Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00948/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Maria Pietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, piazza del Carmine 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Cuneo in data -OMISSIS-- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- e notificato il 28.11.2021 a mezzo della Legione Carabinieri Piemonte e Valle -OMISSIS-, stazione di -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto fucile per l'esercizio del tiro a volo n. -OMISSIS- rilasciata al ricorrente -OMISSIS- il -OMISSIS- dalla Questura di Cuneo, con richiesta di dichiarare illegittimo e annullare il medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa OS NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto emesso dal Questore della Provincia di Cuneo in data -OMISSIS-- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- con cui veniva disposta “… la revoca della licenza di porto fucile per uso tiro a volo” già rilasciata all’odierno esponente.
Con il decreto prefettizio è stata revocata la predetta licenza di porto di fucile di cui il ricorrente era titolare, alla luce della pregressa situazione riguardante il ricorrente, come rilevata dalla nota informativa fatta tenere dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
Nello specifico, in data 08.06.2021 veniva adottato il provvedimento di ritiro cautelare delle armi in possesso del ricorrente e del titolo autorizzatorio sopra citato, a seguito di denuncia sporta per la violazione degli artt. 582 (lesioni personali) e 612 (minaccia) c.p., in seguito ai fatti occorsi all'interno dell'azienda agricola ove lavorava il querelante, aggredito verbalmente e fisicamente dall’odierno esponente per motivi legati al precedente rapporto di lavoro intercorso tra i due soggetti.
Nei confronti del predetto ricorrente la locale Prefettura emetteva poi, in data 20.8.2021, provvedimento di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione.
La revoca della licenza di porto di fucile è stata dunque disposta, preso atto della mancata presentazione di memorie o scritti difensivi da parte dell’interessato nel procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti, “ CONSIDERATO che il predetto provvedimento interdittivo ha carattere assolutamente cogente in materia di armi, ponendosi come assolutamente e totalmente preclusivo per il porto. Infatti, -OMISSIS- non può avere piena disponibilità delle armi da lui già detenute, né può acquistarne altre, atteso che il suddetto divieto impone la cessione (ovvero l'affidamento in custodia) delle armi in possesso ad un'armeria (dotata della licenza di cui all'art. 31 del TULPS) o a persona non convivente appositamente designata, in possesso del nulla osta del Questore o di porto d'armi (rispettivamente artt. 35 e 42 TULPS)".
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1) Violazione di legge, in particolare degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS e delle norme ad esso correlate per la loro applicazione.
Il presupposto di fatto del decreto impugnato è rappresentato dalla sola denuncia querela sporta contro l’odierno esponente; le accuse rivoltegli si sono però rivelate infondate con conseguente archiviazione del procedimento penale. E’ dunque mancata una qualunque considerazione o valutazione in merito alla verosimiglianza dei fatti riferiti dal querelante, o all’incidenza dei fatti denunciati sulla concreta inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi e della licenza concessa, laddove sarebbe stata doverosa un’autonoma valutazione dell’autorità procedente circa l’opportunità di procedere alla revoca della licenza; né si è considerato che il rapporto di lavoro era già concluso e non pendeva alcuna causa giuslavoristica fra le parti.
Il ricorrente è incensurato e da sempre rispettoso di tutte le regole della convivenza civile, è dedito al lavoro e risulta regolarmente inserito nel tessuto sociale della zona in cui vive con la famiglia e lavora.
2) Eccesso di potere: erronea/omessa valutazione dei fatti e carenza motivazionale .
I denunciati vizi si riverberano nell’ulteriore vizio di carenza di motivazione del provvedimento gravato, che si limita a riportare i fatti denunciati dal querelante nei confronti dell’odierno esponente, senza effettuare una valutazione in concreto degli elementi fattuali emersi e trascurando di considerare il decreto di archiviazione del procedimento penale nel frattempo intervenuto.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Cuneo si sono costituiti in giudizio in data 24.2.2022, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, rinviando le proprie difese a successiva memoria, corredata di pertinente documentazione.
Alla odierna udienza pubblica di smaltimento la causa è passata in decisione.
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va respinto.
Con le censure articolate con i due motivi di ricorso, che per contiguità logica possono esaminarsi congiuntamente, il ricorrente lamenta, con ricchezza di argomentazioni, che non sussistono elementi obiettivi a supporto della misura disposta dal Questore e che, dunque, il provvedimento gravato non è sorretto da una istruttoria e da una motivazione adeguate; ad avviso del ricorrente, nel caso de quo, l’unica circostanza fattuale posta alla base del decreto impugnato – (come già per il divieto di detenzione armi, che ne costituisce il presupposto, n.d.r.) – vale a dire, i fatti denunciati dal querelante nei confronti dell’odierno esponente, non appare idonea a sostenere il giudizio di inaffidabilità (per il futuro) nei confronti di quest’ultimo, anche in considerazione dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale seguito alla denuncia querela.
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe valutato il fatto che il ricorrente è incensurato, dedito al lavoro e regolarmente inserito nel tessuto sociale; non avrebbe, insomma, adeguatamente motivato il provvedimento in questa sede gravato.
Le censure risultano nel loro complesso prive di pregio.
Come si legge nel provvedimento di revoca all’odierno esame, “ il predetto provvedimento interdittivo (id est, il divieto di detenzione di armi che ha preceduto la contestata revoca della licenza di porto di fucile, n.d.r.) ha carattere assolutamente cogente in materia di armi, ponendosi come assolutamente e totalmente preclusivo per il porto. Infatti, -OMISSIS- non può avere piena disponibilità delle armi da lui già detenute, né può acquistarne …”.
E’ fin troppo evidente che il provvedimento di revoca trova nel divieto di detenzione armi, nella presente sede non impugnato e dunque non contestabile, il suo immediato presupposto, di tal che, finché resta in vita il divieto di detenzione, il provvedimento di revoca della licenza è un atto dovuto, consequenziale e vincolato, non essendo possibile consentire ad un soggetto gravato dal prefato provvedimento la titolarità di una licenza che permetta l'acquisto e la detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione.
Tanto basterebbe a decretare il rigetto del ricorso.
Per scrupolo di indagine, sembra opportuno svolgere ulteriori argomentazioni al fine di disattendere le censure proposte avverso la contestata revoca.
Il concetto di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, postula, tra l’altro, il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
Ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, del T.U.L.P.S., “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. prevede espressamente che “ la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ai provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi viene riconosciuta natura cautelare e preventiva nell’ambito di una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità. Ne è prova il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4420; Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 724; Cons. Stato, Sez. I, 30 maggio 2023, n. 797); tanto in ragione dell’inesistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi, atteso che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere.
Il provvedimento qui impugnato è stato adottato con finalità preventive sulla base degli elementi e dei rapporti forniti dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, da cui è emerso un episodio di aggressione verbale e fisica espressivo di motivi legati al precedente rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l’ex dipendente/querelante.
Il giudizio alla base di tale provvedimento non è dunque un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più rigoroso del primo, atteso che il provvedimento può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza.
Prive di pregio risultano le deduzioni attoree volte a contestare le emergenze fattuali che hanno originato gli atti avversati, per come riportate negli atti di Polizia che registravano una situazione di fatto peraltro fortemente diversa da quella rappresentata dal ricorrente.
Stando alle emergenze procedimentali, invero, nel caso di specie si evidenziavano motivi di contrasto tra i protagonisti dello scontro verbale e fisico. Anche l’invocato decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti del ricorrente riferisce di rapporti tesi tra le parti a causa di questioni economiche rimaste irrisole, di tensioni in corso per l’omesso pagamento di stipendi e/o oneri contributivi in relazione al precedente rapporto.
Per tale ragione, il predetto personale di polizia procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, e in seguito il prefetto vietava la detenzione di armi e munizioni.
Legittimamente, dunque, ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, l’Amministrazione intimata fondava il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 924 del 4 febbraio 2020).
La Questura, del resto, compiutamente motivava sul punto, avendo riguardo al “ venir meno dei requisiti oggettivi previsti, per la titolarità di armi, ovvero per il mantenimento di uno stile di vita improntato alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di comune e civile convivenza, così da non inficiare i requisiti di buona condotta e affidabilità, indispensabili per il rilascio delle suddette autorizzazioni”.
Come la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, non ha mancato di affermare, “ Quanto al quadro di conflittualità in ambito extra familiare, a fronte di litigi e querele, esso costituisce motivo più che valido a legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo dei relativi provvedimenti, la cui funzione è di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi (cfr., analogamente, T.A.R. Toscana, Sez. II, 4.12.2017, n. 1496, C.S., Sez. III, 19.9.2013, n. 4666)” (Tar Piemonte, 1 ottobre 2019, n. 47); mentre “ La remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non precludono all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell'episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi ” (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 13 giugno 2017, n. 731).
Pertanto, nel caso all’esame deve escludersi qualsivoglia vizio di carenza di motivazione o difetto di istruttoria, avuto riguardo alle evidenze che hanno condotto l’Autorità di pubblica sicurezza ad adottare il provvedimento gravato.
L’Amministrazione ha discrezionalmente valutato i fatti come indice di non completa affidabilità del richiedente ad un uso consono dell’arma, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica.
Ne deriva il rigetto del ricorso in esame, non avendo il ricorrente dimostrato la irragionevolezza ed illogicità della valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione, che ha condotto a un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità dei fatti di causa, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.