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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14463/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico GHETTI ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a LA (BO), al Corso G. Mazzini, n. 207 RICORRENTI
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a LA il 21 agosto 1993. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 2 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da richiesta delle parti le spese processuali devono essere poste a carico della signora
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(BO) il 4 ottobre 1970 e nato a [...] in data [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a LA il 21 agosto 1993, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 5 P. 1 anno 1993; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) a fare data far data del mese successivo a quello della pubblicazione della presente sentenza pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_2 all'iban [...], entro il giorno 25 di ogni mese, Pt_1
a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno mensile di 450,00 euro da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni rapporto rispetto ai beni facenti parte della comunione;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali integralmente in capo alla signora Pt_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico GHETTI ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a LA (BO), al Corso G. Mazzini, n. 207 RICORRENTI
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a LA il 21 agosto 1993. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 2 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da richiesta delle parti le spese processuali devono essere poste a carico della signora
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(BO) il 4 ottobre 1970 e nato a [...] in data [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a LA il 21 agosto 1993, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 5 P. 1 anno 1993; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) a fare data far data del mese successivo a quello della pubblicazione della presente sentenza pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_2 all'iban [...], entro il giorno 25 di ogni mese, Pt_1
a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno mensile di 450,00 euro da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni rapporto rispetto ai beni facenti parte della comunione;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali integralmente in capo alla signora Pt_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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