunciata nei confronti della
[...]
ma che la stessa è stata trasformata in Parte_2 Parte_1
8. Sempre in via preliminare la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342
c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la banca appellata, l'atto di appello sarebbe privo della necessaria specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c..
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso anche recentemente dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum: "in questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass.
2320/2023)” (Cass. n. 26151/2023).
10. Nella fattispecie, l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si pagina 4 di 8 intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
11. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata ritenendo che nella fattispecie la banca - quale domiciliataria della cambiale - aveva l'obbligo di pagare il titolo presentato all'incasso con i fondi presenti sul conto corrente, anche senza specifica autorizzazione da parte della debitrice/correntista; la banca non aveva neppure avvisato la correntista della presentazione del titolo per l'incasso, lasciando scadere il termine di esigibilità e quindi aveva elevato illegittimamente il protesto, posto che il conto corrente aveva fondi sufficienti a coprire il pagamento. La banca non aveva fornito la prova della comunicazione che il funzionario dell'agenzia avrebbe inviato alla cliente per ottenere l'autorizzazione a pagare l'effetto prima dell'elevazione del protesto del
4.9.2018 (autorizzazione che è stata richiesta solo dopo).
12. Tale tesi è contrastata dalla banca, secondo la quale non vi sarebbe alcun obbligo specifico di avvisare preventivamente la cliente della presentazione del titolo o della sua scadenza, rientrando tale comportamento semmai nella mera consuetudine bancaria, giuridicamente irrilevante. Secondo la prospettazione dell'istituto di credito, non essendo pervenuta alla banca alcuna autorizzazione da parte della , decorsi i termini, la filiale Parte_1
aveva correttamente inviato al protesto l'effetto (anche se il conto presentava la provvista per il pagamento -circostanza non contestata). Pertanto, secondo l'appellata, in difetto di specifica pattuizione, la mera sussistenza di fondi sul conto corrente non sarebbe stata sufficiente ad effettuare il pagamento, ma sarebbe stata necessario uno specifico ordine di pagamento per l'addebito sul conto da parte della . Parte_1
13. La Corte osserva quanto segue.
14. La società appellante sostiene, in sintesi, la responsabilità della banca la quale, a seguito della presentazione all'incasso della cambiale di € 1.250,00 in scadenza 31.8.2018, aveva elevato il protesto senza avvisare la cliente in forza di un mandato di pagamento in capo alla banca domiciliataria, rappresentato dalla domiciliazione stessa, nonché dalla predisposizione della provvista sul conto corrente. La Corte osserva che la domiciliazione degli effetti, prevista all'art. 4 del R.D. n. 1669/1933 (1), determina la facoltà per il debitore di pagare la
(1) Art.
4. La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo. Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.
pagina 5 di 8 cambiale tanto al domicilio del trattario quanto al domicilio di un terzo, normalmente individuato nell'istituto bancario presso cui il debitore stesso possiede un conto corrente. La domiciliazione del titolo presso la banca è quindi sufficiente affinché l'istituto di credito sia da considerarsi mandatario del pagamento, a condizione ovviamente che vi sia la provvista sul conto corrente.
15. A tale proposito, la Cassazione ha precisato che in tema di prova dell'esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l'istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell'art. 4 legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente (Cass. n. 22960/2007; idem n. 5116/2025).
16. Considerato che la cambiale era domiciliata presso la banca appellata, circostanza neppure contestata dall'istituto di credito, quest'ultimo avrebbe dovuto onorare il pagamento in forza di un suo obbligo eludibile solo in assenza di fondi;
d'altra parte, il protesto è stato elevato perché “il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni” (v. levata di protesto – doc. 1 fas. app.nte). In altri termini, l'effetto cambiario è stato protestato per mancanza di un apposito ordine di pagamento mediante addebito sul conto e non per mancanza di provvista.
17. Ne consegue la responsabilità della banca che non ha provveduto ad effettuare il pagamento anche in assenza di un ordine specifico di pagamento della , pur essendo Parte_1
domiciliataria del titolo;
né peraltro risulta provata l'allegazione della banca secondo la quale la filiale avrebbe immediatamente avvisato la della presentazione all'incasso Parte_1 dell'effetto cambiario (2). A tal fine è sufficiente ricordare che “gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase cosi avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 L. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per
l'operazione non andata a buon fine” (Cass. n. 2549/2020).
18. In conclusione, per effetto della domiciliazione del titolo cambiario e per la presenza di
(2) La stessa banca in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2020 non ha reiterato le istanze istruttorie, che pertanto devono ritenersi rinunciate e non riproposte neppure nel presente grado.
pagina 6 di 8 fondi sul conto corrente (circostanze pacifiche), la banca avrebbe dovuto provvedere al pagamento, a prescindere da una specifica autorizzazione da parte della e quindi Parte_1
non elevare il protesto.
19. Purtuttavia, l'appellante non può conseguire il risultato ambito della condanna della banca al risarcimento del danno. Difatti in relazione all'accertamento dell'inadempimento della banca, l'appellante con il secondo motivo di gravame censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto privo di riscontro probatorio, non essendo stato prodotto alcun documento attestante la pubblicazione del protesto sul Bollettino della CCIIAA. Secondo l'appellante, il protesto avrebbe in realtà un'efficacia oggettivamente dannosa a prescindere dalla sua pubblicazione sul Bollettino, in quanto lesivo della reputazione commerciale, dell'immagine e della dignità dell'imprenditore, potendo essere comunque diffuso e conosciuto con altri mezzi (Centrale Rischi, internet, scritture contabili ecc.). Pertanto, dall'illegittimo protesto sarebbe derivato un danno morale ed economico quantificato in € 20.000,00.
20. Orbene, il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive (v. Cass.
n. 12637/2025).
21. Anche la sola segnalazione alla Centrale Rischi non è sufficiente ad integrare la prova del danno: “in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. n. 6589/2023, n. 11732/2024). Invero in tema di risarcimento del danno da protesto, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio che deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (v. Cass. n.
31537/2018).
pagina 7 di 8 22. Nella fattispecie il danno invocato risulta carente sotto il profilo probatorio, non essendo provata non solo la pubblicazione del protesto sul Bollettino ma non essendo stati forniti altri elementi probatori da cui inferire la diffusione della notizia del protesto e delle conseguenze da esso derivate. Per quanto una lesione alla reputazione possa presumersi in relazione alla posizione di chi, esercitando attività commerciale, si veda illegittimamente protestato, la mancanza di qualsiasi allegazione circa l'attività svolta e di elementi da cui inferire il credito commerciale del quale l'appellante godeva, non consente una valutazione neppure equitativa.
23. In conclusione, l'appello deve essere rigettato;
sebbene debba riconoscersi una responsabilità della banca appellata, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto di allegazione e prova del danno. Per tale ragione sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
24. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 778/2021;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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