Articolo 1631 del Codice civile
Articolo 1630Articolo 1632
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19 aprile 1942
Art. 1631.

(Estensione del fondo).

Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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