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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa , riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6966/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. PELLEGRINI RAUL DONATO) Parte_1
- ATTORE -
E
(Avv. D'IMPERIO GIANFRANCO) Controparte_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'attore in epigrafe ha chiesto: “1) In via preliminare e cautelare: disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione della deliberazione impugnata nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e conseguentemente, ordinare la immediata reintegra del socio Pt_1
nella compagine sociale del convenuto, con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e
[...]
non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede. 2) In via principale e nel merito: previa conferma della sospensione di cui al punto sub.1), ovvero previa concessione della stessa nel caso in cui non fosse disposta con decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare l'invalidità – sub species nullitatis – della deliberazione del 28.04.2024 di esclusione da socio della cooperativa convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché ogni altra deliberazione inerente alla procedura di esclusione del socio 3) Condannare la Parte_1
società convenuta alla refusione di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Cap ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. 4) Condannare la società convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c”.
Costituendosi, ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda proposta, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 19.2.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata.
Con separata ordinanza del 19.2.2025 è stata rimessa la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sull'eccezione preliminare di compromesso sollevata dalla convenuta. CP_1
La causa è stata introitata in decisione all'udienza del 7.4.2025, tenutasi ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda è improponibile.
L'art. 44 dello Statuto Sociale, rubricato “clausola compromissoria”, prevede testualmente che: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominato da una persona estranea alla società e la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina secondo equità in via irrituale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, come modificato dal D.Lgs. 37/2004. La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversia”.
La norma riportata contempla un'ipotesi di arbitrato irrituale, espressamente esteso ai giudizi di impugnazione delle delibere di esclusione del socio, come si desume dall'ultimo inciso (“… tutti
i soci, inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversi”). L'art. 13 dello statuto, nel prevedere le ipotesi di esclusione del socio, contempla la possibilità per il socio di fare opposizione al Tribunale avverso la delibera di esclusione. L'apparente contrasto tra le due norme deve essere risolto, a parere del Tribunale, a favore dell'operatività della clausola compromissoria, tenuto conto della collocazione sistematica della predetta clausola (art. 44, in chiusura dello statuto) e dell'espressa inclusione dei giudizi in cui si controverta della qualità di socio nell'ambito applicativo dell'art. 44.
Aggiungasi il carattere obbligatorio della procedura arbitrale disegnata dall'art. 44 (“dovrà”) ed il carattere onnicomprensivo della elencazione contenuta nella clausola (qualsiasi controversia tra soci e società).
Depone per tale conclusione, infine, il disposto di cui all'art. 808-quater c.p.c., contenente il canone interpretativo che impone, nel dubbio, d'intendere la convenzione d'arbitrato nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce: norma espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, che consente, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l'ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso (cfr. Cass., Sez. VI, 13/10/ 2016, n. 20673; Cass., Sez. II, 3/02/2012, n.
1674).
Secondo l'orientamento prevalente, l'eccezione di arbitrato irrituale non è equiparabile ad un'eccezione di rito attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma integra un'eccezione preliminare di merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie, essendo sottesa all'eccezione di compromesso la questione di diritto sostanziale che verte sulla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Pur non essendo direttamente applicabile, nel rapporto tra giudici ed arbitri irrituali, l'art. 819 ter c.p.c che attiene unicamente all'arbitrato rituale, la parte che intenda far valere l'esistenza di una clausola d'arbitrato irrituale è tenuta, a pena di decadenza, a sollevare l'eccezione di merito all'atto della tempestiva costituzione in giudizio (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n.
19473/2016; Cass. civ., Sez. II, sent. n.21177/2019).
La società cooperativa si è costituita tempestivamente in giudizio, sollevando la relativa eccezione;
rientra nel potere di qualificazione dell'eccezione riservato al Tribunale l'indagine sulla natura dell'arbitrato. Ritenuta, quindi, l'obbligatorietà del ricorso al procedimento arbitrale, espressamente qualificato come irrituale, deve, inoltre, affermarsi la compromettibilità in arbitri della delibera di esclusione del socio, rientrante tra i diritti disponibili.
In ordine alla dedotta invalidità della clausola compromissoria da parte della difesa di parte attrice, osservato il Collegio che, per come elaborata, la clausola compromissoria in questione esprime la volontà negoziale di compromettere in arbitri le controversie ivi indicate con arbitri che devono essere nominati da un soggetto terzo, in conformità a quanto richiesto dall'art. 34 D.Lgs. n.
5/2003. Non inficia la validità della clausola la mancata indicazione già nello Statuto del soggetto terzo tenuto all'individuazione degli arbitri, dovendo evidentemente tale soggetto essere individuato di comune accordo tra le parti anche al momento dell'insorgere della lite e qualora tale nomina non avvenga o se l'incaricato non provveda alla nomina degli arbitri, interviene la nomina da parte del
Presidente del Tribunale. Il riconoscimento del potere sostitutivo di quest'ultimo anche all'ipotesi di mancato conferimento dell'incarico ad un soggetto estraneo quale designatore degli arbitri si giustifica nell'ottica di un'interpretazione che tenda a conservare gli effetti del contratto (art. 1367
c.c.) e comunque secondo buona fede (art. 1366 c.c.), andando alla radice della volontà delle parti che è quella, come detto, di far definire le controversie da un Collegio arbitrale nominato da un soggetto estraneo alla società.
In ogni caso, pur volendo ritenere, come assume la difesa di parte attrice, che la norma è incompleta, cioè in parte qua indeterminata o indeterminabile, sempre nella medesima summenzionata prospettiva di un'interpretazione conservativa e secondo correttezza della clausola, ritiene il Collegio che tale lacuna non infici la clausola medesima, essendo comunque previsto il potere del Presidente del Tribunale (soggetto estraneo alla società) di nominare gli arbitri.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara la domanda improponibile;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta. CP_1
che si liquidano in euro 7.200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 7/04/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana