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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2819/2023
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente c.f. , elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Cristoforo C.F._1
n. 57, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Mirabelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'
Avv. Marcello Carnovale, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.2023 ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale l' per l'accertamento del proprio alla pensione di Vecchiaia VOSPED ex CP_2 fondo Spedizionieri con decorrenza 01/07/2019, ovvero al raggiungimento dell'età anagrafica.
Esponeva, in particolare, che in data 27.4.2021 presentava all' – sede di Castrovillari CP_2
– domanda rif. N. 2052888300017 tesa al riconoscimento della pensione di vecchiaia gestione lavoratori libero professionista- Fondo Spedizionieri Doganali, sussistendone tutti i requisiti di legge ma che, nonostante le rassicurazione dello stessi istituto, l di CP_2
Roma, con provvedimento del 29/07/2021, comunicava la reiezione di pensione con la seguente motivazione: “risulta già titolare di pensione n. 30156169”. Deduceva che nonostante i continui solleciti e le comunicazioni effettuate, il trattamento richiesto non veniva erogato, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ottenimento dello stesso.
Evidenziava, infatti, la sussistenza sia del requisito contributivo che di quello anagrafico, oltre che della certificazione emessa dall'oramai ex Fondo Spedizionieri doganali.
Concludeva chiedendo la condanna dell all'erogazione della prestazione richiesta a CP_2
far data dal 1.7.2019, e quindi dal momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici prescritti.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente, evidenziando CP_2
che egli risultava titolare di pensione vr nr 30156169, nella quale è confluita anche la contribuzione relativa al fondo spedizionieri.
******
Il ricorso è fondato, e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che l , nel costituirsi in giudizio, nulla ha CP_2
prodotto a sostegno della propria tesi, e quindi del presunto avvenuto calcolo del periodo contributivo relativo al lavoro svolto per l'ex fondo spedizionieri doganali.
Nel merito, va rilevato che è ormai consolidato, sulla questione del diritto al cumulo o totalizzazione dei contributi versati al Fondo spedizionieri doganali fino al 31.12.1997 con quelli versati nel periodo successivo al Fondo lavoratori dipendenti, l'orientamento favorevole dalla S.C., fondato su una condivisibile lettura delle norme ed improntato ad una lettura costituzionalmente orientata delle stesse (cfr., da ultimo, Cass. 11243/2019;
Cass. 26245/2018).
In particolare, la Corte ha più volte ribadito che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 1 D.L.vo n. 42 del 2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l'annullamento delle posizioni contributive, né la restituzione dei contributi versati, sicchè l'espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 157.
E'stato infatti chiarito che “il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla I. n. 1612/1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 1, d.lgs. n. 42/2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la I. n. 230/1997, che lo ha soppresso, non ha previsto né l'annullamento delle posizioni contributive né la restituzione dei contributi versati, di talché l'espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con l'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157/2013, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 157, cit. (Cass. n. 20734 del 2015, cui hanno dato seguito Cass. nn.
26245 del 2018 e 11243 del 2019)”, così Cass. n. 27347/2019.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia accumulato una anzianità contributiva di 3 anni alla data del 31.12.1997, con relativo versamento di contributi e conseguente diritto al cumulo dei predetti contributi ai fini del calcolo della propria pensione.
L' , d'altro canto, ha dapprima invitato il ricorrente a rivolgersi alla sede di Roma, e CP_2
successivamente ha rigettato la domanda per la presenza di una prestazione pensionistica diversa. Solo in sede di costituzione nel presente giudizio l'ente previdenziale ha sostenuto che il periodo oggetto di versamento contributivo presso il Fondo spedizionieri doganali sarebbe stato già calcolato nel trattamento in godimento. Ma di tanto non ha fornito alcuna prova, pur dovendo essere nel possesso di tutta la documentazione utilie a tal fine.
Ebbene, in assenza di qualsivoglia prova a sostegno della tesi dell' , e in ossequio agli CP_2
insegnamenti della Suprema Corte appena citata, oltre che, da ultimo della Corte
d'Appello di Roma (sent. N. 3190/2023), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_2 della stessa a far data dal raggiungimento dell'età anagrafica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di al pagamento del trattamento VOSPED a far Parte_1
data dal raggiungimento del requisito anagrafico;
b) condanna l alla corresponsione del predetto trattamento in favore del ricorrente;
CP_2
c) condanna l' alla corresponsione dei ratei maturati e non versati, oltre agli interessi CP_2 legali a far data dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo;
d) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in € 2.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Antonio Mirabelli;
Castrovillari, 8.4.2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2819/2023
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente c.f. , elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Cristoforo C.F._1
n. 57, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Mirabelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'
Avv. Marcello Carnovale, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.2023 ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale l' per l'accertamento del proprio alla pensione di Vecchiaia VOSPED ex CP_2 fondo Spedizionieri con decorrenza 01/07/2019, ovvero al raggiungimento dell'età anagrafica.
Esponeva, in particolare, che in data 27.4.2021 presentava all' – sede di Castrovillari CP_2
– domanda rif. N. 2052888300017 tesa al riconoscimento della pensione di vecchiaia gestione lavoratori libero professionista- Fondo Spedizionieri Doganali, sussistendone tutti i requisiti di legge ma che, nonostante le rassicurazione dello stessi istituto, l di CP_2
Roma, con provvedimento del 29/07/2021, comunicava la reiezione di pensione con la seguente motivazione: “risulta già titolare di pensione n. 30156169”. Deduceva che nonostante i continui solleciti e le comunicazioni effettuate, il trattamento richiesto non veniva erogato, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ottenimento dello stesso.
Evidenziava, infatti, la sussistenza sia del requisito contributivo che di quello anagrafico, oltre che della certificazione emessa dall'oramai ex Fondo Spedizionieri doganali.
Concludeva chiedendo la condanna dell all'erogazione della prestazione richiesta a CP_2
far data dal 1.7.2019, e quindi dal momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici prescritti.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente, evidenziando CP_2
che egli risultava titolare di pensione vr nr 30156169, nella quale è confluita anche la contribuzione relativa al fondo spedizionieri.
******
Il ricorso è fondato, e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che l , nel costituirsi in giudizio, nulla ha CP_2
prodotto a sostegno della propria tesi, e quindi del presunto avvenuto calcolo del periodo contributivo relativo al lavoro svolto per l'ex fondo spedizionieri doganali.
Nel merito, va rilevato che è ormai consolidato, sulla questione del diritto al cumulo o totalizzazione dei contributi versati al Fondo spedizionieri doganali fino al 31.12.1997 con quelli versati nel periodo successivo al Fondo lavoratori dipendenti, l'orientamento favorevole dalla S.C., fondato su una condivisibile lettura delle norme ed improntato ad una lettura costituzionalmente orientata delle stesse (cfr., da ultimo, Cass. 11243/2019;
Cass. 26245/2018).
In particolare, la Corte ha più volte ribadito che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 1 D.L.vo n. 42 del 2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l'annullamento delle posizioni contributive, né la restituzione dei contributi versati, sicchè l'espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 157.
E'stato infatti chiarito che “il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla I. n. 1612/1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 1, d.lgs. n. 42/2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la I. n. 230/1997, che lo ha soppresso, non ha previsto né l'annullamento delle posizioni contributive né la restituzione dei contributi versati, di talché l'espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con l'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157/2013, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 157, cit. (Cass. n. 20734 del 2015, cui hanno dato seguito Cass. nn.
26245 del 2018 e 11243 del 2019)”, così Cass. n. 27347/2019.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia accumulato una anzianità contributiva di 3 anni alla data del 31.12.1997, con relativo versamento di contributi e conseguente diritto al cumulo dei predetti contributi ai fini del calcolo della propria pensione.
L' , d'altro canto, ha dapprima invitato il ricorrente a rivolgersi alla sede di Roma, e CP_2
successivamente ha rigettato la domanda per la presenza di una prestazione pensionistica diversa. Solo in sede di costituzione nel presente giudizio l'ente previdenziale ha sostenuto che il periodo oggetto di versamento contributivo presso il Fondo spedizionieri doganali sarebbe stato già calcolato nel trattamento in godimento. Ma di tanto non ha fornito alcuna prova, pur dovendo essere nel possesso di tutta la documentazione utilie a tal fine.
Ebbene, in assenza di qualsivoglia prova a sostegno della tesi dell' , e in ossequio agli CP_2
insegnamenti della Suprema Corte appena citata, oltre che, da ultimo della Corte
d'Appello di Roma (sent. N. 3190/2023), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_2 della stessa a far data dal raggiungimento dell'età anagrafica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di al pagamento del trattamento VOSPED a far Parte_1
data dal raggiungimento del requisito anagrafico;
b) condanna l alla corresponsione del predetto trattamento in favore del ricorrente;
CP_2
c) condanna l' alla corresponsione dei ratei maturati e non versati, oltre agli interessi CP_2 legali a far data dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo;
d) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in € 2.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Antonio Mirabelli;
Castrovillari, 8.4.2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone