Articolo 1 della Legge 4 giugno 1973, n. 443
Versione
12 agosto 1973
Art. 1. Articolo unico

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e' aggiunto il seguente:
"Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e telecomunicazioni, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI provvedera' agli adempimenti previsti nell'articolo 6".
All'articolo 6 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613 , le parole "Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'articolo 5".

Entrata in vigore il 12 agosto 1973