TAR Torino, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 948
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS)

    Il provvedimento di revoca trova il suo presupposto nel divieto di detenzione armi, non impugnato e quindi non contestabile. La revoca è un atto dovuto e vincolato. L'affidabilità richiesta dalla legge postula una condotta irreprensibile ed equilibrio psicofisico. Il divieto di detenzione armi è di natura cautelare e preventiva, giustificato da episodi che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza. L'archiviazione del procedimento penale non elimina i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere (erronea/omessa valutazione dei fatti e carenza motivazionale)

    Le censure sono prive di pregio. Il provvedimento di revoca trova il suo presupposto nel divieto di detenzione armi, non impugnato e quindi non contestabile. La revoca è un atto dovuto e vincolato. L'affidabilità richiesta dalla legge postula una condotta irreprensibile ed equilibrio psicofisico. Il divieto di detenzione armi è di natura cautelare e preventiva, giustificato da episodi che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza. L'archiviazione del procedimento penale non elimina i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità. La Questura ha compiutamente motivato sul punto, avendo riguardo al venir meno dei requisiti oggettivi previsti. L'amministrazione ha discrezionalmente valutato i fatti come indice di non completa affidabilità, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 948
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 948
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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