CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2024, n. 18055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18055 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
Lin SENTENZA sul ricorso proposto da: NG AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18055 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 19/06/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NG AN avverso l'ordinanza emessa in data 02/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648- bis e 512- bis cod.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NG AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 275, commi 1,2,2-bis e 3, cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che era stata contestata con i motivi di riesame l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere applicata e che il Tribunale era incorso in vizio motivazione in relazione alla inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari ad arginare le esigenze cautelari;
in particolare, i Giudici del riesame avevano dato rilievo ostativo unicamente alle modalità dell'azione, senza considerare anche la personalità dell'indagato, soggetto incensurato ed inserito in un contesto socio-familiare e lavorativo ordinario;
inoltre, la motivazione che aveva confermato l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere era stata basata su mere supposizioni e ipotesi astratte, mentre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della scelta della misura, l'esatta osservanza delle prescrizioni deve essere affidata alla capacità di autocontrollo dell'indagato e può essere messa in discussione, con adeguata e logica motivazione, solo in base ad elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 275, comma 3 bis e 275 bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando la carenza di motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo (cd braccialetto elettronico). Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente anche il pericolo di fuga, esprimendo sul punto argomentazioni disancorate da elementi concreti dai quali poter dedurre la reale intenzione dell'indagato di sottarsi alle conseguenze giudiziarie del proprio operato;
tale volontà, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può desumersi da mere presunzioni, quale è la condizione di straniero dell'indagato; era, poi, illogica la motivazione nella parte 2 in cui aveva dato rilievo a presunte conoscenze e disponibilità di alloggio nel Paese estero e nella circostanza che la moglie dell'indagato avesse fatto ritorno in Cina, trattandosi, peraltro, di spostamento risalente nel tempo e determinato dall'esigenza di sottoporsi a particolari trattamenti medici. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Va osservato che, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez.3, n. 842 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265964 - 01). Dovere, che va adempiuto anche in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (Sez. 3, 17/12/2015, n. 842, Rv. 265964; Sez. U. 28/04/2016, n. 20769, Rv. 266651). Il criterio di adeguatezza, infatti, assicura che, tra tutte le misure connotate da una afflittività crescente, sia disposta quella che ha un grado di intensità corrispondente all'esigenza individuata, comportando il minor sacrificio necessario del diritto coinvolto (Sez. 3, n. 42 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964; Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060). Va ricordato che, per quanto attiene ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, (tioquesta Corte ha più volte ribadito come l'adeguatezza della misura in concreto applicata vada valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato (Sez.6, n.53026 del 06/11/2017, Rv.271686; Sez.3,n.5121 del 04/12/2013, dep.03/02/2014, Rv.258832; Sez.1, n.30561 dell 5/07/2010, Rv.248322; Sez. 2, n. 2170 del 27/03/1998, dep. 14/01/1999, Brescia, Rv. 5 212294), precisando come assuma particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). 3 E' stato anche precisato che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez.2,n.31572 del 08/06/2017,Rv.270463 - 01; Sez.3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv.267933 - 01). Nella specie, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi sulla cui base la custodia in carcere applicata sarebbe l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale ha rimarcato la personalità negativa del ricorrente, il quale aveva dato prova di elevata abilità e spregiudicatezza nell'azione illecita: al momento di attivazione delle intercettazioni nei suoi riguardi, un anno e mezzo dopo i fatti contestati - due ipotesi di riciclaggio, in data 23 aprile e 10 giugno 2020 in favore del sodalizio criminoso oggetto di indagini - veniva colto ancora in un'alacre attività di cd pick up del denaro di illecita provenienza con conseguente movimentazione nei rodati canali;
inoltre, come emergeva dal contenuto delle intercettazioni, neppure il sospetto di essere intercettato lo induceva a fermarsi ma decideva, unitamente alla moglie coindagata, di operare in modo più accorto, agendo separatamente ed occultando le somme di denaro disponibili;
ha, quindi, evidenziato che le modalità del fatto denotavano una rilevante professionalità nell'esplicazione dell'attività illecita, svolta in maniera continuativa e per un lasso di tempo rilevante, attività illecita che era da ritenersi l'attività principale svolta dal ricorrente con contatti con differenti realtà delinquenziali, alle quali offriva il suo servigio di riciclaggio dei proventi illeciti;
ha, poi, rimarcato anche l'estrema facilità del ricorrente nell'organizzare e gestire, in casa, canali comunicativi telematici nonchè la molteplicità dei rapporti ed affari illeciti lasciati in sospeso al momento di esecuzione della misura cautelare. Dalla valutazione complessiva degli elementi suesposti è stata, conseguentemente, tratta la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, risultando concreto il pericolo di reiterazione delle c:ondotte criminose anche con organizzazione e gestione da casa, mediante utilizzo di canali comunicativi telematici. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto summenzionati e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità. 2. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale, nel ritenere sussistente anche un concreto ed attuale pericolo di fuga dell'indagato, ha evidenziato come la coindagata, coniuge del ricorrente, 4 anch'ella destinataria di misura cautelare, non sia stata reperita e asseritamente si trovi attualmente in Cina, ove il ricorrente, pertanto, dispone, oltre che di pregresse conoscenze anche di un appoggio attuale, che potrebbe concretamente agevolarne il rimpatrio al fine di sottrarsi al corso della Giustizia. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità. Va ricordato che questa Corte ha affermato che il requisito della attualità del pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma primo, lettera b), cod. proc. pen.- nel testo modificato dalla legge n. 47 del 2015-, richiede la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena (Sez.3, n.18496 del 11/01/2017, Rv.269630; Sez.2, n.44526 de113/10/2015,Rv.265042) ed è stato precisato che il pericolo di fuga deve essere non più solo concreto, ma anche attuale, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi ( Sez.5, n.7270 del 06/07/2015, dep.24/02/2016,Rv.267135). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 21/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18055 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 19/06/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NG AN avverso l'ordinanza emessa in data 02/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648- bis e 512- bis cod.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NG AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 275, commi 1,2,2-bis e 3, cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che era stata contestata con i motivi di riesame l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere applicata e che il Tribunale era incorso in vizio motivazione in relazione alla inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari ad arginare le esigenze cautelari;
in particolare, i Giudici del riesame avevano dato rilievo ostativo unicamente alle modalità dell'azione, senza considerare anche la personalità dell'indagato, soggetto incensurato ed inserito in un contesto socio-familiare e lavorativo ordinario;
inoltre, la motivazione che aveva confermato l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere era stata basata su mere supposizioni e ipotesi astratte, mentre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della scelta della misura, l'esatta osservanza delle prescrizioni deve essere affidata alla capacità di autocontrollo dell'indagato e può essere messa in discussione, con adeguata e logica motivazione, solo in base ad elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 275, comma 3 bis e 275 bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando la carenza di motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo (cd braccialetto elettronico). Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente anche il pericolo di fuga, esprimendo sul punto argomentazioni disancorate da elementi concreti dai quali poter dedurre la reale intenzione dell'indagato di sottarsi alle conseguenze giudiziarie del proprio operato;
tale volontà, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può desumersi da mere presunzioni, quale è la condizione di straniero dell'indagato; era, poi, illogica la motivazione nella parte 2 in cui aveva dato rilievo a presunte conoscenze e disponibilità di alloggio nel Paese estero e nella circostanza che la moglie dell'indagato avesse fatto ritorno in Cina, trattandosi, peraltro, di spostamento risalente nel tempo e determinato dall'esigenza di sottoporsi a particolari trattamenti medici. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Va osservato che, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez.3, n. 842 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265964 - 01). Dovere, che va adempiuto anche in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (Sez. 3, 17/12/2015, n. 842, Rv. 265964; Sez. U. 28/04/2016, n. 20769, Rv. 266651). Il criterio di adeguatezza, infatti, assicura che, tra tutte le misure connotate da una afflittività crescente, sia disposta quella che ha un grado di intensità corrispondente all'esigenza individuata, comportando il minor sacrificio necessario del diritto coinvolto (Sez. 3, n. 42 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964; Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060). Va ricordato che, per quanto attiene ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, (tioquesta Corte ha più volte ribadito come l'adeguatezza della misura in concreto applicata vada valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato (Sez.6, n.53026 del 06/11/2017, Rv.271686; Sez.3,n.5121 del 04/12/2013, dep.03/02/2014, Rv.258832; Sez.1, n.30561 dell 5/07/2010, Rv.248322; Sez. 2, n. 2170 del 27/03/1998, dep. 14/01/1999, Brescia, Rv. 5 212294), precisando come assuma particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). 3 E' stato anche precisato che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez.2,n.31572 del 08/06/2017,Rv.270463 - 01; Sez.3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv.267933 - 01). Nella specie, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi sulla cui base la custodia in carcere applicata sarebbe l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale ha rimarcato la personalità negativa del ricorrente, il quale aveva dato prova di elevata abilità e spregiudicatezza nell'azione illecita: al momento di attivazione delle intercettazioni nei suoi riguardi, un anno e mezzo dopo i fatti contestati - due ipotesi di riciclaggio, in data 23 aprile e 10 giugno 2020 in favore del sodalizio criminoso oggetto di indagini - veniva colto ancora in un'alacre attività di cd pick up del denaro di illecita provenienza con conseguente movimentazione nei rodati canali;
inoltre, come emergeva dal contenuto delle intercettazioni, neppure il sospetto di essere intercettato lo induceva a fermarsi ma decideva, unitamente alla moglie coindagata, di operare in modo più accorto, agendo separatamente ed occultando le somme di denaro disponibili;
ha, quindi, evidenziato che le modalità del fatto denotavano una rilevante professionalità nell'esplicazione dell'attività illecita, svolta in maniera continuativa e per un lasso di tempo rilevante, attività illecita che era da ritenersi l'attività principale svolta dal ricorrente con contatti con differenti realtà delinquenziali, alle quali offriva il suo servigio di riciclaggio dei proventi illeciti;
ha, poi, rimarcato anche l'estrema facilità del ricorrente nell'organizzare e gestire, in casa, canali comunicativi telematici nonchè la molteplicità dei rapporti ed affari illeciti lasciati in sospeso al momento di esecuzione della misura cautelare. Dalla valutazione complessiva degli elementi suesposti è stata, conseguentemente, tratta la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, risultando concreto il pericolo di reiterazione delle c:ondotte criminose anche con organizzazione e gestione da casa, mediante utilizzo di canali comunicativi telematici. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto summenzionati e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità. 2. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale, nel ritenere sussistente anche un concreto ed attuale pericolo di fuga dell'indagato, ha evidenziato come la coindagata, coniuge del ricorrente, 4 anch'ella destinataria di misura cautelare, non sia stata reperita e asseritamente si trovi attualmente in Cina, ove il ricorrente, pertanto, dispone, oltre che di pregresse conoscenze anche di un appoggio attuale, che potrebbe concretamente agevolarne il rimpatrio al fine di sottrarsi al corso della Giustizia. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità. Va ricordato che questa Corte ha affermato che il requisito della attualità del pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma primo, lettera b), cod. proc. pen.- nel testo modificato dalla legge n. 47 del 2015-, richiede la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena (Sez.3, n.18496 del 11/01/2017, Rv.269630; Sez.2, n.44526 de113/10/2015,Rv.265042) ed è stato precisato che il pericolo di fuga deve essere non più solo concreto, ma anche attuale, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi ( Sez.5, n.7270 del 06/07/2015, dep.24/02/2016,Rv.267135). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 21/02/2024