TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Nicola Caravella (C.F. - pec C.F._2
– fax 0885.417272) e Domenico Caravella Email_1
(C.F. – pec – CodiceFiscale_3 Email_2
fax 0885.417272), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cerignola al
V.le S.Antonio, 61
ATTRICE contro
(P. IVA ), con sede in Spoltore (PE), via Montesecco CP_1 P.IVA_1
n.56/A in persona del Presidente del CDA e Legale Rappresentante pro tempore Dott.
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 C.F._4
Francesca d'Orsi ( )del Foro di Roma ed elettivamente CodiceFiscale_5
domiciliata presso il predetto (indirizzo PEC , fax Email_3
06/37512408 )
CONVENUTA
pagina 1 di 9 Oggetto: responsabilità da cosa in custodia
Conclusioni
come svolte all'udienza del 19/3/25 in cui la causa era trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa perviene in decisione in punto esclusivamente di 'an' in quanto occorre valutare se nei fatti per come esposti dalla parte attrice, ed alla luce dello stato dei luoghi quale si evince abbastanza chiaramente dalle allegazioni fotografiche di ambo le parti, si possa ritenere configurabile la responsabilità da cosa in custodia di parte convenuta.
Questa l'esposizione dei fatti svolta dalla Pt_1
In data 02.07.2022, intorno alle ore 07.00, l'odierna attrice, mentre passeggiava sul lungomare Papa Giovanni XXIII all'altezza della fontana della Meridiana in compagnia della Sig.ra finiva rovinosamente a terra a causa di un tubo mobile che Parte_2
veniva apposto dai dipendenti della soggetto che si occupa della Parte_3
manutenzione del verde pubblico nel nel rispetto della tutela della Controparte_3
pubblica incolumità. Questo infatti veniva malauguratamente alzato proprio nel momento in cui giungeva la Sig.ra causandone la caduta e le relative lesioni. Peraltro, come Pt_1
indicato nella relazione di parte del consulente di parte la tubazione si estendeva per Per_1 tutta la larghezza del marciapiede e tra l'altro non veniva segnalata in alcun modo.
Rammenta l'attrice che a norma dell'art. 2051 c.c. il soggetto che ha un bene in custodia è responsabile dei danni cagionati a causa del medesimo. Tale principio è stato ribadito da numerose pronunce dei giudici di legittimità. Fra le tante si veda la recente sentenza n.
12166 del 7 maggio 2021, laddove la Suprema Corte afferma che il custode è tenuto, in ragione della relazione che ha con la cosa, a specifici obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Precauzioni che nel caso in esame non sono pagina 2 di 9 state poste in essere da controparte che, nell'utilizzare gli strumenti del proprio lavoro, non ha avuto la diligenza necessaria per evitare la creazione di sinistri. Invero, CP_1
non ha segnalato la presenza del tubo su cui è inciampata la sig.ra che è caduta Pt_1
rovinosamente a terra conseguendo le lesioni per cui, oggi, è causa. Non solo. Al passaggio dei pedoni parte avversa non ha avuto l'accortezza di mettere in sicurezza il tubo per cui è causa ed impedire che potesse rappresentare un pericolo. Da quanto argomentato e dedotto in atti sarebbe inequivocabile che la frattura meta epifisaria distale del radio dell'attrice è dipesa unicamente dall'inciampo a causa del tubo incustodito e non debitamente segnalato della società convenuta.
L'attrice precisava che per mero scrupolo difensivo, occorre osservare che a norma dell'art. 2049 c.c., il datore di lavoro deve risarcire il danno provocato dall'illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro (cfr. Cass. Civ., sent.za del 18.02.2020 n. 4099). Ne consegue che la società convenuta, in qualità di datrice di lavoro, è responsabile dell'operato dei propri dipendenti che con imperizia non hanno messo in sicurezza il luogo dove operavano recando un greve danno e patema d'animo all'odierna attrice.
Per quanto esposto, il Giudicante non potrà far altro che accogliere la domanda attorea e condannare la convenuta a risarcire il danno patito dall'attrice per la caduta causata dalla mancata custodia della tubazione in proprio possesso.
Ha diversamente sostenuto la convenuta quanto segue.
La controparte non avrebbe assolto i propri oneri probatori proprio nel richiamare una relazione “tecnica” di parte, che contiene anche una dichiarazione scritta della stessa che dà atto che il marciapiede su cui è avvenuta la caduta è largo ben 11 metri e Pt_1
l'autocarro con il tubo ne occupava tutto lo spazio e – circostanza assolutamente dirimente
– la ha inteso scavalcare il tubo che l'addetto di stava utilizzando per Pt_1 CP_1
innaffiare la siepe, mentre questi era di spalle. Tale circostanza, peraltro, è stata confermata
– sempre mediante dichiarazione scritta – anche dalla testimone indicata dall'attrice. Deve
pagina 3 di 9 quindi categoricamente escludersi che l'attrice abbia fornito la prova del fatto storico lamentato e dell'insidia occulta. Poiché la giurisprudenza di merito ritiene imprescindibile, ai fini dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da cosa in custodia, che l'attore fornisca una ricostruzione puntuale dell'effettiva modalità dello svolgimento dei fatti (cfr. ex multis, Tribunale Milano, sez. X, 16/10/2008, n. 12122), la domanda di parte attrice, dunque, anche solo per tale motivo, non può essere accolta, tanto più in quanto la stessa non ha richiesto l'intervento dell'Autorità Pubblica, che avrebbe potuto “certificare” lo stato dei luoghi, dovendosi ritenere priva di efficacia probatoria la relazione tecnica di parte allegata alla citazione, in quanto non ha indagato la dinamica dei fatti, limitandosi a recepire la dichiarazione della Al cospetto di ciò, è del tutto Pt_1
condivisibile la decisione della di non risarcire il sinistro come Controparte_4
da comunicazione del 29 settembre 2020 dove si legge “In relazione al sinistro in oggetto,
Vi comunichiamo che dagli elementi in nostro possesso e dagli accertamenti esperiti non è emerso alcun profilo di responsabilità a carico dell'Ente assicurato. Infatti, non risulta dimostrata la sussistenza di un'insidia occulta tale da rappresentare un pericolo inevitabile, così come inequivocabilmente richiesto dalla giurisprudenza dominante. Non ci è dunque possibile prendere in considerazione alcuna ipotesi di risarcimento.'' Nel caso di specie, dunque, non soltanto non vi è la prova – che doveva essere fornita da controparte - ma addirittura deve escludersi che l'attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa,
In mancanza di tale prova – che nel caso di specie non è stata certamente fornita – la domanda di risarcimento deve essere respinta.
Nell'esaminare il merito della questione, punto di partenza è l'individuazione dei presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., disciplina invocata in via principale nel caso che ci occupa, costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art.
pagina 4 di 9 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass.
01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798)
L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051
c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato
è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Sul piano strutturale, il pagina 5 di 9 "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
Ciò premesso, si apprezzano come sussistenti i detti presupposti nel caso di specie.
Risulta invero non contestata in sé la caduta a seguito di inciampo nel tubo attraverso il quale stava effettuando l'innaffiamento di alcune piante tramite tubatura CP_1
collegata al macchinario idropulitrice che si vede in particolare nella foto 6 allegata alla secondo memoria cartabia della convenuta;
il tutto nella rotonda descritta in atti, insistente su un'area pubblica destinata al passaggio pedonale ( a parte l'adiacente pista ciclabile ).
Non vi è poi dubbio che detto materiale su cui si verificava l'inciampo era di pertinenza e nella sfera di custodia nonché vigilanza di in quanto utilizzata da questa per CP_1 lo svolgimento di attività di innaffiamento e quant'altro di competenza della stessa. Nel momento dell'occorso gli operai stavano svolgendo l'operazione di innaffiamento della siepe lato mare a tergo della fontana.
Dunque, lo stato della cosa come emerso dalla documentazione in atti, deve ritenersi idoneo a provocare l'evento dannoso così come narrato, anche alla luce della compatibilità della dinamica con le lesioni riportate. In merito alla prova del rapporto custodiale deve chiarirsi che la situazione di custodia presuppone la disponibilità materiale della cosa ma non si esaurisce in essa, occorrendo altresì che il detentore sia gravato dell'obbligo di sorvegliare la cosa.
Come si è già detto, il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato, ossia da un fatto umano. Occorre sul punto ribadire che salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento del danno, il caso fortuito e il fatto del danneggiato o del terzo sono ontologicamente diversi. (Cass. civ. sez. III - 07/06/2023, n. 16034; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n.
pagina 6 di 9 11152). Sul piano della struttura della fattispecie, infatti, il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo
(dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente intesa come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode.
Rilievo centrale riveste in tal caso la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è
a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost.. Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Secondo parte convenuta sarebbe ravvisabile nel caso che ci occupa un comportamento colposo della danneggiata avente una incidenza causale esclusiva.
Vi è da dire che dalle stesse asserzioni rese da parte attrice allegate alla consulenza di parte convenuta, la caduta si sarebbe verificata per la presenza dei tubi che venivano alzati mentre la donna nel camminare li stava superando.
Considerato ciò, nonostante la visibilità dei tubi stessi, secondo la difesa dell'attrice questa pagina 7 di 9 non avrebbe alcuna responsabilità nell'occorso in quanto la stessa non avrebbe potuto avere altro modo di attraversare il marciapiede su cui insisteva il tubo dell'odierna convenuta in quanto occupante l'intera area del marciapiede stesso e pertanto il suo superamento si palesava per l'odierna attrice come unica soluzione possibile visto anche che l'area non risultava essere stata transennata in alcun modo né tantomeno esistessero cartelli di pericolo o avvisi in tal senso. Va anche aggiunto che la non avesse nella sua visuale l'addetto Pt_1
della e che pertanto non poteva né prevedere né tantomeno immaginare che CP_1
lo stesso potesse alzare il tubo in quel preciso momento senza peraltro essersi prima accertato di non causare rischi a nessun pedone.
Ebbene, dal complessivo esame degli atti e dei luoghi si evince invece che parte convenuta non può andare del tutto esente dalla presunzione di responsabilità a suo carico e nel contempo occorre riconoscere una parte di responsabilità anche alla danneggiata alla stregua dei rilievi che seguono.
Occorre considerare la visibilità dei tubi e degli operai presenti in loco di cui la si Pt_1
ebbe ad accorgere come emerge nella documentazione prodotta ( ved la ricostruzione contenuta nella consulenza di parte attrice nonché dichiarazioni spontanee della Pt_1
prodotte da controparte e non disconosciute) nonché l'ampiezza del marciapiede destinato al passaggio pedonale per cui deve ritenersi, pur in difetto di qualsivoglia segnaletica delle operazioni o avviso dell'intralcio al passaggio dei pedoni, che la danneggiata nello scavalcare la tubazione nel mentre erano in corso le attività della non si è CP_5
comportata da pedone mediamente cauto e quindi si può ragionevolmente affermare che abbia concorso con la propria condotta colposa alla causazione del fatto nella misura del
50%.
Dunque è ascrivibile alla danneggiata un comportamento colposo che non ha caratteristiche tali da configurare causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno ma che tuttavia ha contribuito alla determinazione dello stesso nella misura già indicata del
50%.
Poiché la causa deve essere istruita ai fini del quantum, occorre, come da separata ordinanza, convocare le parti per un tentativo di conciliazione prima di disporre una ctu. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ritenendo parzialmente fondata la domanda, dichiara ed accerta la responsabilità della società convenuta in ordine ai danni patiti dall'attrice a seguito della caduta indicata nell'atto di citazione, Parte_1
nella misura del 50%.
Rimette la causa sul suolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Pescara, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Nicola Caravella (C.F. - pec C.F._2
– fax 0885.417272) e Domenico Caravella Email_1
(C.F. – pec – CodiceFiscale_3 Email_2
fax 0885.417272), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cerignola al
V.le S.Antonio, 61
ATTRICE contro
(P. IVA ), con sede in Spoltore (PE), via Montesecco CP_1 P.IVA_1
n.56/A in persona del Presidente del CDA e Legale Rappresentante pro tempore Dott.
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 C.F._4
Francesca d'Orsi ( )del Foro di Roma ed elettivamente CodiceFiscale_5
domiciliata presso il predetto (indirizzo PEC , fax Email_3
06/37512408 )
CONVENUTA
pagina 1 di 9 Oggetto: responsabilità da cosa in custodia
Conclusioni
come svolte all'udienza del 19/3/25 in cui la causa era trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa perviene in decisione in punto esclusivamente di 'an' in quanto occorre valutare se nei fatti per come esposti dalla parte attrice, ed alla luce dello stato dei luoghi quale si evince abbastanza chiaramente dalle allegazioni fotografiche di ambo le parti, si possa ritenere configurabile la responsabilità da cosa in custodia di parte convenuta.
Questa l'esposizione dei fatti svolta dalla Pt_1
In data 02.07.2022, intorno alle ore 07.00, l'odierna attrice, mentre passeggiava sul lungomare Papa Giovanni XXIII all'altezza della fontana della Meridiana in compagnia della Sig.ra finiva rovinosamente a terra a causa di un tubo mobile che Parte_2
veniva apposto dai dipendenti della soggetto che si occupa della Parte_3
manutenzione del verde pubblico nel nel rispetto della tutela della Controparte_3
pubblica incolumità. Questo infatti veniva malauguratamente alzato proprio nel momento in cui giungeva la Sig.ra causandone la caduta e le relative lesioni. Peraltro, come Pt_1
indicato nella relazione di parte del consulente di parte la tubazione si estendeva per Per_1 tutta la larghezza del marciapiede e tra l'altro non veniva segnalata in alcun modo.
Rammenta l'attrice che a norma dell'art. 2051 c.c. il soggetto che ha un bene in custodia è responsabile dei danni cagionati a causa del medesimo. Tale principio è stato ribadito da numerose pronunce dei giudici di legittimità. Fra le tante si veda la recente sentenza n.
12166 del 7 maggio 2021, laddove la Suprema Corte afferma che il custode è tenuto, in ragione della relazione che ha con la cosa, a specifici obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Precauzioni che nel caso in esame non sono pagina 2 di 9 state poste in essere da controparte che, nell'utilizzare gli strumenti del proprio lavoro, non ha avuto la diligenza necessaria per evitare la creazione di sinistri. Invero, CP_1
non ha segnalato la presenza del tubo su cui è inciampata la sig.ra che è caduta Pt_1
rovinosamente a terra conseguendo le lesioni per cui, oggi, è causa. Non solo. Al passaggio dei pedoni parte avversa non ha avuto l'accortezza di mettere in sicurezza il tubo per cui è causa ed impedire che potesse rappresentare un pericolo. Da quanto argomentato e dedotto in atti sarebbe inequivocabile che la frattura meta epifisaria distale del radio dell'attrice è dipesa unicamente dall'inciampo a causa del tubo incustodito e non debitamente segnalato della società convenuta.
L'attrice precisava che per mero scrupolo difensivo, occorre osservare che a norma dell'art. 2049 c.c., il datore di lavoro deve risarcire il danno provocato dall'illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro (cfr. Cass. Civ., sent.za del 18.02.2020 n. 4099). Ne consegue che la società convenuta, in qualità di datrice di lavoro, è responsabile dell'operato dei propri dipendenti che con imperizia non hanno messo in sicurezza il luogo dove operavano recando un greve danno e patema d'animo all'odierna attrice.
Per quanto esposto, il Giudicante non potrà far altro che accogliere la domanda attorea e condannare la convenuta a risarcire il danno patito dall'attrice per la caduta causata dalla mancata custodia della tubazione in proprio possesso.
Ha diversamente sostenuto la convenuta quanto segue.
La controparte non avrebbe assolto i propri oneri probatori proprio nel richiamare una relazione “tecnica” di parte, che contiene anche una dichiarazione scritta della stessa che dà atto che il marciapiede su cui è avvenuta la caduta è largo ben 11 metri e Pt_1
l'autocarro con il tubo ne occupava tutto lo spazio e – circostanza assolutamente dirimente
– la ha inteso scavalcare il tubo che l'addetto di stava utilizzando per Pt_1 CP_1
innaffiare la siepe, mentre questi era di spalle. Tale circostanza, peraltro, è stata confermata
– sempre mediante dichiarazione scritta – anche dalla testimone indicata dall'attrice. Deve
pagina 3 di 9 quindi categoricamente escludersi che l'attrice abbia fornito la prova del fatto storico lamentato e dell'insidia occulta. Poiché la giurisprudenza di merito ritiene imprescindibile, ai fini dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da cosa in custodia, che l'attore fornisca una ricostruzione puntuale dell'effettiva modalità dello svolgimento dei fatti (cfr. ex multis, Tribunale Milano, sez. X, 16/10/2008, n. 12122), la domanda di parte attrice, dunque, anche solo per tale motivo, non può essere accolta, tanto più in quanto la stessa non ha richiesto l'intervento dell'Autorità Pubblica, che avrebbe potuto “certificare” lo stato dei luoghi, dovendosi ritenere priva di efficacia probatoria la relazione tecnica di parte allegata alla citazione, in quanto non ha indagato la dinamica dei fatti, limitandosi a recepire la dichiarazione della Al cospetto di ciò, è del tutto Pt_1
condivisibile la decisione della di non risarcire il sinistro come Controparte_4
da comunicazione del 29 settembre 2020 dove si legge “In relazione al sinistro in oggetto,
Vi comunichiamo che dagli elementi in nostro possesso e dagli accertamenti esperiti non è emerso alcun profilo di responsabilità a carico dell'Ente assicurato. Infatti, non risulta dimostrata la sussistenza di un'insidia occulta tale da rappresentare un pericolo inevitabile, così come inequivocabilmente richiesto dalla giurisprudenza dominante. Non ci è dunque possibile prendere in considerazione alcuna ipotesi di risarcimento.'' Nel caso di specie, dunque, non soltanto non vi è la prova – che doveva essere fornita da controparte - ma addirittura deve escludersi che l'attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa,
In mancanza di tale prova – che nel caso di specie non è stata certamente fornita – la domanda di risarcimento deve essere respinta.
Nell'esaminare il merito della questione, punto di partenza è l'individuazione dei presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., disciplina invocata in via principale nel caso che ci occupa, costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art.
pagina 4 di 9 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass.
01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798)
L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051
c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato
è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Sul piano strutturale, il pagina 5 di 9 "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
Ciò premesso, si apprezzano come sussistenti i detti presupposti nel caso di specie.
Risulta invero non contestata in sé la caduta a seguito di inciampo nel tubo attraverso il quale stava effettuando l'innaffiamento di alcune piante tramite tubatura CP_1
collegata al macchinario idropulitrice che si vede in particolare nella foto 6 allegata alla secondo memoria cartabia della convenuta;
il tutto nella rotonda descritta in atti, insistente su un'area pubblica destinata al passaggio pedonale ( a parte l'adiacente pista ciclabile ).
Non vi è poi dubbio che detto materiale su cui si verificava l'inciampo era di pertinenza e nella sfera di custodia nonché vigilanza di in quanto utilizzata da questa per CP_1 lo svolgimento di attività di innaffiamento e quant'altro di competenza della stessa. Nel momento dell'occorso gli operai stavano svolgendo l'operazione di innaffiamento della siepe lato mare a tergo della fontana.
Dunque, lo stato della cosa come emerso dalla documentazione in atti, deve ritenersi idoneo a provocare l'evento dannoso così come narrato, anche alla luce della compatibilità della dinamica con le lesioni riportate. In merito alla prova del rapporto custodiale deve chiarirsi che la situazione di custodia presuppone la disponibilità materiale della cosa ma non si esaurisce in essa, occorrendo altresì che il detentore sia gravato dell'obbligo di sorvegliare la cosa.
Come si è già detto, il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato, ossia da un fatto umano. Occorre sul punto ribadire che salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento del danno, il caso fortuito e il fatto del danneggiato o del terzo sono ontologicamente diversi. (Cass. civ. sez. III - 07/06/2023, n. 16034; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n.
pagina 6 di 9 11152). Sul piano della struttura della fattispecie, infatti, il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo
(dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente intesa come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode.
Rilievo centrale riveste in tal caso la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è
a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost.. Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Secondo parte convenuta sarebbe ravvisabile nel caso che ci occupa un comportamento colposo della danneggiata avente una incidenza causale esclusiva.
Vi è da dire che dalle stesse asserzioni rese da parte attrice allegate alla consulenza di parte convenuta, la caduta si sarebbe verificata per la presenza dei tubi che venivano alzati mentre la donna nel camminare li stava superando.
Considerato ciò, nonostante la visibilità dei tubi stessi, secondo la difesa dell'attrice questa pagina 7 di 9 non avrebbe alcuna responsabilità nell'occorso in quanto la stessa non avrebbe potuto avere altro modo di attraversare il marciapiede su cui insisteva il tubo dell'odierna convenuta in quanto occupante l'intera area del marciapiede stesso e pertanto il suo superamento si palesava per l'odierna attrice come unica soluzione possibile visto anche che l'area non risultava essere stata transennata in alcun modo né tantomeno esistessero cartelli di pericolo o avvisi in tal senso. Va anche aggiunto che la non avesse nella sua visuale l'addetto Pt_1
della e che pertanto non poteva né prevedere né tantomeno immaginare che CP_1
lo stesso potesse alzare il tubo in quel preciso momento senza peraltro essersi prima accertato di non causare rischi a nessun pedone.
Ebbene, dal complessivo esame degli atti e dei luoghi si evince invece che parte convenuta non può andare del tutto esente dalla presunzione di responsabilità a suo carico e nel contempo occorre riconoscere una parte di responsabilità anche alla danneggiata alla stregua dei rilievi che seguono.
Occorre considerare la visibilità dei tubi e degli operai presenti in loco di cui la si Pt_1
ebbe ad accorgere come emerge nella documentazione prodotta ( ved la ricostruzione contenuta nella consulenza di parte attrice nonché dichiarazioni spontanee della Pt_1
prodotte da controparte e non disconosciute) nonché l'ampiezza del marciapiede destinato al passaggio pedonale per cui deve ritenersi, pur in difetto di qualsivoglia segnaletica delle operazioni o avviso dell'intralcio al passaggio dei pedoni, che la danneggiata nello scavalcare la tubazione nel mentre erano in corso le attività della non si è CP_5
comportata da pedone mediamente cauto e quindi si può ragionevolmente affermare che abbia concorso con la propria condotta colposa alla causazione del fatto nella misura del
50%.
Dunque è ascrivibile alla danneggiata un comportamento colposo che non ha caratteristiche tali da configurare causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno ma che tuttavia ha contribuito alla determinazione dello stesso nella misura già indicata del
50%.
Poiché la causa deve essere istruita ai fini del quantum, occorre, come da separata ordinanza, convocare le parti per un tentativo di conciliazione prima di disporre una ctu. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ritenendo parzialmente fondata la domanda, dichiara ed accerta la responsabilità della società convenuta in ordine ai danni patiti dall'attrice a seguito della caduta indicata nell'atto di citazione, Parte_1
nella misura del 50%.
Rimette la causa sul suolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Pescara, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 9 di 9