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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 10479/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
rapp.ta e difesa - disgiuntamente e congiuntamente - giusta procura alle Parte_1 liti in calce al ricorso introduttivo – dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, con studio in Napoli, via Benedetto Cariteo, 8, dove è elett.te domicilia;
Ricorrente E
in persona del Dott. , giusta procura del 17 Controparte_1 Controparte_2 settembre 2024, Repertorio n. 41025 Raccolta n. 14418, in qualità di procuratore della rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. MARCO MARAZZA e Controparte_1
DOMENICO DE FEO ,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Mathia Mario, sito in Napoli, Via Massimo Stanzione, 12 – 80129 giusta procura in calce alla memoria difensiva;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 30.4.2024 la ricorrente in epigrafe , dipendente della società convenuta dal 28.6.1988 , ha convenuto in giudizio ed ha chiesto di : Controparte_1
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013 CP_1 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente, come in premessa specificato, per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendali così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegati, per abbandonare i locali aziendali, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione dei tempi di ingresso ed uscita in azienda, come dedotti in premessa ovvero per quelli che stabilirà il giudicante, condannando la al pagamento delle differenze retributive a Controparte_1 favore della ricorrente per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento per raggiungere la propria postazione e collegarsi nonché per i tempi necessari, dopo essersi scollegata, per lasciare i locali aziendali, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.
A tal fine ha esposto:
-di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta società (allora SIP) in data
28.06.1988, inquadrata nel livello 5° del CCNL di categoria e di lavorare a Napoli al settore
Caring presso la sede sita al Centro Direzionale isola F7 (doc. 1 in atti);
- di occuparsi , dal novembre 2017, di attività di assistenza telefonica ed in modalità back office, commerciale ed amministrativa ai clienti business;
-che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di
7,38 ore;
-l'orario di inizio (dalle 7:50 alle 12:22) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale;
-l'orario di fine (15.28- 20:00) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici;
-che il 27 marzo 2013 (con efficacia dal 01.07.2013), con l'obiettivo dichiarato CP_1 di migliorare la produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. degli accordi che introducevano per i lavoratori in ambito , una nuova e diversa modalità della Controparte_3 prestazione lavorativa relativa alla disciplina dell'orario di lavoro (doc. 2 in atti) secondo cui
“L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro Controparte_3 mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la Pt_2 nuova modalità di attestazione stessa…”; che , dunque , rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, secondo le nuove modalità , la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali
(username e password); la prestazione si intende poi ultimata alle ore 16:38 , allorquando
2 il dipendente si scollega dal sistema , così escludendo dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, tempi di ingresso in azienda, timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), la fila agli ascensori e tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema;
in uscita, invece, non è computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema.
Conseguentemente, argomentando in punto di diritto la illegittimità delle nuove disposizioni contrattuali sull'orario di lavoro sotto diversi profili , ha adito il Giudice del lavoro rassegnando le conclusioni innanzi riportate.
Si è costituita che ha dedotto l'inammissibilità della domanda per Controparte_1
l'inscindibilità tra tutte le clausole degli accordi sottoscritti tra febbraio e marzo 2013 , costituenti un insieme interconnesso, in cui le varie clausole non possono essere qualificate come singole “entità autonome”, ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Quanto ai crediti rivendicati ha eccepito la prescrizione quinquennale. Ha concluso chiedendo in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza odierna , all'esito della camera di consiglio , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale allegata agli atti del fascicolo telematico .
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono ampiamente descritte in ricorso e , a parere della scrivente, per i punti nodali della presente controversia, concernenti la disciplina contrattuale in vigore, non necessitano di prova .
La ricorrente, come pure accertato in diversi giudizi aventi il medesimo oggetto, conclusosi con pronunce versate in atti, una volta entrata in azienda, necessita di un tempo - per raggiungere il proprio ufficio e collegarsi al sistema nonché per uscire dai locali aziendali una volta fatto il log-out - quantificabile in 14 minuti al giorno (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso).
Ciò in quanto, anche occasione anche delle pause pranzo di mezz'ora, bisogna sempre cliccare a sistema l'inizio pausa, prenotare l'ascensore e godere della stessa solo in uscita dai locali , mentre prima la pausa iniziava con la timbratura al tornello posto all'ingresso/uscita dei locali. Lo stesso discorso vale alla fine della pausa pranzo che si
3 certifica non più ai tornelli, ma in postazione. Rilevante poi è che la sede presso CP_1 cui lavora l'istante (al piano 7°) impiega centinaia di dipendenti che raggiungono gli uffici nel medesimo orario formando lunghe file ai tornelli, agli ascensori ecc.; lo stesso vale in uscita dagli uffici.
Quindi, come puntualmente osservato nelle pronunce allegate, la ricorrente deve entrare all'orario prestabilito e deve timbrare poi deve portarsi presso la sua postazione di lavoro, effettuare tutte le operazioni per poter da remoto lavorare e solo quando tali operazioni saranno terminate , inizia la sua giornata lavorativa con l'orario che deve rispettare di 7,38 minuti giornalieri. Alla fine della giornata , quando effettua il log out, viene calcolato l'orario di chiusura e le operazioni successive di spegnimento del computer fino alla nuova timbratura in uscita non sono inclusi nell'orario di lavoro.
Essendo queste le modalità operative, deve ritenersi che la ricorrente nel momento in cui è obbligata a timbrare all'entrata e all'uscita , superare i tornelli per entrare e uscire dai locali aziendali è già in quel momento a disposizione del datore di lavoro e sotto il suo controllo gerarchico disciplinare . Certamente ella non può tornare indietro e non andare a lavoro e nello stesso tempo deve rispettare determinate regole all'interno dei locali aziendali previsti dalla contrattazione collettiva e dalle regole generali di rispetto della proprietà privata.
Quindi dal momento in cui il lavoratore ha l'obbligo di timbrare ed entra nei locali aziendali per recarsi presso la sua postazione lavorativa è immediatamente sotto il controllo gerarchico disciplinare del datore di lavoro che oltre a sorvegliarlo gli ha già stabilito e ordinato dei compiti da svolgere . Il tempo quindi per recarsi presso la postazione di lavoro per la ricorrente , come per gli altri lavoratori , e poi accedere alla posizione lavorativa attraverso il meccanismo del collegamento, è già tempo di lavoro e deve essere remunerato.
3.La prima questione da affrontare, dunque, è di verificare se il cd. tempo occorrente per le descritte operazioni rientri o no nell' ambito della prestazione lavorativa.
Non ci sono dubbi circa la natura di prestazione lavorativa del tempo in oggetto.
L'art. 1/2 lettera a) del dlgs 66 del 2003 prevede che “ orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro , a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Il decreto poi stabilisce la durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 8 del detto decreto, richiamato dalla , esclude dal CP_1 tempo di lavoro quello necessario per recarsi dove il lavoratore deve rendere la sua prestazione ma non è questo il caso in esame Nel caso di specie , secondo il regolamento aziendale applicabile alla fattispecie in luogo del contratto collettivo del 2013, è previsto che il tempo occorrente dopo aver timbrato e superato i tornelli in entrata e in uscita all'interno
4 dei locali aziendali per poi recarsi alla postazione di lavoro , accendere il computer e collegarsi alla rete per poter iniziare l'attività lavorativa non debba essere considerato tempo di lavoro . Il lavoratore , tuttavia, è già sul posto di lavoro ha già iniziato a mettere a disposizione le proprie energie lavorative al datore di lavoro che ne controlla i movimenti e ne dispone attraverso il suo potere gerarchico – disciplinare.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del
Consiglio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale , e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva , i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Va altresì considerato che la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24828/2018 ricorda: “La non contestata natura subordinata del rapporto di lavoro esclude qualsivoglia autonomia organizzativa del prestatore sulla base di una disposizione di risultato, giacché
l'obbligazione a carico del prestatore di lavoro subordinato ex art. 2094 e ss. c.c. è di mezzi e non di risultato;
in tal caso il corrispettivo dovuto, ossia la retribuzione spettante al lavoratore, va commisurato alla durata temporale della messa a disposizione delle energie lavorative. Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, di talché va considerato come orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda
(ovvero nella specie all'esterno) nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi, ovvero non assoggettato al potere gerarchico ”.
L'assoggettamento al potere gerarchico/disciplinare è insito nella natura subordinata del rapporto di lavoro;
è orario di lavoro anche la sola presenza del lavoratore nel posto di lavoro che vale come messa a disposizione delle energie lavorative.
Il decreto legislativo citato , dunque , non consente alle parti di non retribuire una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge 148 regola questa ipotesi. Il contratto aziendale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che una volta determinato il tempo della prestazione lavorativa esso poi sia in parte gratuito.
L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativamente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone l'onerosità della prestazione. E la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato il principio
5 secondo cui “ Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità
- che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive
o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche). (Cass. 28.3.2017 n. 7925).
Tempo di lavoro , come già ricordato , è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104
, alla stregua delle Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo Accordo Sindacale, che sia a carico del dipendente il periodo di 14 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione, peraltro monitorata dall'azienda .
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.). Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni o d attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n. 7396). Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in
6 applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”. Nel caso in esame, i dipendenti come la ricorrente dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013 - così come dal regolamento aziendale- ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dalla ricorrente , sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line. Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già osservato «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465)”. A tali considerazioni si aggiunge il rilievo che, se la sussistenza dell'eterodirezione è forse maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line
(attività che si svolgono in ambiente di lavoro;
utilizzando software e hardware aziendali;
seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), analogo carattere eterodiretto è ,ad avviso del giudicante, ravvisabile anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, come del resto comprovato (anche) dalla circostanza che l'azienda richieda al datore di lavoro di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo.
4.Di conseguenza, a fronte della gratuità di una parte della prestazione lavorativa richiesta dalla datrice , le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere un corrispettivo
7 economico o un vantaggio immediato, in quanto la maggiore onerosità imposta al singolo lavoratore non può ritenersi adeguatamente compensata da un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Deve ,pertanto, affermarsi la nullità della clausola contrattuale contestata poiché non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, debba essere , nel caso di specie, disapplicato.
D'altra parte , l'art. 1419 c.c. , già utilizzato dalla giurisprudenza lavoristica in altre occasioni di declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali, prevede la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Non
è ben chiaro – in termini di precisione e puntualità - quanto sostenuto dalla convenuta , che ritiene le clausole degli accordi intervenuti inscindibili , e cioè quale sarebbe la diretta conseguenza dell' annullamento disposto per le altre parti del contratto che ne resterebbero coinvolte. Al contrario, la declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sostituita dalla norma imperativa o considerarsi non apposta . Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo della cd. franchigia.
Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in ordine al CP_1 contratto di prossimità e alla sua validità ed estensione nonché quelle relative al comportamento della ricorrente . La ricorrente, infatti, è una lavoratrice subordinata che ha necessariamente accettato le nuove modalità di prestazione lavorativa , non essendole consentita un'alternativa ; nemmeno la stessa poteva conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla sua posizione .
5.Sussiste, dunque, l'obbligo per la convenuta di retribuire l'arco temporale funzionale all'inizio e alla fine della prestazione lavorativa nonchè per il godimento della pausa , per un totale di 14 minuti giornalieri . Sullo specifico punto non occorre alcuna dimostrazione in ordine al cd. quantum , risultando accertato in diverse pronunce giudiziali aventi oggetto analogo al presente , relative a lavoratori con mansioni uguali alla ricorrente. Deve ritenersi, pertanto ,corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di 14 minuti
8 (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso) per ogni giorno lavorativo con riferimento a lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa full time e di 10 minuti per ogni giorno lavorativo con riferimento a lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa part time al 50% (…). Ed infatti, è la stessa società che ammette che la fase di log on richieda almeno 2 minuti.
Conseguentemente detti minuti, ai quali si aggiungono minimo tre minuti che servono per raggiungere la postazione e viceversa l'uscita, portano alla quantificazione effettuata da parte ricorrente. (cfr. sullo specifico punto anche CApp Milano sentenza n. 782/22).
All'istante , in definitiva, vanno retribuite le ore di lavoro impiegate quotidianamente per raggiungere la propria postazione di lavoro ,collegarsi al sistema aziendale e quello in uscita
, necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali.
6)Le spese del giudizio si liquidano ai sensi del DM 55/2014, tenendosi conto dell'assenza di novità specifiche e della ripetitività della controversia .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie il ricorso e, accertata la illegittimità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di complessivi 14 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, dichiara che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali, costituisce “orario di lavoro”;
b)Dichiara , conseguentemente, il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione per il tempo indicato, pari a 14 minuti , da quantificarsi separatamente;
c)Condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti della Controparte_1 ricorrente liquidandole in complessivi €2100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli l'11.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 10479/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
rapp.ta e difesa - disgiuntamente e congiuntamente - giusta procura alle Parte_1 liti in calce al ricorso introduttivo – dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, con studio in Napoli, via Benedetto Cariteo, 8, dove è elett.te domicilia;
Ricorrente E
in persona del Dott. , giusta procura del 17 Controparte_1 Controparte_2 settembre 2024, Repertorio n. 41025 Raccolta n. 14418, in qualità di procuratore della rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. MARCO MARAZZA e Controparte_1
DOMENICO DE FEO ,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Mathia Mario, sito in Napoli, Via Massimo Stanzione, 12 – 80129 giusta procura in calce alla memoria difensiva;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 30.4.2024 la ricorrente in epigrafe , dipendente della società convenuta dal 28.6.1988 , ha convenuto in giudizio ed ha chiesto di : Controparte_1
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013 CP_1 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente, come in premessa specificato, per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendali così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegati, per abbandonare i locali aziendali, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione dei tempi di ingresso ed uscita in azienda, come dedotti in premessa ovvero per quelli che stabilirà il giudicante, condannando la al pagamento delle differenze retributive a Controparte_1 favore della ricorrente per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento per raggiungere la propria postazione e collegarsi nonché per i tempi necessari, dopo essersi scollegata, per lasciare i locali aziendali, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.
A tal fine ha esposto:
-di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta società (allora SIP) in data
28.06.1988, inquadrata nel livello 5° del CCNL di categoria e di lavorare a Napoli al settore
Caring presso la sede sita al Centro Direzionale isola F7 (doc. 1 in atti);
- di occuparsi , dal novembre 2017, di attività di assistenza telefonica ed in modalità back office, commerciale ed amministrativa ai clienti business;
-che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di
7,38 ore;
-l'orario di inizio (dalle 7:50 alle 12:22) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale;
-l'orario di fine (15.28- 20:00) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici;
-che il 27 marzo 2013 (con efficacia dal 01.07.2013), con l'obiettivo dichiarato CP_1 di migliorare la produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. degli accordi che introducevano per i lavoratori in ambito , una nuova e diversa modalità della Controparte_3 prestazione lavorativa relativa alla disciplina dell'orario di lavoro (doc. 2 in atti) secondo cui
“L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro Controparte_3 mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la Pt_2 nuova modalità di attestazione stessa…”; che , dunque , rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, secondo le nuove modalità , la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali
(username e password); la prestazione si intende poi ultimata alle ore 16:38 , allorquando
2 il dipendente si scollega dal sistema , così escludendo dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, tempi di ingresso in azienda, timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), la fila agli ascensori e tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema;
in uscita, invece, non è computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema.
Conseguentemente, argomentando in punto di diritto la illegittimità delle nuove disposizioni contrattuali sull'orario di lavoro sotto diversi profili , ha adito il Giudice del lavoro rassegnando le conclusioni innanzi riportate.
Si è costituita che ha dedotto l'inammissibilità della domanda per Controparte_1
l'inscindibilità tra tutte le clausole degli accordi sottoscritti tra febbraio e marzo 2013 , costituenti un insieme interconnesso, in cui le varie clausole non possono essere qualificate come singole “entità autonome”, ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Quanto ai crediti rivendicati ha eccepito la prescrizione quinquennale. Ha concluso chiedendo in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza odierna , all'esito della camera di consiglio , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale allegata agli atti del fascicolo telematico .
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono ampiamente descritte in ricorso e , a parere della scrivente, per i punti nodali della presente controversia, concernenti la disciplina contrattuale in vigore, non necessitano di prova .
La ricorrente, come pure accertato in diversi giudizi aventi il medesimo oggetto, conclusosi con pronunce versate in atti, una volta entrata in azienda, necessita di un tempo - per raggiungere il proprio ufficio e collegarsi al sistema nonché per uscire dai locali aziendali una volta fatto il log-out - quantificabile in 14 minuti al giorno (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso).
Ciò in quanto, anche occasione anche delle pause pranzo di mezz'ora, bisogna sempre cliccare a sistema l'inizio pausa, prenotare l'ascensore e godere della stessa solo in uscita dai locali , mentre prima la pausa iniziava con la timbratura al tornello posto all'ingresso/uscita dei locali. Lo stesso discorso vale alla fine della pausa pranzo che si
3 certifica non più ai tornelli, ma in postazione. Rilevante poi è che la sede presso CP_1 cui lavora l'istante (al piano 7°) impiega centinaia di dipendenti che raggiungono gli uffici nel medesimo orario formando lunghe file ai tornelli, agli ascensori ecc.; lo stesso vale in uscita dagli uffici.
Quindi, come puntualmente osservato nelle pronunce allegate, la ricorrente deve entrare all'orario prestabilito e deve timbrare poi deve portarsi presso la sua postazione di lavoro, effettuare tutte le operazioni per poter da remoto lavorare e solo quando tali operazioni saranno terminate , inizia la sua giornata lavorativa con l'orario che deve rispettare di 7,38 minuti giornalieri. Alla fine della giornata , quando effettua il log out, viene calcolato l'orario di chiusura e le operazioni successive di spegnimento del computer fino alla nuova timbratura in uscita non sono inclusi nell'orario di lavoro.
Essendo queste le modalità operative, deve ritenersi che la ricorrente nel momento in cui è obbligata a timbrare all'entrata e all'uscita , superare i tornelli per entrare e uscire dai locali aziendali è già in quel momento a disposizione del datore di lavoro e sotto il suo controllo gerarchico disciplinare . Certamente ella non può tornare indietro e non andare a lavoro e nello stesso tempo deve rispettare determinate regole all'interno dei locali aziendali previsti dalla contrattazione collettiva e dalle regole generali di rispetto della proprietà privata.
Quindi dal momento in cui il lavoratore ha l'obbligo di timbrare ed entra nei locali aziendali per recarsi presso la sua postazione lavorativa è immediatamente sotto il controllo gerarchico disciplinare del datore di lavoro che oltre a sorvegliarlo gli ha già stabilito e ordinato dei compiti da svolgere . Il tempo quindi per recarsi presso la postazione di lavoro per la ricorrente , come per gli altri lavoratori , e poi accedere alla posizione lavorativa attraverso il meccanismo del collegamento, è già tempo di lavoro e deve essere remunerato.
3.La prima questione da affrontare, dunque, è di verificare se il cd. tempo occorrente per le descritte operazioni rientri o no nell' ambito della prestazione lavorativa.
Non ci sono dubbi circa la natura di prestazione lavorativa del tempo in oggetto.
L'art. 1/2 lettera a) del dlgs 66 del 2003 prevede che “ orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro , a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Il decreto poi stabilisce la durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 8 del detto decreto, richiamato dalla , esclude dal CP_1 tempo di lavoro quello necessario per recarsi dove il lavoratore deve rendere la sua prestazione ma non è questo il caso in esame Nel caso di specie , secondo il regolamento aziendale applicabile alla fattispecie in luogo del contratto collettivo del 2013, è previsto che il tempo occorrente dopo aver timbrato e superato i tornelli in entrata e in uscita all'interno
4 dei locali aziendali per poi recarsi alla postazione di lavoro , accendere il computer e collegarsi alla rete per poter iniziare l'attività lavorativa non debba essere considerato tempo di lavoro . Il lavoratore , tuttavia, è già sul posto di lavoro ha già iniziato a mettere a disposizione le proprie energie lavorative al datore di lavoro che ne controlla i movimenti e ne dispone attraverso il suo potere gerarchico – disciplinare.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del
Consiglio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale , e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva , i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Va altresì considerato che la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24828/2018 ricorda: “La non contestata natura subordinata del rapporto di lavoro esclude qualsivoglia autonomia organizzativa del prestatore sulla base di una disposizione di risultato, giacché
l'obbligazione a carico del prestatore di lavoro subordinato ex art. 2094 e ss. c.c. è di mezzi e non di risultato;
in tal caso il corrispettivo dovuto, ossia la retribuzione spettante al lavoratore, va commisurato alla durata temporale della messa a disposizione delle energie lavorative. Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, di talché va considerato come orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda
(ovvero nella specie all'esterno) nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi, ovvero non assoggettato al potere gerarchico ”.
L'assoggettamento al potere gerarchico/disciplinare è insito nella natura subordinata del rapporto di lavoro;
è orario di lavoro anche la sola presenza del lavoratore nel posto di lavoro che vale come messa a disposizione delle energie lavorative.
Il decreto legislativo citato , dunque , non consente alle parti di non retribuire una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge 148 regola questa ipotesi. Il contratto aziendale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che una volta determinato il tempo della prestazione lavorativa esso poi sia in parte gratuito.
L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativamente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone l'onerosità della prestazione. E la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato il principio
5 secondo cui “ Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità
- che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive
o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche). (Cass. 28.3.2017 n. 7925).
Tempo di lavoro , come già ricordato , è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104
, alla stregua delle Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo Accordo Sindacale, che sia a carico del dipendente il periodo di 14 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione, peraltro monitorata dall'azienda .
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.). Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni o d attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n. 7396). Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in
6 applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”. Nel caso in esame, i dipendenti come la ricorrente dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013 - così come dal regolamento aziendale- ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dalla ricorrente , sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line. Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già osservato «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465)”. A tali considerazioni si aggiunge il rilievo che, se la sussistenza dell'eterodirezione è forse maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line
(attività che si svolgono in ambiente di lavoro;
utilizzando software e hardware aziendali;
seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), analogo carattere eterodiretto è ,ad avviso del giudicante, ravvisabile anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, come del resto comprovato (anche) dalla circostanza che l'azienda richieda al datore di lavoro di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo.
4.Di conseguenza, a fronte della gratuità di una parte della prestazione lavorativa richiesta dalla datrice , le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere un corrispettivo
7 economico o un vantaggio immediato, in quanto la maggiore onerosità imposta al singolo lavoratore non può ritenersi adeguatamente compensata da un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Deve ,pertanto, affermarsi la nullità della clausola contrattuale contestata poiché non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, debba essere , nel caso di specie, disapplicato.
D'altra parte , l'art. 1419 c.c. , già utilizzato dalla giurisprudenza lavoristica in altre occasioni di declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali, prevede la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Non
è ben chiaro – in termini di precisione e puntualità - quanto sostenuto dalla convenuta , che ritiene le clausole degli accordi intervenuti inscindibili , e cioè quale sarebbe la diretta conseguenza dell' annullamento disposto per le altre parti del contratto che ne resterebbero coinvolte. Al contrario, la declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sostituita dalla norma imperativa o considerarsi non apposta . Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo della cd. franchigia.
Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in ordine al CP_1 contratto di prossimità e alla sua validità ed estensione nonché quelle relative al comportamento della ricorrente . La ricorrente, infatti, è una lavoratrice subordinata che ha necessariamente accettato le nuove modalità di prestazione lavorativa , non essendole consentita un'alternativa ; nemmeno la stessa poteva conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla sua posizione .
5.Sussiste, dunque, l'obbligo per la convenuta di retribuire l'arco temporale funzionale all'inizio e alla fine della prestazione lavorativa nonchè per il godimento della pausa , per un totale di 14 minuti giornalieri . Sullo specifico punto non occorre alcuna dimostrazione in ordine al cd. quantum , risultando accertato in diverse pronunce giudiziali aventi oggetto analogo al presente , relative a lavoratori con mansioni uguali alla ricorrente. Deve ritenersi, pertanto ,corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di 14 minuti
8 (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso) per ogni giorno lavorativo con riferimento a lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa full time e di 10 minuti per ogni giorno lavorativo con riferimento a lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa part time al 50% (…). Ed infatti, è la stessa società che ammette che la fase di log on richieda almeno 2 minuti.
Conseguentemente detti minuti, ai quali si aggiungono minimo tre minuti che servono per raggiungere la postazione e viceversa l'uscita, portano alla quantificazione effettuata da parte ricorrente. (cfr. sullo specifico punto anche CApp Milano sentenza n. 782/22).
All'istante , in definitiva, vanno retribuite le ore di lavoro impiegate quotidianamente per raggiungere la propria postazione di lavoro ,collegarsi al sistema aziendale e quello in uscita
, necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali.
6)Le spese del giudizio si liquidano ai sensi del DM 55/2014, tenendosi conto dell'assenza di novità specifiche e della ripetitività della controversia .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie il ricorso e, accertata la illegittimità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di complessivi 14 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, dichiara che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali, costituisce “orario di lavoro”;
b)Dichiara , conseguentemente, il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione per il tempo indicato, pari a 14 minuti , da quantificarsi separatamente;
c)Condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti della Controparte_1 ricorrente liquidandole in complessivi €2100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli l'11.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
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