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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1264/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB GI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500006500000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa. Resistente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 24 aprile 2025, unitamente alla attestazione di notifica dell'atto eseguita il 4 aprile 2025 a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate IS, Ricorrente_1, alla quale in data 4 febbraio 2025 era stato notificato un preavviso di fermo di beni mobili registrati in relazione ad una serie di atti riguardanti tributi di diversa natura, ne chiedeva l'annullamento relativamente a due di essi, e cioè un avviso di accertamento notificato il 25 settembre 2018, relativo all'IRPEF dovuta per l'anno 2013, e una cartella di pagamento notificata il 16 dicembre 2022, relativa alla TARES dovuta al comune di Messina per l'anno 2013.
La ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale della tassa sui rifiuti, quanto alla cartella relativa alla
TARES, e di sanzioni ed interessi quanto all'avviso di accertamento per l'IRPEF.
Si costituiva in data 11 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate IS, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Respinta con ordinanza del 2 dicembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, all'udienza odierna la Corte ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Come risulta dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate IS, la comunicazione preventiva di preavviso di fermo è stata notificata il 4 febbraio 2025. La cartella di pagamento n.
29520210029828558000 relativa alla TARES dovuta al comune di Messina per l'anno 2013 è stata notificata il 16 dicembre 2022 a mezzo PEC. L'avviso di accertamento n. TXXTXXM001256, relativo all'IRPEF dovuta per l'anno 2013, di cui la stessa ricorrente indica la data di notifica (25 settembre 2018), è richiamato dall'intimazione di pagamento n. 29520239008821131000, che è stata notificata il 20 luglio 2023.
Nessuno degli atti in questione è stato impugnato, ad eccezione, ovviamente, del preavviso del 2025. Stando così le cose, è precluso alla ricorrente far valere vizi che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti che le sono stati regolarmente notificati nel 2022 e nel 2023, in particolare l'eventuale prescrizione in precedenza maturata, né dalle date indicate è decorso un nuovo ulteriore termine.
È infatti pacifico che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi
€ 950,00, oltre accessori.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB GI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500006500000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa. Resistente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 24 aprile 2025, unitamente alla attestazione di notifica dell'atto eseguita il 4 aprile 2025 a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate IS, Ricorrente_1, alla quale in data 4 febbraio 2025 era stato notificato un preavviso di fermo di beni mobili registrati in relazione ad una serie di atti riguardanti tributi di diversa natura, ne chiedeva l'annullamento relativamente a due di essi, e cioè un avviso di accertamento notificato il 25 settembre 2018, relativo all'IRPEF dovuta per l'anno 2013, e una cartella di pagamento notificata il 16 dicembre 2022, relativa alla TARES dovuta al comune di Messina per l'anno 2013.
La ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale della tassa sui rifiuti, quanto alla cartella relativa alla
TARES, e di sanzioni ed interessi quanto all'avviso di accertamento per l'IRPEF.
Si costituiva in data 11 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate IS, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Respinta con ordinanza del 2 dicembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, all'udienza odierna la Corte ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Come risulta dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate IS, la comunicazione preventiva di preavviso di fermo è stata notificata il 4 febbraio 2025. La cartella di pagamento n.
29520210029828558000 relativa alla TARES dovuta al comune di Messina per l'anno 2013 è stata notificata il 16 dicembre 2022 a mezzo PEC. L'avviso di accertamento n. TXXTXXM001256, relativo all'IRPEF dovuta per l'anno 2013, di cui la stessa ricorrente indica la data di notifica (25 settembre 2018), è richiamato dall'intimazione di pagamento n. 29520239008821131000, che è stata notificata il 20 luglio 2023.
Nessuno degli atti in questione è stato impugnato, ad eccezione, ovviamente, del preavviso del 2025. Stando così le cose, è precluso alla ricorrente far valere vizi che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti che le sono stati regolarmente notificati nel 2022 e nel 2023, in particolare l'eventuale prescrizione in precedenza maturata, né dalle date indicate è decorso un nuovo ulteriore termine.
È infatti pacifico che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi
€ 950,00, oltre accessori.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)