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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 630/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 630/2023 promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SASCHIA SOLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SASCHIA SOLI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: conclude per la conferma dei provvedimenti provvisori Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali provvisori.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato in data 8.2.2023, conveniva in giudizio il Parte_1 marito, ed esponeva: di avere contratto con lui matrimonio civile in data 17.4.2004 e Controparte_1 Per_ che dall'unione erano nati tre figli, (il 14.9.2002), (il 22.7.2007) e (il 19.4.2013); Per_1 Per_2 che con sentenza del 31.1.2023 il tribunale di Perugia aveva pronunciato la loro separazione personale disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna in forma libera, nonché un contributo a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione.
All'udienza presidenziale del 30.5.2023, ove compariva solo la ricorrente, quest'ultima riferiva che i figli si erano trasferiti a vivere a casa del padre, dopo che l'abitazione materna era stata distrutta da un incendio;
riferiva inoltre di essere stata assunta come barista, per lo stipendio mensile di € 1.400,00, e di vivere presso una collega di lavoro.
All'esito della fase presidenziale – nel corso della quale si procedeva anche all'audizione del minore
– la presidente del Tribunale, con ordinanza del 17.7.2023, dato atto dell'impossibilità di Per_2 esperire il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori disponendo: 1) l'affido Per_ condiviso dei figli minori e con collocazione presso il padre;
2) la regolamentazione della Per_2 frequentazione materna in forma libera, previo accordo con il padre e nel rispetto delle esigenze scolastiche e d extrascolastiche dei figli, e comunque, in caso di disaccordo, per due pomeriggi a settimana e nel week end (sabato e domenica), a settimane alternate;
3) un contributo della madre, al mantenimento dei tre figli mediante versamento al sig. della somma mensile di € Controparte_1
300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimetteva la causa dinanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza del 9.10.2024, il giudice istruttore dichiarava la contumacia del resistente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, in assenza di attività istruttoria.
Alla successiva udienza del 2.4.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio, senza assegnazione di termini per gli atti conclusivi, stante la rinuncia della ricorrente.
****
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Invero, appare evidente come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che è decorso oltre un anno dalla separazione, che da allora si è protratta senza interruzioni.
pagina 2 di 4 Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Quanto alle statuizioni accessorie, deve innanzitutto confermarsi l'affido condiviso a entrambi i Per_ genitori dei figli minori (ormai prossimo al compimento della maggiore età) e Per_2
Come osservato già nell'ordinanza presidenziale, se pure il signor non si è costituito e non CP_1 può quindi farsi riferimento ad eventuali elementi emergenti dalla posizione assunta in giudizio, non può dedursene il suo disinteresse alle necessità dei figli, vista la positiva collaborazione genitoriale seguita all'incendio della casa della sig.ra e la decisione di occuparsi in maniera prioritaria Pt_1 dei bisogni della prole, con lui convivente. Anche dall'audizione del minore è emerso che il Per_2 ragazzo riceve supporto da parte di entrambi i genitori, pur nella complicata situazione rappresentata dalla necessità di trasferirsi dal padre e dalla bocciatura scolastica ricevuta.
Inoltre, non è stato rappresentato nessun elemento ostativo all'affido condiviso neppure successivamente alla fase presidenziale, considerato che le informazioni acquisite presso il
Tribunale per i minorenni hanno chiarito che non pende nessun procedimento a tutela dei minori Per_ e riscontrando indirettamente l'atteggiamento collaborativo emerso dalle audizioni Per_2 personali svolte e la stabilità della situazione familiare.
In proposito va anche osservato che i Servizi sociali del Comune di Collazzone, ai quali è stato dato incarico di monitorare il nucleo familiare, nonché di attivare in favore dei minori un servizio di educativa domiciliare, non hanno segnalato nessuna situazione pregiudizievole.
Per le stesse ragioni può mantenersi il collocamento dei minori presso il padre e il regime di frequentazione dettato con l'ordinanza presidenziale, in conformità alle richieste della ricorrente.
Infine, in difetto di elementi nuovi in ordine alle condizioni economiche delle parti, ritiene il collegio di dover confermare, nella presente sede, il contenuto dell'ordinanza presidenziale, in ordine all'entità del contributo mensile a carico della sig.ra per il mantenimento dei figli Pt_1 Per_ minori e nonché della figlia che sebbene maggiorenne, non è ancora Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il 17.4.2004 tra
[...]
, nata a [...] il giorno 11.3.1985, e nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 5.4.1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 64, parte I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori e con Per_2 Persona_4 collocazione presso il padre;
pagina 3 di 4 3) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà, Parte_1 previo accordo con il sig. e compatibilmente con le esigenze scolastiche e Controparte_1 ricreative dei minori;
in caso di contrasto tra i genitori, la sig.ra potrà comunque vedere e Pt_1 tenere con sé i figli minori per due pomeriggi a settimana e a settimane alternate nel weekend
(sabato e domenica), anche con pernottamento;
4) Dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei figli , Parte_1 Per_1 Per_ e corrispondendo al sig. la somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 Per_5 Controparte_1 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 9 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 630/2023 promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SASCHIA SOLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SASCHIA SOLI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: conclude per la conferma dei provvedimenti provvisori Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali provvisori.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato in data 8.2.2023, conveniva in giudizio il Parte_1 marito, ed esponeva: di avere contratto con lui matrimonio civile in data 17.4.2004 e Controparte_1 Per_ che dall'unione erano nati tre figli, (il 14.9.2002), (il 22.7.2007) e (il 19.4.2013); Per_1 Per_2 che con sentenza del 31.1.2023 il tribunale di Perugia aveva pronunciato la loro separazione personale disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna in forma libera, nonché un contributo a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione.
All'udienza presidenziale del 30.5.2023, ove compariva solo la ricorrente, quest'ultima riferiva che i figli si erano trasferiti a vivere a casa del padre, dopo che l'abitazione materna era stata distrutta da un incendio;
riferiva inoltre di essere stata assunta come barista, per lo stipendio mensile di € 1.400,00, e di vivere presso una collega di lavoro.
All'esito della fase presidenziale – nel corso della quale si procedeva anche all'audizione del minore
– la presidente del Tribunale, con ordinanza del 17.7.2023, dato atto dell'impossibilità di Per_2 esperire il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori disponendo: 1) l'affido Per_ condiviso dei figli minori e con collocazione presso il padre;
2) la regolamentazione della Per_2 frequentazione materna in forma libera, previo accordo con il padre e nel rispetto delle esigenze scolastiche e d extrascolastiche dei figli, e comunque, in caso di disaccordo, per due pomeriggi a settimana e nel week end (sabato e domenica), a settimane alternate;
3) un contributo della madre, al mantenimento dei tre figli mediante versamento al sig. della somma mensile di € Controparte_1
300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimetteva la causa dinanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza del 9.10.2024, il giudice istruttore dichiarava la contumacia del resistente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, in assenza di attività istruttoria.
Alla successiva udienza del 2.4.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio, senza assegnazione di termini per gli atti conclusivi, stante la rinuncia della ricorrente.
****
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Invero, appare evidente come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che è decorso oltre un anno dalla separazione, che da allora si è protratta senza interruzioni.
pagina 2 di 4 Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Quanto alle statuizioni accessorie, deve innanzitutto confermarsi l'affido condiviso a entrambi i Per_ genitori dei figli minori (ormai prossimo al compimento della maggiore età) e Per_2
Come osservato già nell'ordinanza presidenziale, se pure il signor non si è costituito e non CP_1 può quindi farsi riferimento ad eventuali elementi emergenti dalla posizione assunta in giudizio, non può dedursene il suo disinteresse alle necessità dei figli, vista la positiva collaborazione genitoriale seguita all'incendio della casa della sig.ra e la decisione di occuparsi in maniera prioritaria Pt_1 dei bisogni della prole, con lui convivente. Anche dall'audizione del minore è emerso che il Per_2 ragazzo riceve supporto da parte di entrambi i genitori, pur nella complicata situazione rappresentata dalla necessità di trasferirsi dal padre e dalla bocciatura scolastica ricevuta.
Inoltre, non è stato rappresentato nessun elemento ostativo all'affido condiviso neppure successivamente alla fase presidenziale, considerato che le informazioni acquisite presso il
Tribunale per i minorenni hanno chiarito che non pende nessun procedimento a tutela dei minori Per_ e riscontrando indirettamente l'atteggiamento collaborativo emerso dalle audizioni Per_2 personali svolte e la stabilità della situazione familiare.
In proposito va anche osservato che i Servizi sociali del Comune di Collazzone, ai quali è stato dato incarico di monitorare il nucleo familiare, nonché di attivare in favore dei minori un servizio di educativa domiciliare, non hanno segnalato nessuna situazione pregiudizievole.
Per le stesse ragioni può mantenersi il collocamento dei minori presso il padre e il regime di frequentazione dettato con l'ordinanza presidenziale, in conformità alle richieste della ricorrente.
Infine, in difetto di elementi nuovi in ordine alle condizioni economiche delle parti, ritiene il collegio di dover confermare, nella presente sede, il contenuto dell'ordinanza presidenziale, in ordine all'entità del contributo mensile a carico della sig.ra per il mantenimento dei figli Pt_1 Per_ minori e nonché della figlia che sebbene maggiorenne, non è ancora Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il 17.4.2004 tra
[...]
, nata a [...] il giorno 11.3.1985, e nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 5.4.1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 64, parte I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori e con Per_2 Persona_4 collocazione presso il padre;
pagina 3 di 4 3) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà, Parte_1 previo accordo con il sig. e compatibilmente con le esigenze scolastiche e Controparte_1 ricreative dei minori;
in caso di contrasto tra i genitori, la sig.ra potrà comunque vedere e Pt_1 tenere con sé i figli minori per due pomeriggi a settimana e a settimane alternate nel weekend
(sabato e domenica), anche con pernottamento;
4) Dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei figli , Parte_1 Per_1 Per_ e corrispondendo al sig. la somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 Per_5 Controparte_1 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 9 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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