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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 470/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
C.M.U. (avv. BOSCHI GABRIELE e FURIANI RAMONA) Parte_1
Parte ricorrente opponente contro
(avv. BOLLATI GIADA) Controparte_1
Parte resistente opposta ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, Parte_2
ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 58/2025, emesso
[...]
dall'intestato Tribunale in data 21.2.2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di già dipendente della società dal 22.07.2019 al 29.04.2024 (data di Parte_3
cessazione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore) - la complessiva somma di €5.060,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di esigibilità dei singoli ratei al saldo, a titolo di TFR.
La società opponente ha contestato la fondatezza del credito monitorio, sul presupposto dell'erronea quantificazione di ogni spettanza al lordo e non al netto, quale sommatoria dei corrispondenti importi indicati nei cedolini paga allegati al ricorso monitorio, e avuto altresì riguardo ai riscontri documentali offerti in ordine al regolare versamento ad dei contributi CP_2
dovuti quale sostituto di imposta (per €753,10), come da mod F24 (documento contabile in cui in cui il pagamento delle relative imposte è indicato con il codice “1012”).
Tanto premesso in fatto, la società opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda monitoria, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria depositata in data Controparte_1
7 luglio 2025, ribadendo la fondatezza della pretesa monitoria, per importo corrispondente ad
€5.060,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo, la correttezza della quantificazione degli importi di spettanza operata nella fase sommaria e, comunque, la puntuale e diligente esecuzione della prestazione lavorativa resa, concludendo per l'accertamento del credito monitorio per la somma sopra indicata, con il favore delle spese di lite e la condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma equitativamente ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. In via subordinata l'odierno resistente ha domandato il pagamento in proprio favore della somma di € 4.307,17.
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va respinta per le motivazioni di seguito brevemente esposte.
Va premesso che l'opponente non ha contestato né il rapporto di lavoro, né il recesso per giusta causa, né la maturazione del TFR, ma soltanto un errore nella quantificazione del credito.
Infatti, il datore di lavoro si è limitato ad allegare - in funzione modificativo/impeditiva della pretesa monitoria (art. 2697 c.c.) – che la somma di € 3.000,00 versata a titolo di acconto fosse da intendersi al netto e che la stessa CMU avesse provveduto, mediante modelli F24 al versamento di ritenute contributive per € 753,10, producendo anche tre cedolini paga relativi a pagamenti successivi alla cessazione del rapporto.
Circa le modalità di quantificazione del credito per cui è causa per la complessiva somma sopra indicata è sufficiente evidenziare che, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute
2 fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
In applicazione dei condivisi e consolidati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, la quantificazione della pretesa monitoria risulta dunque corretta per importo lordo di
€5.060,27 (v. ex multis, Cass. 8017/2019 conf., di recente, ex multis, anche da Cass.
18333/2020): "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952,
n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”.
Ciò posto, le censure formulate dalla società opponente alla pretesa monitoria rimangono prive di pregio poiché di contenuto del tutto generico ed apodittico già a livello assertivo e non risultano suffragate da alcun riscontro documentale - che non sia generico o riferibile anche ad altre pendenze fiscali della società o ritenute su altri emolumenti di altri dipendenti - ovvero da alcuna idonea istanza istruttoria, essendo i capitoli di prova testimoniale a riguardo formulati in parte superflui, in parte privi dei requisiti di specificità prescritti dagli artt. 230 e 244 c.p.c. in termini di modalità, luogo, tempo, contenuto delle condotte descritte e, da ultimo, in parte preclusi dai limiti previsti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. con riferimento all'entità ed effettività dei versamenti operati dalla società opponente.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta idonea conferma, anche nell'odierna sede, dei fatti costitutivi del diritto retributivo vantato e del tutto carente successiva allegazione e prova, da parte datoriale, di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, secondo il canone generale previsto dall'art. 2697 c.c., della medesima pretesa azionata, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
3 Non si ravvisano i presupposti della fattispecie contemplata all'art. 96 (I e III comma), essendo a tal fine richiesto, ad avviso di questo Giudice, non solo il carattere totale della soccombenza ma anche che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in tale comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza - derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (così
Cass. 21798/2015 e Cass. 15175/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
− condanna altresì la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese di lite – da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Giada Bollati - liquidate nella complessiva somma di €2.600 per compenso professionale, oltre r.f. 15% ex DM 147/2022, IVA e CAP come per legge
Perugia 18 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 470/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
C.M.U. (avv. BOSCHI GABRIELE e FURIANI RAMONA) Parte_1
Parte ricorrente opponente contro
(avv. BOLLATI GIADA) Controparte_1
Parte resistente opposta ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, Parte_2
ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 58/2025, emesso
[...]
dall'intestato Tribunale in data 21.2.2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di già dipendente della società dal 22.07.2019 al 29.04.2024 (data di Parte_3
cessazione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore) - la complessiva somma di €5.060,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di esigibilità dei singoli ratei al saldo, a titolo di TFR.
La società opponente ha contestato la fondatezza del credito monitorio, sul presupposto dell'erronea quantificazione di ogni spettanza al lordo e non al netto, quale sommatoria dei corrispondenti importi indicati nei cedolini paga allegati al ricorso monitorio, e avuto altresì riguardo ai riscontri documentali offerti in ordine al regolare versamento ad dei contributi CP_2
dovuti quale sostituto di imposta (per €753,10), come da mod F24 (documento contabile in cui in cui il pagamento delle relative imposte è indicato con il codice “1012”).
Tanto premesso in fatto, la società opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda monitoria, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria depositata in data Controparte_1
7 luglio 2025, ribadendo la fondatezza della pretesa monitoria, per importo corrispondente ad
€5.060,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo, la correttezza della quantificazione degli importi di spettanza operata nella fase sommaria e, comunque, la puntuale e diligente esecuzione della prestazione lavorativa resa, concludendo per l'accertamento del credito monitorio per la somma sopra indicata, con il favore delle spese di lite e la condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma equitativamente ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. In via subordinata l'odierno resistente ha domandato il pagamento in proprio favore della somma di € 4.307,17.
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va respinta per le motivazioni di seguito brevemente esposte.
Va premesso che l'opponente non ha contestato né il rapporto di lavoro, né il recesso per giusta causa, né la maturazione del TFR, ma soltanto un errore nella quantificazione del credito.
Infatti, il datore di lavoro si è limitato ad allegare - in funzione modificativo/impeditiva della pretesa monitoria (art. 2697 c.c.) – che la somma di € 3.000,00 versata a titolo di acconto fosse da intendersi al netto e che la stessa CMU avesse provveduto, mediante modelli F24 al versamento di ritenute contributive per € 753,10, producendo anche tre cedolini paga relativi a pagamenti successivi alla cessazione del rapporto.
Circa le modalità di quantificazione del credito per cui è causa per la complessiva somma sopra indicata è sufficiente evidenziare che, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute
2 fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
In applicazione dei condivisi e consolidati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, la quantificazione della pretesa monitoria risulta dunque corretta per importo lordo di
€5.060,27 (v. ex multis, Cass. 8017/2019 conf., di recente, ex multis, anche da Cass.
18333/2020): "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952,
n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”.
Ciò posto, le censure formulate dalla società opponente alla pretesa monitoria rimangono prive di pregio poiché di contenuto del tutto generico ed apodittico già a livello assertivo e non risultano suffragate da alcun riscontro documentale - che non sia generico o riferibile anche ad altre pendenze fiscali della società o ritenute su altri emolumenti di altri dipendenti - ovvero da alcuna idonea istanza istruttoria, essendo i capitoli di prova testimoniale a riguardo formulati in parte superflui, in parte privi dei requisiti di specificità prescritti dagli artt. 230 e 244 c.p.c. in termini di modalità, luogo, tempo, contenuto delle condotte descritte e, da ultimo, in parte preclusi dai limiti previsti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. con riferimento all'entità ed effettività dei versamenti operati dalla società opponente.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta idonea conferma, anche nell'odierna sede, dei fatti costitutivi del diritto retributivo vantato e del tutto carente successiva allegazione e prova, da parte datoriale, di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, secondo il canone generale previsto dall'art. 2697 c.c., della medesima pretesa azionata, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
3 Non si ravvisano i presupposti della fattispecie contemplata all'art. 96 (I e III comma), essendo a tal fine richiesto, ad avviso di questo Giudice, non solo il carattere totale della soccombenza ma anche che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in tale comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza - derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (così
Cass. 21798/2015 e Cass. 15175/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
− condanna altresì la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese di lite – da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Giada Bollati - liquidate nella complessiva somma di €2.600 per compenso professionale, oltre r.f. 15% ex DM 147/2022, IVA e CAP come per legge
Perugia 18 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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