CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3335/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARONE VITO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8025/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249045000269000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1954/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.01720249045000269000, notificata in data 27/01/2025, per l'importo di euro 2.551,00 per il mancato pagamento di tributi relativi all'addizionale comunale e regionale, all'IRPEF anno 2004, all'IRPEF anno d'imposta 2015 ed alle Tasse automobilistiche per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010; si deducono l'illegittimità della pretesa creditoria per la mancata notifica delle cartelle e degli atti propedeutici, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la decadenza/ prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- ON per chiedere di accertare la carenza di legittimazione passiva e rigettare il ricorso proposto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza n.6170 del 2025 veniva rigettata la domanda di sospensiva;
con ordinanza n.1954 del
2026 si disponeva che parte ricorrente integrasse il contradditorio nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che l'intimazione di pagamento impugnata ha fatto seguito a cartelle di pagamento regolarmente notificate, mai impugnate dalla parte e dunque divenute definitive, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. Nello specifico risulta in atti che la cartella di pagamento n.07120110144597553000 veniva notificata in data 22/09/2011; la cartella di pagamento n.07120110236374102000 veniva notificata in data 22/12/2011; la cartella di pagamento n.07120130037202432000 veniva notificata il 26/02/2013; la cartella di pagamento n.07120140076546465000 veniva notificata il 23/01/2015; la cartella n.07120180078535276000 veniva notificata il 23/01/2019 : tali atti, a seguito della mancata impugnazione, sono divenuti definitivi. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avvisi di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara inammibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamente delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente costitutita
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARONE VITO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8025/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249045000269000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1954/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.01720249045000269000, notificata in data 27/01/2025, per l'importo di euro 2.551,00 per il mancato pagamento di tributi relativi all'addizionale comunale e regionale, all'IRPEF anno 2004, all'IRPEF anno d'imposta 2015 ed alle Tasse automobilistiche per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010; si deducono l'illegittimità della pretesa creditoria per la mancata notifica delle cartelle e degli atti propedeutici, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la decadenza/ prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- ON per chiedere di accertare la carenza di legittimazione passiva e rigettare il ricorso proposto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza n.6170 del 2025 veniva rigettata la domanda di sospensiva;
con ordinanza n.1954 del
2026 si disponeva che parte ricorrente integrasse il contradditorio nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che l'intimazione di pagamento impugnata ha fatto seguito a cartelle di pagamento regolarmente notificate, mai impugnate dalla parte e dunque divenute definitive, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. Nello specifico risulta in atti che la cartella di pagamento n.07120110144597553000 veniva notificata in data 22/09/2011; la cartella di pagamento n.07120110236374102000 veniva notificata in data 22/12/2011; la cartella di pagamento n.07120130037202432000 veniva notificata il 26/02/2013; la cartella di pagamento n.07120140076546465000 veniva notificata il 23/01/2015; la cartella n.07120180078535276000 veniva notificata il 23/01/2019 : tali atti, a seguito della mancata impugnazione, sono divenuti definitivi. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avvisi di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara inammibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamente delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente costitutita