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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2316 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F.: 554.525.568-00) nato in [...] il Parte_2
18/05/2011, tramite i genitori esercenti la responsabilità, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il Controparte_1
26/07/1986;
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_3 C.F._2
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_4 C.F._3
06/04/1989;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_5 C.F._4
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_6 C.F._5
• (C.F.: ), nata in [...] il [...], tramite Controparte_2 C.F._6
i genitori esercenti la responsabilità, (come sopra generalizzato) e Parte_6
, nata in [...] il [...]; Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] il Controparte_3 Parte_7 C.F._7
13/03/1984;
• (C.F.: 555.421.208-57), nato in [...] il [...], Parte_8
tramite i genitori esercenti la responsabilità, Controparte_4
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Controparte_5 • (C.F.: ), nato in [...] il Parte_9 C.F._8
25/03/1997; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando
Parisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv.to Vagner Teixeira
Cardoso;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_6
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Oratino Persona_2
(Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da ai di lui figli: Persona_2
o , nato il [...]; Persona_3
o , nato il [...]; Persona_4
- da , ai di lui figli: Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi, con cittadino verosimilmente Persona_5 brasiliano, in data 22/05/1969;
o , nato il [...]; Persona_6
- da ai di lei figli: Persona_5
o nato il [...]; Persona_7 o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_1
09/09/1993;
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_7 Parte_3
23/02/1997;
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Parte_9
o , nato il [...]; Parte_2
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...]; Parte_5
o , nato il [...]; Parte_6
- da alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Parte_6 Controparte_2
20/05/2021;
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_8
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_8
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_9 Parte_7 brasiliano in data 16/10/2010;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_10 brasiliano in data 05/11/2016;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), Persona_11 Parte_8 nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello da Persona_5
(coniugatasi nel 1969 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere
[...]
la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero) ai figli, nati negli anni 1970 e 1972.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, a CP_7
concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente NS (v., in particolare, il doc. n. 30 prodotto unitamente alle note del
07/03/2025, raffigurante la pagina del sito web del di San Paolo, portale Parte_10
“Prenotami”, ove si evince che, alla data del 10/12/2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, altresì, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (come emerge, in particolare, dal doc. n. 6 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari a n.
7.805 per l'anno 2023, a n.
35.023 per l'anno 2021, a n. 11.756 per l'anno 2020, a n. 20.509 per l'anno 2019 e a n. 18.123 per l'anno 2018).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_6
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_6
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2316/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione formulata dal;
Controparte_6
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2316 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F.: 554.525.568-00) nato in [...] il Parte_2
18/05/2011, tramite i genitori esercenti la responsabilità, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il Controparte_1
26/07/1986;
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_3 C.F._2
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_4 C.F._3
06/04/1989;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_5 C.F._4
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_6 C.F._5
• (C.F.: ), nata in [...] il [...], tramite Controparte_2 C.F._6
i genitori esercenti la responsabilità, (come sopra generalizzato) e Parte_6
, nata in [...] il [...]; Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] il Controparte_3 Parte_7 C.F._7
13/03/1984;
• (C.F.: 555.421.208-57), nato in [...] il [...], Parte_8
tramite i genitori esercenti la responsabilità, Controparte_4
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Controparte_5 • (C.F.: ), nato in [...] il Parte_9 C.F._8
25/03/1997; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando
Parisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv.to Vagner Teixeira
Cardoso;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_6
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Oratino Persona_2
(Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da ai di lui figli: Persona_2
o , nato il [...]; Persona_3
o , nato il [...]; Persona_4
- da , ai di lui figli: Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi, con cittadino verosimilmente Persona_5 brasiliano, in data 22/05/1969;
o , nato il [...]; Persona_6
- da ai di lei figli: Persona_5
o nato il [...]; Persona_7 o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_1
09/09/1993;
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_7 Parte_3
23/02/1997;
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Parte_9
o , nato il [...]; Parte_2
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...]; Parte_5
o , nato il [...]; Parte_6
- da alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Parte_6 Controparte_2
20/05/2021;
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_8
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_8
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_9 Parte_7 brasiliano in data 16/10/2010;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_10 brasiliano in data 05/11/2016;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), Persona_11 Parte_8 nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello da Persona_5
(coniugatasi nel 1969 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere
[...]
la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero) ai figli, nati negli anni 1970 e 1972.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, a CP_7
concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente NS (v., in particolare, il doc. n. 30 prodotto unitamente alle note del
07/03/2025, raffigurante la pagina del sito web del di San Paolo, portale Parte_10
“Prenotami”, ove si evince che, alla data del 10/12/2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, altresì, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (come emerge, in particolare, dal doc. n. 6 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari a n.
7.805 per l'anno 2023, a n.
35.023 per l'anno 2021, a n. 11.756 per l'anno 2020, a n. 20.509 per l'anno 2019 e a n. 18.123 per l'anno 2018).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_6
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_6
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2316/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione formulata dal;
Controparte_6
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo