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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17770/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400095609 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13225/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 2400095609, notificato il 21/08/2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 4.325,4 a titolo di TARI e TEFA per l'anno 2022 relativo alla utenza di Indirizzo_1
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di non dover corrispondere quanto richiesto atteso che con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n° 7749/45/16 del
10/11/2016, notificata ad AMA SpA in data 10/03/2017 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, veniva accertata la non debenza del tributo.
Il ricorrente sostiene infatti di aver prodotto nell'annualità oggetto di accertamento, come anche in quelle precedenti, rifiuti speciali al cui smaltimento provvedeva in proprio e tale circostanza veniva acclarata dalla citata sentenza che disponeva il rimborso della parte di tassa in precedenza versata.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
18.12.25 un giorno prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere solo “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte osserva che parte ricorrente ha fornito in giudizio la prova dello smaltimento dei rifiuti costituiti da rottami di materiali ferrosi, non ferrosi ed imballaggi misti, affidato a terzi come da contratti stipulati con la Società_2 per l'annualità in contestazione.
Tale circostanza conferma il dato acclarato nella sentenza della Commissione Tributaria che, seppur relativa ad altre precedenti annualità, rappresenta elemento utilizzabile per concorrere a formare il libero convincimento del giudicante soprattutto in assenza di repliche da parte dell'Ente impositore.
Per i motivi esposti il ricorso vaaccolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
DO CE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17770/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400095609 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13225/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 2400095609, notificato il 21/08/2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 4.325,4 a titolo di TARI e TEFA per l'anno 2022 relativo alla utenza di Indirizzo_1
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di non dover corrispondere quanto richiesto atteso che con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n° 7749/45/16 del
10/11/2016, notificata ad AMA SpA in data 10/03/2017 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, veniva accertata la non debenza del tributo.
Il ricorrente sostiene infatti di aver prodotto nell'annualità oggetto di accertamento, come anche in quelle precedenti, rifiuti speciali al cui smaltimento provvedeva in proprio e tale circostanza veniva acclarata dalla citata sentenza che disponeva il rimborso della parte di tassa in precedenza versata.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
18.12.25 un giorno prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere solo “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte osserva che parte ricorrente ha fornito in giudizio la prova dello smaltimento dei rifiuti costituiti da rottami di materiali ferrosi, non ferrosi ed imballaggi misti, affidato a terzi come da contratti stipulati con la Società_2 per l'annualità in contestazione.
Tale circostanza conferma il dato acclarato nella sentenza della Commissione Tributaria che, seppur relativa ad altre precedenti annualità, rappresenta elemento utilizzabile per concorrere a formare il libero convincimento del giudicante soprattutto in assenza di repliche da parte dell'Ente impositore.
Per i motivi esposti il ricorso vaaccolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
DO CE