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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 10753/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonio Cimino e MariaLina
Repetto,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
e di
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Francesco Gatto,
Convenuti
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e dei convenuti: come da note scritte del 8-9.7.2025;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 31.10.2024 ha chiesto che, a modifica delle Parte_1
condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 5024/2015 del 30.9.2015, fosse revocato CP_ l'obbligo di contribuzione posto a suo carico per il mantenimento del figlio (nato il
20.3.2003 dalla relazione sentimentale intrattenuta con;
Controparte_1
con comparse di risposta del 24.1.2025 si sono costituiti in giudizio i convenuti, instando entrambi per il rigetto della domanda attorea e per la conferma dell'assegno di mantenimento stabilito in forza del decreto n. 5024/2015 sopra richiamato;
nel prosieguo del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n. 5024/2015 del
30.9.2015,
Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni concordate) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
2 CP_
“preso atto dell'intervenuto inserimento in modo non occasionale del figlio nel mondo del lavoro, viene revocata l'obbligazione posta a carico dei genitori di provvedere al CP_ mantenimento ulteriore ordinario e alle spese straordinarie per il figlio;
quanto alle pretese della sig.ra in ordine al mantenimento ordinario e straordinario CP_1
CP_ pregresso per , il sig. verserà alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 3.500,00, a tacitazione delle pretese da lei vantate a tale titolo, da corrispondere in 10 rate mensili di 350,00 euro ciascuna, a far data dal mese di luglio 2025 e ciascuna da versare entro il giorno 28 di ogni mese;
spese legali interamente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonio Cimino e MariaLina
Repetto,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
e di
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Francesco Gatto,
Convenuti
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e dei convenuti: come da note scritte del 8-9.7.2025;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 31.10.2024 ha chiesto che, a modifica delle Parte_1
condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 5024/2015 del 30.9.2015, fosse revocato CP_ l'obbligo di contribuzione posto a suo carico per il mantenimento del figlio (nato il
20.3.2003 dalla relazione sentimentale intrattenuta con;
Controparte_1
con comparse di risposta del 24.1.2025 si sono costituiti in giudizio i convenuti, instando entrambi per il rigetto della domanda attorea e per la conferma dell'assegno di mantenimento stabilito in forza del decreto n. 5024/2015 sopra richiamato;
nel prosieguo del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n. 5024/2015 del
30.9.2015,
Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni concordate) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
2 CP_
“preso atto dell'intervenuto inserimento in modo non occasionale del figlio nel mondo del lavoro, viene revocata l'obbligazione posta a carico dei genitori di provvedere al CP_ mantenimento ulteriore ordinario e alle spese straordinarie per il figlio;
quanto alle pretese della sig.ra in ordine al mantenimento ordinario e straordinario CP_1
CP_ pregresso per , il sig. verserà alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 3.500,00, a tacitazione delle pretese da lei vantate a tale titolo, da corrispondere in 10 rate mensili di 350,00 euro ciascuna, a far data dal mese di luglio 2025 e ciascuna da versare entro il giorno 28 di ogni mese;
spese legali interamente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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