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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 6156/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6156 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del
19/5/2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
Casoria alla via Goffredo Mameli n. 9, C.F.: , ivi C.F._1
elettivamente domiciliato alla Via Turati Filippo 11, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 10 E
, nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1
alla Via Giacomo Matteotti 96, C.F , elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Pirozzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 28/4/2025 i difensori si sono riportati ai propri atti, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/7/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Napoli il 4/7/1998 con dal CP_1
quale sono nati tre figli (nato il [...]), Persona_1 Per_2
(nato il [...]) e (nata il 22/6/ 2010) e
[...] Persona_3
riferendo che i coniugi si sono separati consensualmente, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito ha chiesto:
- confermare i provvedimenti già assunti in sede di sentenza di separazione giudiziale, al di fuori degli assegni di mantenimento in capo ai figli oramai maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- disporre a carico della sig.ra il 50% delle spese CP_1
scolastiche e delle spese mediche, oltre il 50% delle spese ludiche, della pagi na 2 di 10 minore se queste ultime solo se preventivamente Persona_3
concordate;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale non sussistendone più i presupposti, in capo alla sig.ra ; CP_1
- nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, ovvero pervenuti agli stessi per successione.
Si è costituita la resistente con comparsa di risposta del 14/1/2025 che ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha a sua volta chiesto il divorzio, nonché, nel merito:
- disporre l'affido esclusivo della minore alla madre con Per_3
calendario per il diritto di visita del padre;
- in via gradata, stabilire l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con la collocazione prevalente presso la madre;
- porre a carico del ricorrente una somma di € 600,00 mensili in suo favore per il mantenimento della minore oltre il 100% delle Per_3
spese straordinarie nell'interesse della figlia, nonché un assegno divorzile in suo favore di € 250,00.
All'udienza del 24/2/2025, sono comparsi entrambi i coniugi e la Giudice delegata, fallito il tentativo di conciliazione, si è riservata.
Disattese le richieste di prova formulate dalle parti per inammissibilità, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione il 20/5/2025 sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 aprile 2025.
Il P.M ha apposto il visto in data 21/5/2025, nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della pagi na 3 di 10 L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi (avvenuta il 24/4/2018) dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord che ha omologato l a separazione, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Il Collegio osserva preliminarmente che il ricorrente con memoria conclusionale ha reiterato la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie ancorché vi abbia rinunciato all'udienza di comparizione e che la resistente ha chiesto c on memoria conclusionale l'assegno solo per Entrambi hanno chiesto concordemente Per_3
l'affido condiviso della figlia già disposto in sede di separazione. Per_3
Orbene, quanto alla casa coniugale è incontestato che la resistente l'abbia lasciata da tempo e che medio tempore si sia trasferita insieme a presso l'altra abitazione sita in Casoria alla via Giacomo Per_3
Matteotti n. 96 donata ai figli.
Ne consegue che nulla va disposto.
Quanto al mantenimento dei figli, è pacifico che il primogenito Per_1
maggiorenne è divenuto economicamente autosufficiente e pertanto il mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale va revocato.
In ordine ad anch'egli maggiorenne, il quale è stato licenziato Per_2
ed attualmente percepisce la la madre ha dichiarato all'udienza di CP_2
comparizione che il figlio è disoccupato, è tornato a vivere a casa con lei e non si è attivato per la ricerca di un lavoro.
Sul punto ricorre l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di pagi na 4 di 10 mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo (sia esso di studio, ovvero professionale) trovi una occupazione che, ancorché retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro. La giurisprudenza della Suprema Corte è , infatti, consolidata nel ritenere che l'obbligo di mantenimento dei genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio, sin quando lo stesso non completi, nei tempi ordinari, il percorso formativo dallo stesso prescelto, al fine di acquisire una capacità lavorativa idonea a renderlo autosufficiente. Ne consegue come l'inizio dello svolgimento di una attività lavorativa, conforme alla capacità lavorativa acquisita, consente di ritenere che la stessa si sia conclusa, con conseguente perdita del diritto al mantenimento. Anche qualora il figlio si trovi in condizione di non autosufficienza economica, l'obbligo di mantenimento viene meno se tale condizione dipende da un comportamento colpe vole della prole stessa. Ciò può accadere a fronte di un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con il proprio percorso formativo.
Ne consegue che anche per il mantenimento va revocato. Per_2
Quanto alla figlia minore , va confermato il regime di affido Per_3
condiviso, in assenza di criticità in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, di talché si è ritenuto superfluo il suo ascolto.
Va confermato il diritto di visita del padre secondo il calendario di cui alla separazione consensuale.
Va, altresì, confermato il diritto all'assegno di mantenimento per Per_3
da porre a carico di entrambi i coniugi: la madre convivendo con la figlia provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico pagi na 5 di 10 del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico solo per
Per_3
In ordine al quantum, il Collegio, a parziale modifica delle condizioni di separazione, ritiene equo partire dall'importo di cui alla separazione stabilendo un piccolo aumento in ragione delle accresciute esigenze della figlia e della rivalutazione a complessivi € 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i coniugi secondo una diversa ripartizione, 60% a carico del ricorrente e 40% a carico della resistente, in virtù del principio consolidato secondo cui il riparto delle spese straordinarie per i figli non deve necessariamente essere fissato in misura pari alla metà per ciascuno ma in misura proporzion ale al reddito di ognuno di essi, tenuto conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici.
Il Collegio, in questa sede, condivide e fa proprio quanto osservato dalla
Giudice delegata in merito all'ascolto della minore ultra dodicenne ritenuto superfluo in quanto nel presente Persona_3
procedimento non sono emerse criticità in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale, controvertendosi solo in riferimento al quantum del mantenimento.
Quanto all'assegno divorzile, la resistente, a sostegno della domanda, ha dichiarato all'udienza presidenziale che prima faceva le pulizie come domestica e che attualmente è disoccupata perché ha avuto un aneurisma cerebrale per il quale fa uso di farmaci invalidanti e che occasionalmente presta aiuto a una signora anziana.
Orbene, sulla scorta delle considerazioni svolte dalla resistente che pagi na 6 di 10 giustificherebbero il riconoscimento, in questa sede, di un mantenimento in suo favore, occorre partire preliminarmente dalle condizioni di separazione pattuite tra i coniugi che hanno riguardato per lo più patti accessori concordati nella piena autonomia negoziale delle parti.
In particolare, il ricorrente, a titolo di contributo una tantum dell'assegno di mantenimento in favore della moglie si obbligava a trasferire alla resistente la quota pari a ½ dell'intero usufrutto vitalizio al medesimo spettante sull'immobile sito in Casoria alla via Giacomo
Matteotti.
In questa sede la resistente, sulla premessa di una disparità reddituale tra le parti e delle sue condizioni di salute ha chiesto un mantenimento per sé.
Sul punto giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'assegno divorzile ha sia una funzione assistenziale sia una funzione perequativo-compensativa e per il riconoscimento è necessario verificare l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La funzione assistenziale dell'assegno divorzile garantisce un supporto economico all'ex coniuge non economicamente autosufficiente a causa di particolari condizioni, come malattie e disabilità che limitano la capacità lavorativa. In questi casi, l'assegno di divorzio agisce in linea con il principio solidaristico. La funzione perequativo - compensativa, invece, mira a riequilibrare la situazione economica tra i due ex coniugi in seguito al divorzio, considerando il contributo economico e non economico che ciascuno ha apportato durante il matrimonio, come l'aver rinunciato alla propria carriera per sostenere quella dell'altro o per pagi na 7 di 10 dedicarsi alla famiglia. Va ulteriormente precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge non economicamente autosufficiente alla costituzione del patrimonio e di quello personale degli ex coniugi.
Il profilo assistenziale deve, però, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa -compensativa.
L'adeguatezza dei mezzi deve essere valutat a, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti non costituisce da solo un elemento decisivo per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale che è però estraneo alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Fatta questa premessa, al netto dei cespiti immobiliari posseduti dalle parti, è emerso dalla documentazione prodotta dalle parti che il ricorrente ha un guadagno mensile di circa € 1800,00 gravato da un finanziamento di € 283,00 mensili e dal pagamento della rata mensile del mutuo di 550,10 che divide con l'attuale compagna. La giacenza media del proprio conto corrente è pari a circa € 900,00.
La resistente ha depositato certificazione ISEE ordinario del 2023 che registra la somma dei redditi del nucleo familiare di € 11, 292,00 e si è
pagi na 8 di 10 limitata a dichiarare, non avendo ella, sebbene onerata, documentato e provato, di avere un conto corrente presso Banco Poste con una giacenza ad oggi pari ad € 10.500,00.
Riguardo alle attuali condizioni di salute documentate, la resistente ha dichiarato di lavorare di meno ma la situazione patrimoniale di cui gode non consente di ravvisare uno stato di indigenza della resistente, rilevante sotto il profilo assistenziale dell'emolumento richiesto.
Tutte le ragioni che precedono fanno ritenere non raggiunta la prova degli elementi giustificativi dell'assegno divorzile, anche in considerazione della vigenza degli accordi negoziati raggiunti in sede di separazione, tuttora vigenti, né sotto il profilo compensativo né sotto quello assistenziale, con conseguente rigetto della domanda.
Considerata la natura del giudizio e il rigetto parziale delle reciproche domande avanzate dalle parti, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 4/7/1998 da , nato ad [...] il Parte_1
10/6/1973 e , nata a [...] il [...]; CP_1
b) revoca il mantenimento per ed come in parte Per_1 Per_2
motiva;
c) conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_3
genitori con collocamento privilegiato presso la madre, nonché il pagi na 9 di 10 diritto di visita del padre come in parte motiva;
d) dispone che versi mensilmente, entro e non Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, a favore di un CP_1
assegno di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento di Per_3
Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli Indici Istat;
e) dispone che contribuisca alle spese mediche Parte_1
non coperte dal servizio sanitario nazionale e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 60 %, purché debitamente documentate;
f) rigetta la domanda di assegno divorzile, come in parte motiva;
g) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto n. 209 P.II S. B, Anno
1998 Registro atti matrimonio del Comune di Casoria).
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 16/7/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 10 di 10