Art. 3.
Al maggior onere di lire 17 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggior onere di lire 17 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.