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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c..; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi, 18 marzo 2025
Lagonegro,
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 656 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ester Stefania
Borea e Silvano Lorenzo Pinto, ed elettivamente domiciliata in Lauria (Pz), alla trav.
Largo Plebiscito n.14 c/o sede dell'ufficio di zona ella Spa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE –contumace-
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 ;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 04.06.2020, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso la determina dirigenziale di ordinanza ingiunzione n. 23AC.2020/D.00305 del 02.04.2020 emessa dal Dirigente dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua, Dott. notificata a Persona_1
mezzo pec in data 04.04.2020.
La predetta società ricorrente, premesso di gestire il servizio idrico integrato su tutto il territorio della e che tra i compiti che la legge le assegna, vi è Controparte_1
anche la gestione del servizio di depurazione, che avviene mediante l'utilizzo degli impianti esistenti di proprietà comunale ed attraverso imprese terze con le quali intercorrono contratti di conduzione, a sostegno della propria opposizione rappresentava:
- che con verbale di contestazione n. 15/2019 elevato in data 02/07/2019, notificato in data 15/07/2019 (All. 1), il Comando Regione Carabinieri
Forestali di – Stazione Lagonegro contestava alla persona del sig. CP_1
in qualità di procuratore di Parte_2 Parte_1
., la violazione, quale trasgressore, dell'art. 124, del D. Lgs Parte_1
152/2006 per aver effettuato lo scarico di acque reflue urbane dall'impianto di depurazione sito in località “Lago Sirino” dell'agro del Comune di Nemoli
(Pz), che, pur funzionante, risultava sprovvisto della prescritta autorizzazione allo scarico, poiché scaduta e non ancora rinnovata;
gli accertatori individuavano quale soggetto obbligato in solido Parte_1
- che, con la successiva ordinanza ingiunzione (All. 2) – oggetto dell'odierna impugnativa – la contestava, invece, all'ing. Controparte_1 [...]
- in qualità di procuratore di Parte_2 Parte_1
e dell'Amministratore Unico di - ed all'Ing.
[...] Parte_1
il primo quale trasgressore ed il secondo quale Controparte_2
obbligato in solido, la violazione dell'art. 124, del D. Lgs n. 152/2006, in relazione alla mancanza di autorizzazione allo scarico relativa all'impianto ubicato in loc. “Lago Sirino” dell'agro del Comune di Nemoli (Pz), e, per l'effetto, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00, oltre €
6,00 a titolo di spese amministrative.
Pertanto, la società sosteneva che la predetta ingiunzione Parte_1
opposta era illegittima ed andava revocata per i seguenti motivi: 1) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 3-5-6, comma 3 della L. 689/1981. Violazione dell'art. 133, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 - vizio della motivazione della ordinanza opposta – carenza di legittimazione passiva del soggetto indicato come trasgressore
- difetto di prova - insussistenza della responsabilità solidale della società esponente;
e 2) Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 - difetto di motivazione e violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 124 e ss. del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. - Difetto di presupposti e mancanza di responsabilità della
[...]
. Parte_1
Tutto ciò premesso, la società ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: sospendere l'efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale di ordinanza- ingiunzione n. 23AC.2020/D.00305 del 02/04/2020 emessa dal Dirigente dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua, Dott. , notificata a mezzo pec in data Persona_1
04/04/2020; e di accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, il presente Ricorso, e per l'effetto, annullare la determinazione dirigenziale di ordinanza ingiunzione
23AC.2020/D.00305 del 02/04/2020 emessa dal Dirigente dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua, Dott. notificata a mezzo pec in data 04/04/2020 e/o Persona_1
comunque dichiarare non dovute da le somme ingiunte. Il Parte_1
tutto con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la non si costituiva, né provvedeva Controparte_1
all'ordine del Giudice di depositare la documentazione richiesta, pertanto all'udienza del 24.11.2020 il Giudice ne dichiarava la contumacia, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e rinviava all'udienza del
06.07.2021 per la discussione, concedendo alle parti termine per note conclusive sino a 15 giorni prima dell'udienza. Dopo ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Come è noto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (in tal senso sent. Cass. Civ. Sez.
I, 7 marzo 2007).
Incombe, dunque, all'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza dei vizi procedurali, l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto.
Tali considerazioni devono fare i conti con la circostanza che gli accertamenti operati dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni fanno piena prova fino a querela di falso. Ed invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. Sez. Un. 17355 del 2008). Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi l'illecito, l'opposizione deve essere accolta (cfr. in tal senso, Cass. n. 5095/1999; Cass., n. 3741/1999 e Cass. n.
5277/2007).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ciò posto, il Tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente con ricorso ha dedotto che i verbalizzanti hanno omesso di considerare un fatto essenziale e decisivo ovvero che la gestione dell'impianto di depurazione per cui è causa è stata affidata da Parte_1 [...]
a.r.l., in virtù del contratto e successive Controparte_3
proroghe (All. 3): in base a tale fatto, ove considerato, i verbalizzanti avrebbero certamente concluso che chi ha eseguito materialmente l'attività di depurazione senza la prescritta autorizzazione e, quindi, si è reso trasgressore materiale della violazione in discorso poteva essere solamente il dipendente o i dipendenti dell'Impresa che, in virtù di giusti titoli, aveva la conduzione e la custodia, giuridica e materiale, dell'impianto all'epoca dell'accertamento.
Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito che non essendo Parte_1
proprietario delle opere idriche e fognarie, trasmessegli dall non poteva CP_4
essere considerato titolare dello scarico, in quanto gestore del S.I.I.
Ha chiarito che in assenza di delega da parte dei Comuni, non Parte_1
poteva, in alcun caso, richiedere la prescritta autorizzazione allo scarico relativamente all'impianto di depurazione di che trattasi.
Ha allegato che a seguito delle modifiche normative l'autorizzazione richiesta da un anno e mezzo non era ancora stata rilasciata, per causa non imputabile ad Parte_1
[...]
A fronte delle censure di parte ricorrente, l'amministrazione rimasta contumace non ha assolto al proprio onere probatorio nemmeno attraverso il deposito della documentazione necessaria richiesta dal giudice, rendendo impossibile effettuare un esame circa la fondatezza della pretesa punitiva dell'amministrazione stessa.
Pertanto, in assenza di ulteriori riscontri, la violazione non risulta provata, per cui l'opposizione non può che trovare accoglimento.
Tali considerazioni consento al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e vengono Controparte_1
liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, operata una riduzione del 30% per la bassa complessità in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n.
23AC.2020/D.00305 del 02.04.2020 emessa dal Dirigente dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua, ; Controparte_1
• Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, in favore della società nella Parte_1 Parte_1
misura pari ad euro 2.377,90 per compensi professionali, euro 264,00 per esborsi oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco