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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 813/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 21/02/1979 ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Via San Francesco n. 8 - 88900
TO - presso lo studio dell'avv. TRUNCE' TIZIANA (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._3
12/07/1976, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Viale Giusti n. 231 - 55100 LUCCA
- presso lo studio dell'avv. POLI MARCO (C.F. , che lo rappresenta e C.F._4
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.: “le parti riportano integralmente al proprio atto introduttivo, precisando di non volersi riconciliare e chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 14.07.2025,
[...]
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/04/2011, nel Comune di Locorotondo (BA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
3 - parte II - serie A - anno 2011;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] (c.f. Per_1
e , nata a [...], il [...], (c.f. C.F._5 Per_2
); C.F._6
- che la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove riterrà più opportuno, fermo l'obbligo reciproco di darsi tempestiva comunicazione sui mutamenti di residenza, domicilio, recapiti anche solo telefonici;
2) i figli minori, e , saranno affidati congiuntamente Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
3) il SI. , avrà la facoltà di esercitare il diritto di visita dei figli Parte_2 Per_1
e secondo le proprie esigenze e quelle dei figli, nel rispetto delle loro attività Per_2
scolastiche, sportive, sociali e delle loro volontà. Le visite avranno luogo in giorni ed orari da concordare tra i genitori, in linea con le esigenze dei minori e con la necessità di garantire ai figli un tempo significativo per coltivare il rapporto affettivo con il padre. In caso di difficoltà di accordo tra i genitori, sarà possibile ricorrere al Tribunale per un intervento;
4) durante le vacanze natalizie, il padre, potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, il padre potrà tenere i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 3 (tre) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 10 giugno di ogni anno;
i genitori stabiliscono sin d'ora che i figli trascorreranno con il padre il periodo di vacanza estiva nei giorni tra il 10 ed il 20 luglio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) il SI. verserà alla SI.ra , un assegno mensile di € 500,00, a titolo di Parte_2 Parte_1
contribuzione al mantenimento del figlio , e un assegno mensile di € 500,00 a titolo di Per_1
contribuzione al mantenimento della figlia , fintantoché questi non saranno Per_2
economicamente indipendenti. I predetti assegni verranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla SI.ra IBAN Parte_3
[...], entro il giorno 28 di ogni mese;
6) in ragione del contributo al mantenimento concordato nei termini di cui al punto precedente, da intendersi comprensivo di anticipazione forfettaria delle spese straordinarie, ivi comprese quelle scolastiche ed extrascolastiche, tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, definite secondo i protocolli standard in uso presso il Tribunale, sia necessarie che voluttuarie (si definiscono sin d'ora spese straordinarie, quelle per l'acquisto di vestiario, dei libri scolastici e degli altri strumenti di studio, degli apparecchi per la salute, le spese di mensa scolastica e di trasporto scolastico, le spese per le attività ludico-sportive), saranno sostenute integralmente dalla SI.ra , con la sola esclusione Parte_3
delle spese straordinarie mediche (visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN), le quali dovranno essere previamente concordate tra i genitori e ripartite al 50% tra i medesimi;
7) i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di avere definito ogni altro rapporto economico e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, in conseguenza del cessato rapporto di coniugio o di altra causa, dandosi espressamente atto di aver diviso con reciproca ed integrale soddisfazione, ogni bene o valore comune, nonché ogni somma di denaro, investimenti e crediti derivanti da rapporti a qualsiasi titolo intrattenuti;
8) le parti esprimono sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile le opportune annotazioni e trascrizioni, senza alcuna sua ingerenza o responsabilità.”
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno giudice relatore, disponendo altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
In data 01.10.2025 le parti, depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni sottoscritte di cui al ricorso congiunto.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'08.10.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era rimessa al Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
*******
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio n. 813/2025
R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_2
in data 27/04/2011, nel Comune di Locorotondo (BA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
3 - parte II - serie A - anno 2011;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come sopra riportate e trascritte;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Locorotondo (BA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone, in data 16/10/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 813/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 21/02/1979 ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Via San Francesco n. 8 - 88900
TO - presso lo studio dell'avv. TRUNCE' TIZIANA (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._3
12/07/1976, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Viale Giusti n. 231 - 55100 LUCCA
- presso lo studio dell'avv. POLI MARCO (C.F. , che lo rappresenta e C.F._4
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.: “le parti riportano integralmente al proprio atto introduttivo, precisando di non volersi riconciliare e chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 14.07.2025,
[...]
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/04/2011, nel Comune di Locorotondo (BA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
3 - parte II - serie A - anno 2011;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] (c.f. Per_1
e , nata a [...], il [...], (c.f. C.F._5 Per_2
); C.F._6
- che la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove riterrà più opportuno, fermo l'obbligo reciproco di darsi tempestiva comunicazione sui mutamenti di residenza, domicilio, recapiti anche solo telefonici;
2) i figli minori, e , saranno affidati congiuntamente Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
3) il SI. , avrà la facoltà di esercitare il diritto di visita dei figli Parte_2 Per_1
e secondo le proprie esigenze e quelle dei figli, nel rispetto delle loro attività Per_2
scolastiche, sportive, sociali e delle loro volontà. Le visite avranno luogo in giorni ed orari da concordare tra i genitori, in linea con le esigenze dei minori e con la necessità di garantire ai figli un tempo significativo per coltivare il rapporto affettivo con il padre. In caso di difficoltà di accordo tra i genitori, sarà possibile ricorrere al Tribunale per un intervento;
4) durante le vacanze natalizie, il padre, potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, il padre potrà tenere i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 3 (tre) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 10 giugno di ogni anno;
i genitori stabiliscono sin d'ora che i figli trascorreranno con il padre il periodo di vacanza estiva nei giorni tra il 10 ed il 20 luglio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) il SI. verserà alla SI.ra , un assegno mensile di € 500,00, a titolo di Parte_2 Parte_1
contribuzione al mantenimento del figlio , e un assegno mensile di € 500,00 a titolo di Per_1
contribuzione al mantenimento della figlia , fintantoché questi non saranno Per_2
economicamente indipendenti. I predetti assegni verranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla SI.ra IBAN Parte_3
[...], entro il giorno 28 di ogni mese;
6) in ragione del contributo al mantenimento concordato nei termini di cui al punto precedente, da intendersi comprensivo di anticipazione forfettaria delle spese straordinarie, ivi comprese quelle scolastiche ed extrascolastiche, tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, definite secondo i protocolli standard in uso presso il Tribunale, sia necessarie che voluttuarie (si definiscono sin d'ora spese straordinarie, quelle per l'acquisto di vestiario, dei libri scolastici e degli altri strumenti di studio, degli apparecchi per la salute, le spese di mensa scolastica e di trasporto scolastico, le spese per le attività ludico-sportive), saranno sostenute integralmente dalla SI.ra , con la sola esclusione Parte_3
delle spese straordinarie mediche (visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN), le quali dovranno essere previamente concordate tra i genitori e ripartite al 50% tra i medesimi;
7) i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di avere definito ogni altro rapporto economico e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, in conseguenza del cessato rapporto di coniugio o di altra causa, dandosi espressamente atto di aver diviso con reciproca ed integrale soddisfazione, ogni bene o valore comune, nonché ogni somma di denaro, investimenti e crediti derivanti da rapporti a qualsiasi titolo intrattenuti;
8) le parti esprimono sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile le opportune annotazioni e trascrizioni, senza alcuna sua ingerenza o responsabilità.”
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno giudice relatore, disponendo altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
In data 01.10.2025 le parti, depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni sottoscritte di cui al ricorso congiunto.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'08.10.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era rimessa al Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
*******
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio n. 813/2025
R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_2
in data 27/04/2011, nel Comune di Locorotondo (BA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
3 - parte II - serie A - anno 2011;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come sopra riportate e trascritte;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Locorotondo (BA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone, in data 16/10/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli