Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 01/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 824/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Riccardo Gilardoni, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arezzo, via Teofilo Torri n.
20, come da procura in atti
-attrice opponente- contro
(C.F. con l'avv. Simone Veronese e l'avv. Francesco CP_1 P.IVA_2
Dellai, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Zallot in Belluno, via
Segato n. 25/A, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente ha concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2024
e, pertanto, come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: “voglia il
Tribunale adito, revocato il decreto ingiuntivo opposto (n. 225/2023), dichiarare (anche in accoglimento dell'eccezione Controparte riconvenzionale svolta) nulla dovuto dalla opponente all'opposta Con vittoria di spese di Parte_1 lite” e memoria istruttoria: “Si chiede, altresì, ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della SI. , nonché prova testimoniale, con teste la SI.ra (dipendente CP_1 Controparte_2 Testimone_1 di , in ordine alle seguenti circostanze: 1) Vero che la già nel 2019 realizzava montature CP_1 CP_1 per conto della per il prezzo unitario di € 7,60 (peraltro, con asta “flex”, di più delicata apposizione), Parte_1 come da documenti 1 e 2 del fascicolo di parte opponente che Le si mostrano. 2) Vero che, a metà dell'anno 2021, la chiese alla la disponibilità ad eseguire la produzione di più “pezzi” relativamente a diversi Parte_1 CP_1
1
Vero che i primi esemplari eseguiti a giunsero a marzo 2022 e le forniture sono proseguite sino al luglio 2022. 5) Vero che molti articoli realizzati dalla sono risultati difettosi fin dai primi consegnati alla fine di marzo 2022 CP_1
(come da documento n. 5 che Le si mostra). 6) Vero che, già ricevuta la prima fattura che vedeva esposti prezzi superiori al concordato importo unitario di € 7,60, la contestò i detti prezzi e soltanto successivamente la Parte_1 CP_1 riferì che avrebbe inteso applicare prezzi superiori. 7) Vero che l'esorbitanza dei prezzi è stata ripetutamente
[...] contestata e che la ha onorato le prime fatture emesse, dichiarando di farlo onde evitare problematiche in Parte_1 corso d'opera) a titolo di acconto sul dovuto e con riserva di conguaglio al termine delle forniture (come da documento n. 7 che Le si mostra). 8) Vero che la SI.ra ha ripetutamente richiesto un incontro definitorio Tes_2 Parte_1
e che il SI. della ha rifiutato la propria disponibilità in proposito (come da documento n. 8 CP_2 CP_1 che Le si mostra)”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2024
e, pertanto, come in atti: “Nel merito 1) In via preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione proposta dalla non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione ai sensi Parte_1 dell'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 225/2023 emesso dal Tribunale di Belluno in data 7 luglio 2023; 2) In via principale: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 225/2023, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, accertando e dichiarando che è debitrice nei confronti di della Parte_1 CP_1 somma di euro 17.155,89, oltre ad interessi legali ex art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalle concordate scadenze di pagamento fino al saldo effettivo o, in subordine, dalla domanda al saldo effettivo, e ciò in forza delle forniture di cui alle fatture n. FI22/--3765 del 31 luglio 2022, n. FI22/--4119 del 31 agosto 2022, n. FI22/--5775 del 30 novembre
2022 e n. FI23/--2118 del 29 maggio 2023, (all.ti 1-4bis del fascicolo monitorio) e, conseguentemente, confermarsi e dichiararsi valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 225/2023 emesso dal Tribunale di Belluno in data 7 luglio 2023;
3) In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 225/2023, accertarsi
e dichiararsi che è debitrice nei confronti di per le causali di cui alle fatture azionate in Parte_1 CP_1 sede monitoria, della minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia
e, per l'effetto, condannare al pagamento di quanto dovuto a favore di 4) Spese e Parte_1 CP_1 competenze della procedura monitoria e di causa rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non percepito i compensi. In via istruttoria A. Si producono, unitamente all'atto di citazione notificato (all. 1), i seguenti documenti in copia: 2) copia conforme del ricorso – decreto ingiuntivo notificati;
3) fascicolo del procedimento monitorio {1) fattura n. FI22/3765 del 31.07.2022 e relativa fattura elettronica;
1bis) attestazione di trasmissione-consegna al s.d.i.; 2) fattura n. FI22/4119 del 31.08.2022 e relativa fattura elettronica;
2bis) attestazione di trasmissione-consegna al s.d.i.; 3) fattura n. FI22/5775 del 30.11.2022 e relativa fattura elettronica;
3bis) attestazione di trasmissioneconsegna al s.d.i.; 4) fattura n. FI23/2118 del 29.05.2023 e relativa fattura elettronica;
4bis) attestazione di trasmissione-consegna al s.d.i.; 5) visura C.C.I.A.A. soc. Centrottica s.r.l. e nota spese}; 2 4) fattura FI21/--3471 del 30 giugno 2021; 5) fattura FI21/--4256 del 31 agosto 2021; 6) fattura FI22/--1463 del 31 marzo 2022; 7) fattura FI22/--1837 del 30 aprile 2022; 8) fattura FI22/--2639 del 31 maggio 2022. B.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico del procedimento monitorio n. 625/2023 R.G. del Tribunale di Belluno;
C. Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di successiva rituale capitolazione ed indicazione dei testimoni. Riservata ogni ulteriore eccezione, deduzione ed integrazione, anche istruttoria, all'esito delle difese avversarie”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 21 settembre 2023, nell'opporsi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 225/2023 emesso dall'intestato Tribunale, evocava in giudizio
[...] hiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e che fosse dichiarato CP_1 che nulla sarebbe dovuto in favore di parte convenuta opposta.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in cancelleria in data 12 dicembre 2023, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'attrice al pagamento della minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
Con decreto del 19 dicembre 2023 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., e osservato che la materia oggetto di causa è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, differiva la prima udienza di comparizione al 28 febbraio 2024.
Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, rigettate tutte le istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 6 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza poi rinviata d'ufficio per la riorganizzazione del ruolo al
12 marzo 2025.
Successivamente, all'udienza del 12 marzo 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
2.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di cui in appresso.
3 3.
nell'opporsi al decreto ingiuntivo per cui è causa, rileva che Parte_1 alcuni occhiali oggetto della fornitura commissionata a sarebbero affetti CP_1 da vizi e difetti, e che i prezzi applicati sarebbero differenti rispetto a quelli pattuiti di euro 7,60 per ogni pezzo.
, dal canto suo, contesta, tanto la presenza di vizi e difetti a carico delle CP_1 lavorazioni svolte per conto dell'attrice, quanto la sussistenza di un accordo inerente un diverso e più basso prezzo unitario per gli articoli forniti.
4.
Quanto ai presunti vizi degli articoli forniti dalla convenuta opposta, deve ritenersi che sia del tutto venuta meno rispetto all'onere di allegazione sulla Parte_1 medesima gravante.
A riguardo, si rileva che manca, sin dalla parte motiva dell'atto di citazione in opposizione, qualunque dettaglio in merito alla natura dei vizi o, comunque, delle problematiche riscontrate, come qualunque prova fotografica dei medesimi.
Neanche nelle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. parte attrice si è premurata di prendere posizione in merito ai presunti vizi delle lavorazioni, tanto che la contestazione è rimasta del tutto vaga e priva di qualunque fumus di fondatezza.
Peraltro, la comunicazione a mezzo e-mail allegata da parte opponente sub doc. 5, ha ad oggetto un articolo che non è stato oggetto della fornitura oggetto di causa. La circostanza, dedotta da parte opposta nella propria terza memoria ex art. 171ter, c.p.c., non è stata in alcun modo contestata da parte attrice nel prosieguo del giudizio.
In ogni caso, la mancata specifica indicazione di quanti e quali sarebbero gli articoli afflitti dai vizi impedisce che si possa esperire con successo qualunque eventuale accertamento peritale diretto a valutarne l'entità ed il minor valore della fornitura.
5.
Quanto alla contestazione inerente il fatto che l'opposta avrebbe applicato un diverso e più alto prezzo unitario rispetto a quello pattuito dalle parti, deve ritenersi che la circostanza, a fronte della dettagliata contestazione avanzata dalla convenuta, non abbia trovato alcun riscontro probatorio.
4 A riguardo, si osserva che il fatto che tutte le forniture non avessero lo stesso prezzo,
è provato dalla comunicazione allegata sub doc. 4, fasc. att., ove il legale rappresentante dell'attrice opponente chiede alla propria controparte contrattuale di volerle applicare il medesimo prezzo di euro 7,60 già attribuito alle precedenti lavorazioni, proprio a riprova che la medesima era consapevole che tale condizione non era stata pattuita per tutte le forniture. D'altronde, anche nella comunicazione sub doc. 3, fasc. att., la medesima legale rappresentante dell'opponente chiede un preventivo per le forniture, confermando di essere consapevole che il prezzo unitario di euro 7,60 non fosse valido per tutte le forniture prestate dall'opposta.
Anche le prove testimoniali oggetto delle istanze istruttorie avanzate da scontano una radicale inammissibilità, come dato atto Parte_1 nell'ordinanza istruttoria del 28 febbraio 2024. In particolare, è evidente che sono tutte formulate in modo assolutamente generico, in quanto è impossibile collocare temporalmente e spazialmente i fatti dedotti.
E', in ogni caso, davvero poco credibile che fosse stata apposta una pattuizione del genere alle forniture oggetto di causa e che, a fronte di una fatturazione asseritamente errata, la destinataria dei documenti contabili non abbia sollevato in modo chiaro, univoco e specifico la questione sino al radicamento del presente giudizio.
Infine, è del tutto sintomatico della mancanza di volontà di contestare prima di questo giudizio la bontà delle forniture e la correttezza delle condizioni applicate, anche il tenore della comunicazione spedita dall'attrice in data 17 aprile 2023, ed allegata da costei sub doc. 8, nella quale si propone di incontrarsi per definire proprio la soddisfazione del credito di . CP_3
6.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivo.
7.
Le Spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
5 Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e definitivo;
3. CONDANNA a rimborsare a le Parte_1 CP_1
spese di questo giudizio di opposizione, spese che liquida in complessivi euro
4.237,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Belluno, il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
6