Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. UC GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 738/2024 proposta in via congiunta da nato a [...] il [...] Parte_1 vv. Rossella Pietroforte;
e
, nata a [...] il [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Greco;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) in data 5.07.2008, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 2008, al N. 40, Parte I, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e in collocato presso la madre nella casa Per_1 familiare sita in C (RM), via rosa calabresi numero 9, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo preavviso ed accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi dei coniugi e delle prevalenti esigenze del minore. potrà trascorrere un egual periodo di Per_1 frequentazione con la madre e con il padre, dandocene i genitori preventiva comunicazione.
- la casa familiare sita in Cerveteri (RM) via Rosa Calabresi numero 9, di proprietà del signor Pt_1 resterà assegnata alla signora che la abiterà unitamente al figlio , a condizione che il CP_1 Per_1 compagno della signora si trasferisca stabilmente nell'immo he pertanto la stessa CP_1 non inizi una convivenza more uxorio con il medesimo nella casa familiare. L'assegnazione della casa
- il signor i impegna e si obbliga a versare l'intera rata di mutuo gravante sulla casa familiare, Pt_1 rateo mensile che ammonta ad oggi a 400 €:
- il signor i impegna e si obbliga a corrispondere alla signora la somma mensile di 200 Pt_1 CP_1
€ a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore da corrispondersi entro e non oltre Per_1 il giorno 10 di ogni mese. Detto importo sarà rivalutato an te secondo gli indici Istat come per legge.
- i coniugi parteciperanno in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative, previamente concordate tra gli stessi, che si rendessero necessarie per secondo Per_1 il protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati in essere presso il tribunale di Civitavec oncorda espressamente che i coniugi divideranno al 50% tra loro le spese afferenti il materiale ordinario scolastico di , le spese relative alle gite scolastiche giornaliere di e la spesa per regali di Per_1 Per_1 amici e compagni di classe a cui il minore è invitato a partecipare. Con riguardo alle voci di spesa che necessitano del consenso di entrambi i genitori, a fronte di una richiesta scritta del genitore che propone la spesa, l'altro genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta.
- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
- i coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei reciproci passaporti mentre per il passaporto del minore sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott. UC EL