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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 4.2.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
M. Guzzi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Onofrillo del Foro di Vasto
attore e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Francavilla al Mare in via della Rinascita n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Di Donato del Foro di
Chieti
convenuto
Oggetto: risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni dell'attore: “1) “ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro de quo è da attribuirsi a colpa
esclusiva del Sig. ; 2) “Condannare di conseguenza al risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. Controparte_1
per le lesioni personali patite pari alla somma maggiore rispetto a quella richiesta in base alle Parte_1 risultanze della CTU medica espletata ovvero ad € 83.121,40 (per I.P. al 18%, I.T.A. 40gg., I.T.P. al 75% 20gg.; I.T.P.
al 50% 40gg e I.T.P. al 25% 40gg.)”; in subordine;
condannare il Sig. al risarcimento richiesto pari Controparte_1
ad € 70.802,40 in favore del Sig. per le lesioni personali patite nell'occorso sinistro” Parte_1
Conclusioni del convenuto: “In via principale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto diritto;
In via subordinata nella negata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere la domanda attrice: A) accertare e
dichiarare la responsabilità concorsuale di colpa nella genesi del sinistro per cui è causa della parte attrice;
B) rigettare
la richiesta del quantum del danno di Euro 70.802,40 in quanto sproporzionata e infondata;
C) Scorporare dalla
valutazione e quantificazione del danno l'ipoacusia e il disequilibrio e la spesa di Euro 5.800,00 per l'acquisto dei
dispositivi acustici, e, per l'effetto, ridurre il risarcimento del danno in tutte le sue voci;
D) Rigettare la domanda di
personalizzazione del danno;
E) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Si dichiara
di non accettare il contraddittorio su domande nuove”. FATTO E DIRITTO
Il SI. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il SI. chiedendo che Parte_1 Controparte_1
ne fosse accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità nella causazione di un sinistro avvenuto in data
26.8.2022, e che fosse condannato al risarcimento del danno biologico e patrimoniale subito, liquidato in complessivi € 70.802,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Intorno alle ore 13.10 di quel giorno egli era fermo sul ciglio della pista ciclopedonale che transita per la piazza Lattanzio di Francavilla al Mare, insieme alla coniuge SI.ra accingendosi ad Controparte_2
attraversarla, quando uno scooter elettrico per disabili, condotto dal SI. che percorreva Controparte_1
la pista, li aveva investiti, facendoli cadere rovinosamente per terra.
Si è costituito in giudizio il SI. sostenendo che il sinistro era stato concausato dalla Controparte_1
condotta colposa del SI. , che aveva attraversato la pista ciclopedonale in violazione dell'art. 190 Parte_1
c.d.s., contestando la quantificazione dei danni lamentati dall'attore, e chiedendo il rigetto della domanda, o la riduzione della pretesa risarcitoria, in considerazione del concorso di colpa del SI. , e Parte_1 dell'effettiva entità dei danni causati dal sinistro.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e c.t.u., ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025.
1. Dalle testimonianze raccolte durante l'istruttoria è emerso che il sinistro è avvenuto nelle modalità
indicate dal SI. nel suo atto introduttivo, sopra riportate, e i dubbi sollevati dal convenuto Parte_1
sull'attendibilità della testimonianza della SI.ra , coniuge dell'attore, sono fondati su CP_2 motivazioni inconsistenti.
L'incertezza se il SI. , alla guida del proprio scooter, abbia attinto il SI. , come CP_1 Parte_1
sostenuto da quest'ultimo, oppure se abbia colpito la SI.ra la quale, cadendo, abbia trascinato CP_2
con sé nella caduta il coniuge SI. , come riferito dal SI. (che non è stato Parte_1 Testimone_1
escusso quale teste, ma è stato ascoltato dal personale della polizia municipale che ha effettuato il sopralluogo successivamente al sinistro), oltre ad essere compatibile con la difficoltà del SI. Tes_1
di individuare con esattezza contro chi abbia impattato il mezzo condotto dal convenuto, visto che il SI.
e la coniuge erano affiancati, è del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione del nesso causale Parte_1
tra la condotta del convenuto ed i danni riportati dal SI. , nesso che sussisterebbe sia nella Parte_1
prima che nella seconda ipotesi, poiché la SI.ra non sarebbe certamente caduta se non fosse CP_2
stata investita dal SI. . CP_1
Né parte convenuta ha allegato un plausibile motivo per cui le dichiarazioni della SI.ra CP_2
dovrebbero essere ritenute inattendibili, non solo in considerazione del fatto che anche sulla base delle sole dichiarazioni del SI. (riportate nel verbale di sopralluogo della polizia municipale) Tes_1
nessun dubbio potrebbe mai sussistere sul fatto che la condotta del SI. è stata causa delle CP_1
lesioni lamentate dal SI. , ma anche perché le lesioni lamentate dall'attore sono documentate Parte_1
dalla certificazione sanitaria prodotta, e la loro riconducibilità al sinistro è stata accertata anche dalla c.t.u. nominata durante l'istruttoria.
2. Parte convenuta, sempre partendo dal presupposto che la caduta del SI. sia avvenuta poiché Parte_1
sarebbe stato “trascinato dal peso corporeo della coniuge”, ha anche sostenuto che alla causazione del danno abbia contribuito il peso della SI.ra , dolendosi del fatto che la c.t.u. non ne abbia tenuto conto CP_2
ai fini della quantificazione delle lesioni.
Prescindendo dal fatto che il convenuto non ha formulato alcuna osservazione rispetto all'elaborato della c.t.u., anche questa considerazione non può essere condivisa, per il semplice motivo che la caduta della SI.ra non è stata né volontaria, né colposa, ma causata da un investimento da parte del CP_2
SI. . CP_1
Né è dato ravvisare alcun profilo di colpa nella condotta del SI. il quale, al momento del suo Parte_1
investimento, era fermo sul ciglio della pista ciclopedonale.
2.1 Deve quindi essere affermato che il sinistro è imputabile alla esclusiva responsabilità del SI. , ai CP_1
sensi dell'art. 2043 c.c.
3. Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, va detto che l'ausiliaria ha accertato che in conseguenza del sinistro il SI. ha riportato “Esiti di trauma cranico commotivo con emorragia in Parte_1
sede intraparenchimale, subaracnoidea e subdurale in rilievo di documentati: o ematoma subaracnoideo temporale
destro e fronto-temporale sinistra. o fratture temporo-occipitale e della rocca petrosa sinistra. o focolaio contusivo-
emorragico frontale destro con residua: - lieve atassia della marcia associata a sindrome psico-organica con segni
frontali di modesta sindrome disesecutiva. - ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità medio grave in discesa sui
toni acuti, più marcata a sinistra in verosimile pregressa presbiacusia”.
In proposito il convenuto ha, soltanto con la sua memoria conclusionale, contestato che la ipoacusia neurosensoriale bilaterale sia conseguita al sinistro, ipotizzando che essa sia, piuttosto, il risultato di problemi uditivi già presenti, ed aggravatisi in considerazione dell'età del SI. , il quale in Parte_1
occasione della consulenza otorinolaringoiatrica cui è stato sottoposto il 5.9.2022 ha negato che l'ipoacusia da cui era affetto si sia aggravata in conseguenza del sinistro.
Osserva però il Tribunale in primo luogo che nella (cronologicamente successiva) relazione a firma del prof. allegata all'atto introduttivo, risulta che, invece, il SI. ha riferito ai sanitari che i Per_1 Parte_1
suoi gravi disturbi uditivi bilaterali si sono aggravati a seguito dell'evento traumatico occorsogli nel mese di agosto 2022, in secondo luogo che è ben possibile che gli effetti del trauma sul peggioramento dei disturbi uditivi si sia manifestato non immediatamente dopo il sinistro, ma ad una certa distanza temporale dallo stesso, ed in terzo luogo che la c.t.u. (le cui conclusioni, si ribadisce, non sono state oggetto di osservazioni da parte del convenuto) non ha individuato possibili cause del peggioramento uditivo ulteriori rispetto al sinistro.
L'ausiliaria ha poi ricondotto causalmente le lesioni riscontrate, in termini medico-legali, al sinistro, e le ha quantificate in giorni 40 di inabilità temporanea totale, in giorni 20 di inabilità temporanea parziale al
75%, in giorni 40 di inabilità temporanea parziale al 50%, ed in giorni 40 di inabilità temporanea parziale al 25%, e l'inabilità permanente nel 18%.
Tenendo conto dell'età del SI. al momento del sinistro (83 anni), e delle Tabelle elaborate dal Parte_1
Tribunale di Milano nell'anno 2024, il danno biologico patito dal SI. deve essere quantificato Parte_1
in € 47.691,00 (di cui € 37.916,00 per inabilità permanente, ed € 9.775,00 per inabilità temporanea).
3.1 La personalizzazione del danno biologico, invocata dall'attore, non può invece essere riconosciuta, poiché
egli non ha provato, né chiesto di provare, le “conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari,
che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit”, che ne costituiscono il presupposto (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 23469 del 28.9.2018).
3.2 Il convenuto deve quindi essere condannato a risarcire il danno biologico subito dal SI. , Parte_1
liquidato in € 47.691,00, importo che costituisce oggetto di un debito di valore, e che deve quindi essere devalutato al momento del fatto, con applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma così
determinata, via via rivalutata, anno per anno, sino alla data della presente decisione, a partire dalla quale l'importo dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali sino al saldo.
3.3 L'attore ha anche chiesto la refusione delle spese mediche sostenute in diretta conseguenza del sinistro,
che la c.t.u. ha ritenuto congrue per l'importo di € 7.465,40, importo che costituisce oggetto di un debito
di valuta, che deve essere maggiorato dei soli interessi al tasso legale, dalla data in cui le spese sono state sostenute sino al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, pari all'importo riconosciuto come dovuto all'attore, e dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti del 20% in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate (fase di studio €
2.041,60, fase introduttiva € 1.302,40, fase istruttoria € 4.536,00, fase decisionale € 3.402,40, con esclusione dei compensi per la fase della mediazione, in quanto non obbligatoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal SI. nei Parte_1
confronti del SI. così decide: Controparte_1 • accerta e dichiara che il sinistro descritto in motivazione è riconducibile alla esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto SI. Controparte_1
• condanna il SI. al pagamento in favore del SI. della somma Controparte_1 Parte_1
di € 47.691,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, da calcolare nelle modalità indicate in motivazione;
• condanna il SI. al pagamento in favore del SI. della somma Controparte_1 Parte_1
di € 7.465,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale, dalla data in cui le spese sono state sostenute sino al saldo;
• condanna il SI. a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in complessivi CP_1
€ 11.282,40, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in €
786,00 per esborsi;
• pone le spese della c.t.u. a carico del convenuto.
Chieti, lì 3.3.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino